Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17555 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 19/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14653-2016 proposto da:

C.M., C.D., rappresentati e difesi

dall’Avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE SONDRIO SOCIETA’ COOPERATIVA PA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio

dell’Avvocato ANTONIO PACIFICO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO depositata il

04/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 2255 del 2014, ha dichiarato l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, dell’atto di donazione stipulato da C.M. in favore di C.D. in data 15 novembre 2013 a rogito dott. L. notaio in (OMISSIS), condannando i convenuti alla refusione delle spese di lite;

che la Corte d’appello di Milano, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando che i motivi di gravame non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti, non essendo idonei a contrastare le corrette argomentazioni del giudice di primo grado;

che per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello i C. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 1 giugno 2016;

che la Banca Popolare di Sondrio ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che – eccepita preliminarmente l’incostituzionalità dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU – i ricorrenti lamentano: con il primo motivo, violazione dell’art. 360 c.p.c. per vizio di motivazione, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014; con il secondo motivo, violazione dell’art. 2901 c.c. e art. 115 c.p.c.; con il terzo motivo, violazione dell’obbligo di informazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; e con il quarto motivo invocano, per effetto della fondatezza dei motivi di ricorso ed all’effetto espansivo della cassazione, il travolgimento della statuizione sulle spese;

che il ricorso è inammissibile, perchè proposto – non contro la sentenza di primo grado, ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, ma – avverso l’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., ed al di fuori dei casi in cui la stessa è eccezionalmente impugnabile per cassazione (cfr. Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914);

che difatti, le censure articolate si riferiscono al merito della controversia e non deducono vizi propri dell’ordinanza costituenti violazioni della legge processuale;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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