Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17554 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14264-2015 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CAUCASO 21,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MELARI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GERNNARO TECAME, GIUSEPPE CIRILLO;

– ricorrente –

contro

MA.CO., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCIO LIBERO MAZZA;

– controricorrente –

e contro

G.T.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1825/2014 della CORTE, D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– G.T. convenne in giudizio Ma.Co., chiedendo il riconoscimento giudiziale di una scrittura privata di vendita immobiliare datata 8.9.1994, onde procedere alla trascrizione in suo favore;

– la convenuta resistette alla domanda, disconoscendo la sottoscrizione apposta alla scrittura, eccependo la nullità del contratto per vizio del consenso e per mancanza dei requisiti del prezzo e dell’oggetto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei danni per il possesso illegittimo dell’immobile;

– intervenne volontariamente in giudizio M.S. il quale, premesso di aver acquistato dal G. l’immobile, chiese che venisse dichiarato il trasferimento della proprietà dello stesso dall’attore a lui.

– il Tribunale di Paola dichiarò la nullità del contratto stipulato tra il G. e la Ma., in quanto contrastante con la L. n. 47 del 1985, art. 40 e rigettò le domande dell’attore, della convenuta e dell’interveniente volontario;

– sul gravame proposto in via principale dal M. ed in via incidentale dalla Ma., la Corte di Appello di Catanzaro dichiarò entrambi inammissibili, confermando la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.S. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso Ma.Co.;

– G.T.N., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., per avere la Corte di Appello qualificato il suo intervento come adesivo dipendente, anzichè come adesivo autonomo) è infondato, in quanto:

1) l’intervento volontario avviene per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo o per sostenere le ragioni di una parte quando si ha un proprio interesse, nel qual caso si può aderire all’impugnazione proposta dalla parte medesima, ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile;

2) l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, sicchè la sua impugnazione è inammissibile;

3) questa Corte ha qualificato interventore adesivo dipendente l’avente causa dal promissario acquirente (in termini Cass. 23969/2013, ma anche S.U. 23299/2011) e, nella specie, l’interventore ha chiesto il trasferimento della proprietà dall’attore a lui mentre la sentenza di primo grado ha sancito la nullità del contratto tra il G. e la Ma. che non legittima l’autonoma impugnazione della sentenza che abbia statuito in senso sfavorevole alla parte adiuvata;

4) nessuna censura viene svolta per contrastare la dichiarata nullità del contratto tra il G. e la Ma., donde l’effetto preclusivo di ogni ulteriore doglianza invocandosi un diritto oggettivamente dipendente da un titolo inesistente;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per avergli la Corte di Appello negato la possibilità di proporre gravame) resta assorbito in senso improprio dal rigetto del precedente.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 2500, di cui 200 per spese vive, oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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