Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17556 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 21/08/2020), n.17556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21412-2018 proposto da:

Q.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA N 11,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO INNOCENZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IMMACOLATA CESAREA COLONNA;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMPAGNA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, C.S.,

CA.GI., CA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 941/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CALABRO’, per delega;

udito l’Avvocato CLEMENTE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Q.L., trasportato nella vettura di proprietà di Ca.An. e condotta da Ca.Sa., convenne in giudizio i Ca. e la compagnia Tirrena Assicurazioni s.p.a. per essere risarcito dei danni subiti a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), da ascrivere ad esclusiva responsabilità di Ca.Sa..

Nel costituirsi, i convenuti contestarono il fondamento della pretesa e la compagnia assicuratrice eccepì di essere eventualmente tenuta nei soli limiti del massimale di 100 milioni di Lire.

Nel corso del giudizio di primo grado, la compagnia versò all’attore un acconto di 60 milioni di Lire.

Intervenuta la messa in liquidazione coatta amministrativa della società Tirrena e riassunto il processo dal Q., si costituirono in giudizio i Ca. e la società posta in l.c.a., mentre la R.A.S. s.p.a., citata quale impresa designata per il F.G.V.S., rimase contumace.

Il Tribunale, accertata l’esclusiva responsabilità di Ca.Sa. nella determinazione del sinistro, condannò i due Ca. e la R.A.S. a pagare all’attore la somma di 304.284.700 di Lire, di cui 100 milioni in solido fra tutti i convenuti ed il residuo a carico dei soli Ca..

Nel giudizio di appello proposto dalla Tirrena Assicurazioni in l.c.a. si costituirono il Q., che spiegò gravame incidentale, e la R.A.S. che si richiamò ai motivi e alle conclusioni dell’appellante principale.

La Corte di Appello di Lecce accolse parzialmente l’appello della Tirrena, determinando la sua esposizione nei confronti della R.A.S. in 20.658,28 Euro, previa detrazione della provvisionale di 60 milioni di lire già versata; dichiarò invece inammissibile, perchè tardivo, l’appello della R.A.S. che si era doluta della condanna per l’intero importo del massimale di 100 milioni di lire, senza detrazione della provvisionale già pagata dalla Tirrena in bonis.

Con sentenza n. 25746/2013, questa Corte cassò la pronuncia di secondo grado affermando che l’impresa designata aveva assunto, per effetto della successione a titolo particolare, la stessa posizione dell’impresa dante causa posta in l.c.a. e ben poteva limitarsi a fare propri i motivi di appello proposti dalla Tirrena, senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.

Provvedendo in sede di rinvio, la Corte di Appello di Lecce ha accolto l’appello proposto dalla Allianz (già R.A.S.) e, in parziale riforma della sentenza, l’ha dichiarata tenuta nei confronti del Q., in solido con Ca.Gi., Ca.Lu. e C.S. (quali eredi degli originari convenuti), limitatamente alla somma di 20.658,28 Euro, “oltre rivalutazione ed interessi come liquidati con la pronuncia di primo grado”; in accoglimento dell’appello incidentale del Q., ha inoltre condannato la Allianz, in solido con i predetti Ca. e C., al pagamento dell’importo corrispondente alla svalutazione e agli interessi legali sulla provvisionale di 30.987,41 Euro; confermata per il resto la pronuncia di primo grado, ha infine condannato il Q. a restituire alla Allianz le somme da questa versate, per effetto delle precedenti pronunce, in misura eccedente quella stabilita con la sentenza, “oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza dal pagamento e fino alla (…) sentenza, oltre ulteriori interessi sulla somma rivalutata sino al soddisfo”.

Ha proposto ricorso per cassazione Q.L., affidandosi a quattro motivi; ha resistito, con controricorso, la Allianz s.p.a.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 21), il ricorrente lamenta che la Corte di Appello ha illegittimamente ridotto a 20.658,28 Euro la condanna dell’impresa designata, detraendo dal massimale minimo di legge di 100 milioni di Lire la somma di 60 milioni di Lire che era stata pagata dalla compagnia Tirrena quando era in bonis: rileva che tale somma “rientrava nel massimale di polizza di un miliardo e 500 milioni” e che “invece l’impresa designata è obbligata nei limiti del massimale di legge”; assume che il Giudice del rinvio “avrebbe dovuto statuire la condanna della medesima impresa al massimale minimo di legge di 100.000.000 di Lire oltre alle spese, agli interessi e svalutazione monetaria per “mala gestio”, così confermando la sentenza di primo grado”.

1.1. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1298,1299 e 2055 c.c. e della L. n. 990 del 1969, art. 18, u.c.: il ricorrente censura Corte di merito laddove lo ha condannato a restituire alla Allianz quanto da quest’ultima versato (per effetto delle precedenti pronunce) in eccesso rispetto all’importo stabilito con la sentenza impugnata e assume che la Corte avrebbe dovuto condannare gli altri coobbligati ( Ca.Gi., Ca.Lu. e C.S.), che avevano visto estinguere la propria obbligazione a seguito del pagamento effettuato dall’Allianz, a rifondere all’impresa designata le somme eccedenti il massimale, in tal modo accogliendo la domanda che egli aveva formulato, in via subordinata, nel giudizio di rinvio.

1.2. Il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l'”omesso esame di un fatto decisivo del giudizio” individuato nelle “domande del Q. di condannare gli altri coobbligati solidali a rimborsare le eventuali somme ad Allianz”.

