Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17556 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16113-2016 proposto da:

R.W.J., rappresentata e difesa dall’Avvocato CLAUDIO

DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

F.A., quale procuratore speciale di M.L.,

M.M.L. e M.P., nonchè M.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo

studio dell’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che li rappresenta e

difende unitamente all’Avvocato FULVIO VILLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 86/2015 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

28/01/2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Bologna, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. depositata l’8 gennaio 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da R.W.J. contro F.A. ed altri avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 86/2015 depositata il 28 gennaio 2015;

che avverso la sentenza di primo grado la R.W. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 27 giugno 2016; che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente in data 11 gennaio 2016, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è stato proposto soltanto il 27 giugno 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dall’11 gennaio 2016;

che il ricorso è, dunque, inammissibile per tardività;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 8.200, di cui Euro 8.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sedsta civile – 2, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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