Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17555 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 140, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TOMMASINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASSARETTI GIUSEPPE, giusta

delega in atti e da ultimo domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7166/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2008 R.G.N. 7854/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2001 l’INPS proponeva opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli il 9 agosto 2001 emesso dal Tribunale di Latina con il quale era stato ingiunto all’Ente Previdenziale di pagare la somma di L. 6.374.412 a titolo di rivalutazione ed interessi sul T.F.R. corrisposto a F.M. quale ex dipendente della Ditta Morteo Industrie S.p.A. in amministrazione straordinaria.

L’Istituto sosteneva l’infondatezza della pretesa avversaria, avendo già provveduto ad erogare il trattamento di fine rapporto e gli oneri accessori calcolati alla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto in data 5 giugno 2000. Deduceva inoltre che nel periodo intercorrente tra la data di entrata in amministrazione straordinaria della Morteo Industrie S.p.A. (6 dicembre 2005) e quella del licenziamento (5 giugno 2000) aveva provveduto ad erogare all’appellato il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e, sulla parte della stessa integrazione salariale, anche il trattamento di fine rapporto.

Ritualmente instaurato si il contraddittorio si costituiva l’opposto, che contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

Il tribunale di Latina, con sentenza n. 2067/2003 depositata in data 5 febbraio 2004, rigettava l’opposizione proposta.

2. Avverso tale decisione l’Inps proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso Corte di Appello di Roma lamentando che il Tribunale di Latina avesse erroneamente ritenuto che gli interessi su T.F.R. maturassero con decorrenza dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza della Società Morteo Industria S.p.A. (6 dicembre 1995) e non dalla cessazione del rapporto (5 giugno 2000).

Quindi chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata l’opposizione venisse accolta con revoca del decreto ingiuntivo.

Costituitosi in giudizio, F.M. contestava la fondatezza dei motivi di gravame di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 7166/ 2007 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’Istituto compensando le spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, l’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., comma 1 e della L. 29 maggio 1982, n. 297, nonchè della L. 23 luglio 1991,0 n. 223, art. 3.

In particolare l’Istituto ricorrente ha dedotto che la corte d’appello, pur dando atto che il rapporto lavorativo del F. si era risolto il 5 giugno 2000, aveva fatto ugualmente decorrere gli interessi e la rivalutazione, maturati sul trattamento di fine rapporto corrisposto al lavoratore dal Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, anzichè dalla data del 5 giugno 2000 di effettiva estinzione del rapporto di lavoro, dal 6 dicembre 1995, allorchè con l’ammissione della Morteo alla procedura concorsuale dell’Amministrazione straordinaria si sarebbe determinata – secondo la Corte distrettuale – l’estinzione del rapporto di lavoro del dipendente con la società.

L’Inps ha formulato il seguente quesito di diritto: “voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare che in caso di protrazione del rapporto di lavoro, quale vinculum iuris non caducato dalla dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro, a mente del combinato disposto costituito dagli artt. 2120 c.c., commi 1 e 2, della L. n. 297 del 1982, il credito per trattamento di fine rapporto produca interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’apertura della procedura concorsuale (nella specie per amministrazione straordinaria) oppure dalla data in cui per effetto dell’estensione del rapporto di lavoro detto credito diviene esigibile sia per la quota relativa al Fondo di Garanzia sia per la quota relativa alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (integrazione salariale straordinaria)”.

3. Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata risulta che il licenziamento è stato intimato in data 5 giugno 2000 e quindi a quella data è cessato il rapporto e non già al 6 dicembre 1995 allorchè la società Morteo Industrie s.p.a. è stata ammessa alla procedura concorsuale dell’Amministrazione straordinaria ed il F. è stato collocato in cassa integrazione.

La circostanza dell’ammissione allo stato passivo dell’ammontare del t.f.r. maturato del lavoratore fino alla data dell’apertura della procedura concorsuale non è sufficiente a ritenere che a quella data si fosse estinto il rapporto di lavoro, tanto più che il collocamento in cassa integrazione implicava all’opposto la sospensione del rapporto.

Nè dal principio posto dalla L. Fall., art. 55, comma 2, secondo cui i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento, principio applicabile anche all’amministrazione straordinaria, è possibile dedurre l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto prima ancora della risoluzione del rapporto di lavoro, atteso che il diritto del lavoratore sorge solo a seguito di tale risoluzione del rapporto.

Al contrario questa Corte (Cass., sez. lav., 23 giugno 2001, n. 8617) ha affermato che ai sensi dell’art. 2119 c.c., comma 2, la cessazione del rapporto di lavoro non deriva automaticamente dal fallimento dell’imprenditore o dalla liquidazione coatta amministrativa dell’azienda, ma può aversi per effetto del licenziamento intimato dal curatore o dal liquidatore ovvero a causa della dissoluzione della realtà aziendale, la quale a sua volta non si riconnette necessariamente alla mancata continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, ben potendo il bene giuridico azienda sopravvivere alla mera cessazione dell’attività per un periodo più o meno lungo (conf. Cass., sez. lav., 26 gennaio 1988, n. 648).

D’altra parte la sentenza impugnata neppure ipotizza che il rapporto sia proseguito solo “fittiziamente” (L. n. 301 del 1979, ex art. 2 che ha introdotto la L. n. 675 del 1977, art. 25, comma 7) dopo la data del collocamento della società in amministrazione straordinaria e quindi nulla autorizza a retrodatare a tale data la risoluzione del rapporto di lavoro, comunicata con il licenziamento intimato il 5 giugno 2000; data alla quale peraltro l’art. 25, comma 7, cit.

risultava abrogato dalla L. n. 223 del 1991, art. 3. Cfr. in proposito – con riferimento alla fattispecie della sospensione del licenziamento, dalla quale nella specie può argomentarsi a fortiori – Cass., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16205, che ha affermato che nell’ipotesi di licenziamento (collettivo) i cui effetti siano rimasti sospesi a norma della L. 27 luglio 1979, n. 301, art. 2 i lavoratori rimasti disoccupati per effetto del licenziamento hanno diritto, nel concorso degli altri presupposti di legge, all’indennità di mobilità a norma della L. n. 223 del 1991, artt. 7 e 16 atteso che, comportando la sospensione del licenziamento non l’estinzione, ma la prosecuzione dei rapporti di lavoro, i licenziamenti devono intendersi verificati solo al momento in cui sono divenuti definitivamente efficaci. A maggior ragione quindi il rapporto deve ritenersi risolto per effetto del licenziamento la cui efficacia non sia stata sospesa ai sensi della speciale normativa citata (cfr. anche Cass., sez. lav., 8 luglio 2009 n. 15978, che, in riferimento a tale speciale normativa, ha affermato che il trattamento di fine rapporto si compone di due quote distinte, l’una facente capo al datore, che l’Inps si limita ad accollarsi, e una seconda, che presenta tratti peculiari poichè matura in un periodo in cui non si svolge attività lavorativa, e fa capo direttamente all’INPS).

4. Il ricorso va quindi accolto.

L’impugnata sentenza va cassata e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti, la domanda originaria di interessi e rivalutazione – che si basa sull’assunto (infondato) della risoluzione del rapporto all’atto dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria – va rigettata.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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