Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17556 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., C.G., Z.E., C.

A., M.A., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato ANDREOZZI

CLAUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato BERSANI GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 198/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/06/2007 R.G.N. 19/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO ;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.A., M.A., C.G., S. G. ed Z.E. hanno adito il Tribunale di Crema per sentire accertare, nei confronti dell’INPS, il proprio diritto a fruire del coefficiente moltiplicatore di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8. Allegavano, al riguardo, di avere lavorato in asserita esposizione all’amianto nello svolgimento delle loro mansioni alle dipendenze dell’ENEL presso la centrale di (OMISSIS).

L’Istituto, costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto delle domande. In particolare l’INPS, ritenuto che l’esposizione all’asbesto fondante l’attribuzione del beneficio preteso dagli istanti dovesse essere connotata da intensità superiore ai valori consentiti dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31 contestava che le controparti avessero patito siffatta esposizione.

Con sentenza n. 4/2005 il Tribunale rigettava le domande ritenendo non superata la soglia espositiva minima di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991.

2. Gli assicurati impugnavano detta decisione ed eccepivano che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’assoggettamento all’amianto era stato caratterizzato da valori quantitativamente superiori ai limiti di legge.

L’Istituto resisteva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La adita Corte di appello di Brescia, dopo aver disposto consulenza tecnica di ufficio, che evidenziava una esposizione cumulativa superiore al limite di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 di 100 fibre/litro, accoglieva il gravame ed accertava il diritto degli appellanti alla rivalutazione del periodo contributivo ai fini pensionistici.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con due motivi illustrati anche con successiva memoria.

Resistono con controricorso le parti intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 2 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326. L’Istituto deduce che la Corte di appello di Brescia, dopo avere individuato per ciascuno degli intimati lo specifico periodo di lavoro svolto in costanza di esposizione all’asbesto in misura superiore rispetto al limite di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 26 (limiti ribaditi dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 2), ha nondimeno esteso l’applicazione del coefficiente moltiplicatore anche a periodi di lavoro nel corso dei quali l’assoggettamento all’amianto non aveva raggiunto la ripetuta soglia minima. A tanto la Corte di merito è pervenuta osservando che il rischio indotto dall’agente patogeno è determinato dall’effetto accumulo del deposito delle particelle di amianto nei tessuti polmonari, fino al raggiungimento della dose innescante, ragione per la quale le entità di esposizione si sommano fra loro, con la conseguenza che “un’esposizione ad alte dosi in un breve periodo equivale dal punto di vista patogenetico ad una esposizione a dosi più basse per un periodo proporzionalmente più lungo”. Invece secondo l’INPS non può tenersi conto della media decennale sulla base del criterio dell’esposizione cumulativa all’amianto.

Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la contraddittorietà dell’impugnata decisione atteso che dalla stessa consulenza d’ufficio risultava che nessuno dei lavoratori intimati era stato esposto alluminato fino a tutto il 1995, essendo tale esposizione cessata anni prima (nel 1991-1992).

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è fondato.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650), proprio esaminando altra analoga pronuncia della Corte d’appello di Brescia in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, ha affermato che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, applicabile “ratione temporis”, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.

Quindi non è possibile tener conto dell'”accumulo” dell’esposizione al di là di un valore medio annuale al di sotto della soglia per C.G., S. e Z.; nè dei periodi ulteriori che non hanno superato tale soglia per C.A. e M..

E’ vero che questa Corte (Cass., sez. lav., 28 maggio 2010 n. 13174) ha affermato che il principio suddetto va contemperato con l’ulteriore considerazione che una media sul decennio particolarmente alta, disgiunta da discontinuità nell’attività lavorativa (nel senso che non risulti che nel decennio l’attività lavorativa abbia subito apprezzabili modifiche) costituisce elemento indiziario sufficiente anche per ritenere superata altresì la soglia annuale.

Cfr. anche Cass., sez. lav., 20 settembre 2007, n. 19456, che ha affermato che, in tema di rivalutazione contributiva previdenziale per esposizione ultradecennale all’amianto dei lavoratori, la prova dell’esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge. Ma ciò potrà essere accertato dal giudice di rinvio una volta escluso l’opposto principio dell’esposizione cumulativa, affermato dalla Corte d’appello di Brescia.

3. Il ricorso va quindi accolto ribadendo il principio di diritto – già affermato da Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650, secondo cui, nel caso in cui sia applicabile la normativa qui da ultimo richiamata, nel valutare se sussiste il superamento della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo ai fini della fruizione della maggiorazione del periodo contributivo per l’esposizione ultradecennale all’amianto, occorre verificare il superamento della concentrazione media della soglia di 0,1 fibre/cm cubici come valore medio giornaliero su otto ore al giorno, con riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale da rivalutare.

La sentenza impugnata, che si discosta dal suddetto principio, deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale si atterrà al principio ora esposto e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA