Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17553 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorronte –

avverso la sentenza n. 1420/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/10/2008 R.G.N. 162/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, che aveva negato il diritto di F.G. alla pensione ordinaria di inabilità, ha condannato l’INPS ad erogare la prestazione con decorrenza dal mese di maggio 2008, condividendo, nonostante le critiche formulate dall’Istituto previdenziale, le valutazioni dell’ausiliare tecnico perchè fondate su seri e completi accertamenti cimici e sorrette da condivisibili argomentazioni medico-legali.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

Resiste l’assicurato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’unico motivo la sentenza d’appello è censurata per vizio di motivazione consistente nel non avere la Corte di merito dato conto delle deduzioni, contrarie alle conclusioni del CTU, espresse dal consulente di parte dell’INPS e nel non aver esposto le ragioni scientifiche che inducevano a disattendere le obiezioni anziddette, non potendo considerarsi esaustiva dell’obbligo di motivazione, in presenza di censure specifiche e puntuali come quelle prospettate (per la documentata devianza del giudizio medico- legale dai canoni scientifici fondamentali e dai protocolli utilizzati nella valutazione del caso), la mera formula di stile “anche alla luce delle note controperitali depositate dall’Istituto in data odierna”, nella quale il giudice d’appello sintetizza la confutazione delle critiche in questione.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali fondate sull’invalidità dell’interessato, la valutazione relativa alla entità delle varie patologie ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa costituisce un tipico accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Vizi che, qualora il giudice di merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del proprio CTU, possono dirsi sussistenti e censurabili, solo se il ricorrente in cassazione deduca – fornendo, al riguardo, obiettivi elementi di riscontro – l’esistenza, nell’indagine medico- legale, di palesi carenze o deficienze diagnostiche, ovvero di affermazioni illogiche o scientificamente errate, ovvero ancora l’omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, ai fini della cassazione della sentenza impugnata, la pura e semplice contrapposizione di una difforme valutazione della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico rispetto a quella ritenuta corretta dal giudice, configurando tale difforme valutazione un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile richiesta di revisione del merito (tra tante, da ultimo, Cass. n. 569 del 2011, n. 8417 del 2010, nn. 10222, 9988 e 4254 del 2009).

4. Nella specie, non può non rilevarsi, in primo luogo, che le censure formulate in questa sede dall’Istituto ricorrente si appuntano sulla valutazione dello “stabilizzato scompenso metabolico su base epatopatica cronica HCV-correlata” riscontrato a carico dell’assicurato, senza considerare che tale valutazione era stata espressa dal CTU nominato in secondo grado tenendo conto del rilevato aggravamento della patologia in questione rispetto alle caratteristiche che la stessa mostrava al tempo in cui era stata eseguita la consulenza medico-legale di primo grado. In secondo luogo, il ricorso non considera che il conclusivo giudizio diagnostico dell’ausiliare tecnico si fonda anche sulla valutazione delle condizioni cardiocircolatorie dell’assicurato, rispetto alle quali aveva riscontrato una inequivoca accelerazione evolutiva peggiorativa (pag. 9 della CTU, trascritta nel controricorso).

5. Il giudice d’appello ha, quindi, dato rilievo al quadro clinico complessivamente riscontrato a carico del F., senza trascurare di dar conto, sia pure con motivazione sintetica, che il proprio giudizio di adesione alle argomentazioni medico legali del nominato CTU era espresso “anche alla luce delle note controperitali depositate dall’Istituto..”, in sostanza dopo aver esaminato e valutato le obiezioni in tali note espresse alle risultanze peritali;

si che non ha ragion d’essere la censura dell’Istituto ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe assolto, sul punto, al (prescritto) obbligo di motivazione.

6. In realtà le censure dell’Istituto ricorrente si risolvono in una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato (e condiviso) in sentenza, al quale si contrappone la diversa valutazione del consulente dell’INPS in merito alla incidenza invalidante dell’epatopatia, senza, peraltro, che la relazione di tale consulente di parte (i cui passi salienti sono trascritti in ricorso) evidenzi la determinante rilevanza, ai fini di una diversa decisione della controversia, degli accertamenti clinici (asseritamene) non compiuti dal CTU e della diversa metodologia diagnostica che l’ausiliare tecnico avrebbe dovuto utilizzare per valutare la gravità dell’infezione da HCV. 7. Per tale ragione, alla luce dei principi di cui in premessa, il ricorso va rigettato.

8. L’INPS è condannato al pagamento, in favore dell’odierno resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi al difensore del resistente medesimo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore del resistente medesimo, avv. Paolo Boer, antistatario.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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