1.3. Col quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1224,2033,2036 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che la restituzione in favore dell’Allianz di quanto da questa pagato in eccesso rispetto a quanto dovuto debba essere maggiorata della “rivalutazione ed interessi con decorrenza dal pagamento e fino alla presente sentenza, oltre ulteriori interessi sulla somma rivalutata sino al soddisfo”: premesso di avere riscosso in buona fede gli importi versati dall’Allianz e che l’impresa designata aveva svolto la richiesta di restituzione soltanto con l’atto di citazione in riassunzione per il giudizio di rinvio, il Q. assume che, a norma dell’art. 2033 c.c., gli interessi non possono essere dovuti dalla data del pagamento, bensì da quella della domanda; sotto altro profilo, aggiunge che, “in ogni caso, (…) le eventuali somme che il danneggiato dovesse essere obbligato a restituire ad Allianz costituirebbero un debito di valuta non assoggettabile a rivalutazione monetaria ma solo ad interessi legali dalla domanda giudiziale del 11/2/2014”.

2. Il primo motivo è fondato.

Premesso che la questione sottoposta all’esame di questa Corte attiene alla possibilità di defalcare dal massimale minimo legale previsto per l’impresa designata dal F.G.V.S. quanto l’impresa posta in liquidazione coatta abbia versato al danneggiato quando era in bonis, deve considerarsi che:

la pronuncia di cassazione con rinvio n. 25746/2013 ha affermato che “l’impresa designata assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa” e tale affermazione identifica correttamente la posizione della detta impresa, la quale, sebbene nei limiti del massimale di legge, è tenuta ad assicurare l’adempimento dello stesso obbligo assicurativo che aveva l’impresa decotta;

da ciò consegue, fra l’altro, che, benchè l’impresa designata sia obbligata nei confronti del danneggiato nei soli limiti del massimale legale, non può non rilevare, in relazione ad atti di adempimento parziale dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa prima della decozione, la circostanza che l’impresa posta in liquidazione garantisse un massimale convenzionale superiore a quello legale di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 21, comma 3;

infatti, in caso di massimale convenzionale superiore, gli acconti versati dall’impresa in bonis debbono intendersi “assorbiti” – in tutto o in parte – da tale maggiore massimale convenzionale e non incidono (o incidono solo per la misura non coperta dall’eccedenza) sul diverso massimale (quello legale) cui è tenuta l’impresa designata;

si vuol dire – in altri termini – che, se gli importi versati dall’impresa in bonis non superano la differenza fra il massimale legale e il maggior massimale di polizza, l’impresa designata resta obbligata per l’intero massimale legale, senza possibilità di detrarre gli importi già versati dall’impresa posta in liquidazione; l’importo potrà invece essere defalcato per intero nel caso in cui il massimale di polizza coincida con quello di legge; laddove, poi, il massimale di polizza superi quello legale in misura inferiore agli importi versati dall’impresa in bonis, il diffalco dal massimale legale potrà essere effettuato per l’importo eccedente la differenza fra i due massimali (esemplificando: dati un massimale legale di 100, un massimale di polizza di 120 e un acconto di 40, il diffalco dal massimale legale potrà essere di 20, restando il residuo 20 assorbito dal maggior massimale convenzionale);

il criterio applicativo indicato è mera conseguenza della posizione dell’impresa designata di successore nella posizione dell’impresa posta in liquidazione amministrativa nell’obbligazione assicurativa: il pagamento parziale effettuato non toglie che la posizione in cui l’impresa designata succede resta sempre quella originaria della prima, sebbene nel limite del massimale di legge e tale massimale può e deve svolgere funzione di limite necessariamente con riferimento alla posizione assicurativa rimasta ancora insoddisfatta, al netto del pagamento parziale;

ritenere altrimenti implicherebbe una manifesta contraddizione con i principi successori, poichè comporterebbe che la successione, per così dire, operi al momento in cui l’obbligo di prestare garanzia insorse, con indifferenza alle vicende del rapporto assicurativo successive e, dunque, al pagamento parziale effettuata dall’impresa in bonis;

nel caso di specie, risulta coperta da giudicato l’affermazione della Corte di rinvio secondo cui “si deve ritenere, nel silenzio di entrambe le precedenti pronunce, che sia il giudice di prime cure che quello di seconde cure abbiano implicitamente rigettato l’eccezione formulata da Tirrena in ordine al massimale di polizza di lire 100.000.000 proprio in difetto di prova sul punto (…), non avendo la compagnia provveduto alla produzione della polizza, nè di altro documento da cui desumere il contenuto del contratto”;

deve dunque ritenersi che, difettando la prova che il massimale convenzionale fosse pari a quello legale o lo superasse di un importo inferiore a quello degli acconti versati, l’impresa designata non possa defalcare dal proprio massimale legale la somma versata dall’impresa in bonis;

ne consegue che la sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “in ambito di r.c.a., l’impresa designata dal F.G.V.S. è tenuta nei confronti del danneggiato per l’intero massimale minimo legale di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 21, comma 3 senza possibilità di defalcare gli acconti versati, quando era ancora in bonis, dall’impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, a meno che non risulti accertato che il massimale di polizza era pari a quello legale; nel caso in cui risulti provato che il massimale convenzionale superava quello legale in misura inferiore a quella degli acconti versati, il diffalco è consentito per l’importo non assorbito dalla differenza tra i due massimali”.

2. Gli altri motivi restano assorbiti.

3. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA