Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17553 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. II, 28/06/2019, (ud. 14/11/2018, dep. 28/06/2019), n.17553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1802/2015 R.G., proposto da:

G.C., procuratrice generale di G.G.,

e B.M., rappresentate e difese dall’avv. Isabella Beschi

e dall’avv. Antonio Ciacci, con domicilio eletto in Roma, Via

Dardanelli n. 46, presso lo studio dell’avv. Marina Patrolo;

– ricorrenti –

contro

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Ilaria Pagni e dall’avv. Cristina

Giuliani, con domicilio eletto in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1928/2013 n.

1103/2014, depositata in data 14.2.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.11.2018

dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.G. e B.M. hanno convenuto in giudizio la Enel Distribuzione s.p.a., esponendo di esser proprietari della Villa denominata (OMISSIS); che sulla part. (OMISSIS), ricompresa nel complesso immobiliare, gravavano due distinte servitù di elettrodotto; che la prima di esse (denominata (OMISSIS)), era stata costituita con atto del 14.12.1978 per la linea elettrica (OMISSIS)-(OMISSIS) in (OMISSIS) ed insisteva su un viale che dalla villa giungeva ad un boschetto, costituito da una architettura vegetale denominata ragnaia, per la quale le parti avevano stabilito il divieto di procedere al taglio delle piante secolari di leccio ivi esistenti, mentre la seconda servitù (denominata (OMISSIS)), trovava titolo in un atto stipulato in data 17.6.1991 ed alimentava il territorio comunale di (OMISSIS); che taluni operai incaricati dall’Enel avevano illegittimamente effettuato un radicale taglio degli alberi secolari, nonostante il divieto sancito dai titoli.

Hanno chiesto il risarcimento del danno per il rispristino delle piante e per la perdita del boschetto, con vittoria di spese di giudizio.

Su eccezione della società convenuta, il Tribunale di Siena ha dichiarato la competenza del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale è stato riassunto il giudizio.

All’esito l’Enel Distribuzione s.p.a. è stata condannata al risarcimento del danno, quantificato in Euro 71.431,15, oltre accessori e spese di lite. La pronuncia è stata integralmente riformata dalla Corte territoriale di Firenze.

Il giudice distrettuale ha rilevato che i ricorrenti, nel richiedere il risarcimento del danno, avevano fatto esclusivo riferimento all’atto di costituzione della servitù del 14.12.1978, invocando la clausola che impediva il taglio degli alberi secolari di leccio che insistevano sul viale che conduceva alla villa, ed ha accertato che l’intervento eseguito dalla società convenuta aveva invece interessato le piante insistenti sullo slargo oggetto della servitù costituita in data 17.6.1991.

Ha precisato che il divieto di procedere al taglio era stato contemplato solo dal rogito del 1978 mentre l’atto con cui era stata costituita la servitù per la linea elettrica (OMISSIS) attribuiva ad Enel Distribuzione la facoltà di compiere tutti gli interventi necessari per la messa a servizio, il regolare esercizio e la sicurezza della linea elettrica.

Ha infine escluso che vi fosse prova del taglio di un numero di piante maggiore di quello necessario a mantenere in sicurezza la linea elettrica.

Per la cassazione di questa sentenza G.C., quale procuratrice generale di G.G., e B.M. hanno proposto ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Enel Distribuzione s.p.a. ha depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1063 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia ritenuto insindacabile le modalità di effettuazione del taglio delle piante eseguito dalla società resistente, trascurando che tali attività andavano compiute in modo da arrecare il minor danno al fondo servente mentre, in particolare, la ragnaia era stata tagliata in modo radicale e non selettivo.

Il secondo motivo denuncia la violazione la falsa applicazione della L. n. 1089 del 1939, artt. 12 e 59 e art. 1374 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, asserendo che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che tutti gli alberi insistenti sulla particella (OMISSIS) erano stati dichiarati di interesse storico-artistico e non potevano essere tagliati; che, trattandosi di beni sottoposti a vincolo, le previsioni inderogabili della L. n. 1089 del 1939, che contemplavano il divieto, sanzionato penalmente, di abbattere le piante, dovevano prevalere sul titolo costitutivo della servitù.

Il terzo motivo censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia escluso, del tutto immotivatamente, che il taglio fosse stato eccessivo, rilevando che il consulente nulla aveva riferito in proposito, mentre la c.t.u. aveva accertato che l’Enel Distribuzione aveva proceduto ad una “totale deforestazione”; che, nel dubbio, occorreva richiedere chiarimenti o disporre integrazioni alla consulenza.

2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non sono suscettibili di accoglimento.

I ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale non abbia ritenuto che le attività di taglio dovesse essere contenuta in modo da arrecare il minor danno possibile al fondo servente e che abbia considerato insindacabili le modalità con cui la linea elettrica era stata messa in sicurezza, valorizzando le prescrizioni del titolo costitutivo della servitù ma trascurando la sussistenza del vincolo storico artistico che ostava ad un intervento tanto radicale sulle piante.

Occorre – tuttavia – rilevare che la Corte di merito ha respinto la richiesta di risarcimento, ritenendo che la domanda proposta dai ricorrenti riguardasse esclusivamente l’abbattimento degli alberi secolari posizionati lungo il viale interessato dalla servitù costituita in data 14.12.1978 (relativa all’elettrodotto (OMISSIS)) ed ha stabilito, con accertamento in fatto, che l’Enel Distribuzione aveva effettuato il taglio delle sole piante insistenti sullo slargo gravato dalla servitù denominata (OMISSIS), costituita con atto del 15.6.1991, il cui titolo consentiva alla società resistente di prescegliere il tipo di intervento da eseguire per assicurare la sicurezza delle linee ed il loro corretto funzionamento.

In sostanza, la pronuncia impugnata ha escluso, sulla scorta delle risultanze processuali, la stessa sussistenza della condotta illecita, negando, nello specifico, che Enel Distribuzione avesse proceduto al taglio dei lecci o avesse provocato un grave danneggiamento della cd. ragnaia.

Nessun rilievo poteva – quindi – assumere la circostanza che tutte le piante insistenti sulla part. (OMISSIS) fossero sottoposte a vincolo, una volta stabilito che la resistente non aveva eseguito l’intervento oggetto della denunciata violazione ed aveva invece abbattuto le piante poste sullo slargo gravato dalla servitù Casalnuovo, estranee alla materia del contendere.

E’ quindi irrilevante stabilire il giudice di merito abbia correttamente interpretato le risultanze della c.t.u. e se abbia erroneamente ritenuto che l’attività di manutenzione delle linee elettriche, per come svolta, fosse coerente con le limitazioni imposte dal titolo costitutivo della servitù di elettrodotto e compatibile con i limiti derivanti dalle prescrizioni inderogabili della L. n. 1089 del 1939.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di Enel Distribuzione s.p.a., pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7200,00 a titolo di compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Si dà atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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