Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17556 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/07/2017), n. 17556
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16113-2016 proposto da:
R.W.J., rappresentata e difesa dall’Avvocato CLAUDIO
DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
F.A., quale procuratore speciale di M.L.,
M.M.L. e M.P., nonchè M.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che li rappresenta e
difende unitamente all’Avvocato FULVIO VILLA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 86/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il
28/01/2015;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Bologna, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. depositata l’8 gennaio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R.W.J. contro F.A. ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 86/2015 depositata il 28 gennaio 2015;
che avverso la sentenza di primo grado la R.W. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 27 giugno 2016; che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che i controricorrenti hanno depositato memoria.
Considerato che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;
che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente in data 11 gennaio 2016, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è stato proposto soltanto il 27 giugno 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dall’11 gennaio 2016;
che il ricorso è, dunque, inammissibile per tardività;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 8.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sedsta civile – 2, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017