Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17554 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.J., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, POLLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2615/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2007 R.G.N. 2076/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 4 marzo 2003 S.J. proponeva appello avverso la sentenza n. 5550 de 12002 con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva solo parzialmente accolto la domanda di condanna dell’Inps al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento della pensione.

Lamentava in particolare che il giudicante aveva erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione; chiedeva la riforma della pronuncia appellata con l’accoglimento delle proprie richieste.

L’inps si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 29 marzo 2007 – 31 ottobre 2007 la Corte d’appello di Roma in accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condannava l’INPS al pagamento in favore dell’appellante, della somma di Euro 12.578,90, nonchè alla rifusione favore di controparte, di 1/5 delle spese di lite che liquidava, per l’intero, quanto al 1^ grado, in complessivi Euro 1216,78 di cui 721,11 per onorari da distrarsi; quanto al 2^ grado, in complessivi Euro 2000,00 di cui 1100,00 per onorari, da distrarsi. Compensava i residui 4/5 delle spese per ambedue i gradi.

In particolare la Corte d’appello disponeva CTU contabile al cui esito era rimasto accertato un residuo credito pari ad Euro 12.578,90.

La Corte condivideva pienamente tali risultanze frutto di attento esame ed esenti da critiche.

L’INPS andava pertanto condannato al pagamento in favore dell’appellante della suindicata somma con il favore delle spese del doppio grado, liquidate nella misura di 1/5 stante il limitato accoglimento della domanda.

2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originario ricorrente con un unico motivo.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

2. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. nonchè degli artt. 1199 e 2697 c.c. partito. In particolare il ricorrente si lamenta del fatto che l’INPS non avrebbe fornito la prova dell’eccepito pagamento mediante un atto di quietanza regolare ai sensi dell’art. 1199 c.c.. Pone pertanto il seguente quesito di diritto: dica la corte se nella fattispecie in esame in cui il convenuto debitore nel costituirsi eccepiva il pagamento di parte del credito dedotto adducendo a prova dello spesso una dichiarazione del debitore in cui questo ultimo affermava di aver pagato una determinata somma poteva il giudice di merito decurtare la somma richiesta dal creditore l’importo eccepito dal debitore; se nella fattispecie in esame in cui il convenuto debitore nel costituirsi eccepiva il pagamento di parte del credito dedotto adducendo a prova dello stesso una dichiarazione del debitore in cui quest’ultimo affermava di aver pagato una determinata somma poteva il giudice nel decurtare dalla somma richiesta dalla creditore l’importo eccepito dal debitore sulla base di indagini sul pagamento effettuate dallo stesso consulente tecnico d’ufficio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente contesta nella sostanza che sussistesse la prova del pagamento parziale del trattamento pensionistico, ma articola un motivo ed un quesito di diritto senza porsi in critico confronto con la c.t.u. contabile che ha accertato il residuo credito e alla quale ha fatto riferimento per relationem la sentenza impugnata.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 2 novembre 2009, n. 23142), proprio in tema di prova dell’estinzione satisfattiva del debito dell’ente pubblico previdenziale, ha comunque affermato in proposito che la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 c.c.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fine di escludere l’ammissibilità di mezzi di prova diversi, un’apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale (R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e nel relativo regolamento (R.D. n. 827 del 1924, art. 26 e segg.) per i pagamenti eseguiti dallo stato, non applicabile, all’Inps.

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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