Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17553 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21264 – 2016 R.G. proposto da:

STUDIO LEGALE S. s.s., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, C.S. – c.f. (OMISSIS)

– elettivamente domiciliati in Milano, alla via Montenapoleone, n.

8, presso lo studio dell’avvocato S.S. e dell’avvocato

Livia Oglio che li rappresentano e difendono in virtù di procura

speciale acclusa al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE ADI per il DESIGN ITALIANO, – p.i.v.a. (OMISSIS);

– intimata –

e

M.M. – c.f. (OMISSIS) -;

– intimato –

Avverso la sentenza n. 236/2016 del tribunale di Pavia;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 4 aprile

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. Capasso Lucio, che ha chiesto accogliersi

il ricorso e dichiararsi la competenza del tribunale di Pavia.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Vigevano la s.s. “Studio Legale S.” e C.S. chiedevano ed ottenevano ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS) nei confronti della “Fondazione ADI per il Design Italiano” (FADI) per l’importo di Euro 29.376,00 oltre accessori e spese.

Avverso il decreto ingiuntivo la “FADI” proponeva opposizione.

Chiedeva in via preliminare “dichiarare l’incompetenza del giudice dell’opposizione in favore del foro di Milano” (così ricorso, pag. 2), nel cui circondario aveva sede, “in ragione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), e/o art. 63 ” (così ricorso, pag. 2); in via parimenti preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa l’architetto M.M.; nel merito instava per la revoca del decreto opposto ed in subordine perchè l’architetto M. fosse condannato a tenerla indenne dalla pretesa azionata in via monitoria.

Si costituivano la s.s. “Studio Legale S.” e C.S.; instavano per il rigetto dell’eccezione di incompetenza e, nel merito, per la conferma del decreto opposto ovvero per la condanna della “FADI” al pagamento delle somme dovute quale corrispettivo per l’attività professionale eseguita.

Si costituiva M.M.; instava per il rigetto delle domande nei suoi confronti esperite.

Con sentenza n. 236/2016 il tribunale di Pavia – nelle more divenuto competente – dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio del tribunale di Milano; revocava il decreto opposto e regolava le spese di lite.

Evidenziava il tribunale che “l’eccezione sollevata dall’opponente si riferisce al giudice incompetente che ha emesso il decreto ingiuntivo e non al giudice dell’opposizione” (così sentenza impugnata, pag. 5); che la “FADI” aveva formulato tempestivamente nell’atto introduttivo del giudizio di opposizione l’eccezione di incompetenza territoriale; che la medesima fondazione non possedeva le cognizioni e competenze tecniche che le avrebbero consentito di rapportarsi ai professionisti opposti su di un piano di parità, sicchè ben poteva nei loro confronti esser qualificata come “consumatore”.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per regolamento di competenza la s.s. “Studio Legale S.” e C.S.; hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi dichiararsi la competenza del tribunale di Pavia con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

“Fondazione ADI per il Design Italiano” e M.M. non hanno svolto difese.

Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 38,99 e 112 c.p.c..

Deducono che la “FADI” nell’atto di citazione in opposizione ha chiesto dichiararsi l’incompetenza del tribunale adito in favore del tribunale di Milano; che in patente contraddizione con l’univoco tenore delle conclusioni dell’opponente, non postulanti alcuna attività di interpretazione, il giudice a quo ha erroneamente opinato nel senso che l’eccezione di incompetenza territoriale fosse da riferire al giudice della fase monitoria; che alla stregua del reale tenore delle rassegnate conclusioni la “FADI” è dunque incorsa nella decadenza di cui all’art. 38 c.p.c..

Il motivo è destituito di fondamento.

Correttamente invero il giudice a quo ha riferito l’eccezione di incompetenza al giudice della fase monitoria.

La statuizione del giudice a quo, in parte qua agitur, è quindi ineccepibile.

Del resto questo Giudice del diritto spiega che il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Cass. 14.11.2011, n. 23794; Cass. sez. lav. 18.3.2014, n. 6226, secondo cui, in tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 38 c.p.c..

Deducono che in via principale e concorrente con l’eccezione di incompetenza ratione loci la “FADI” ha chiesto che il giudice dell’opposizione si pronunciasse anche in relazione al merito della vicenda; che in tal guisa controparte ha implicitamente rinunciato alla eccezione preliminare.

Il motivo parimenti è privo di fondamento.

Ed infatti, analogamente alla luce degli insegnamenti (il riferimento è a Cass. n. 23794/2011 ed a Cass. sez. lav. n. 6226/2014) dapprima citati, è da disconoscere recisamente, alla stregua del tenore letterale e logico delle conclusioni nel complesso rassegnate, che l’opponente “FADI” abbia rinunciato, a motivo della contestuale formulazione in via principale e concorrente di conclusioni “di merito”, alla preliminare eccezione di incompetenza.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), art. 33, comma 2, lett. u), e/o art. 63.

Deducono che la “FADI”, in quanto persona giuridica, non può essere considerata consumatore; che difatti del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), circoscrive la qualifica di consumatore alle solo persone fisiche.

Il motivo è fondato e va accolto.

Ed invero la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33 citato D.Lgs. – spetta alle sole persone fisiche, allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5705; Cass. (ord.) 29.3.2013, n. 21763).

E’ ben evidente quindi che la “Fondazione ADI per il Design Italiano” (FADI), siccome persona giuridica, “consumatore” non è.

Ingiustificato perciò è l’assunto del giudice a quo secondo cui la “FADI” “può ben dirsi soggetto consumatore” (così sentenza impugnata, pag. 6).

Ovviamente il buon esito del motivo in disamina toglie valenza alle ulteriori argomentazioni svolte dal tribunale di Pavia ai punti 4) e seguenti della motivazione dell’impugnata statuizione.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono che “FADI” è decaduta dalla possibilità di proporre l’eccezione di incompetenza sulla base dei criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c..

Deducono che la “FADI” non ha in alcun modo provveduto ad allegare le circostanze di fatto, correlate al foro generale delle persone giuridiche ed ai fori alternativi – forum contractus, forum destinatae solutionis – sulla cui scorta sarebbero da individuare i fori diversi rispetto a quello concretamente adito in sede monitoria.

Il motivo del pari è fondato e va accolto.

Più esattamente il buon esito del terzo motivo, ovvero la non operatività del foro esclusivo ed inderogabile D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. u), (circa il carattere esclusivo ed inderogabile del foro del “consumatore”, cfr. Cass. (ord.) 12.1.2015, n. 181), attribuisce valenza alla circostanza per cui “nell’atto di opposizione a D.I. l’opponente Fondazione non aveva in alcun modo affrontato la questione se la competenza per territorio del giudice adito con ricorso monitorio potesse correlarsi al dettato degli artt. 18,19 e 20 c.p.c.” (così conclusioni del Pubblico Ministero, pag. 5).

Conseguentemente riveste rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor della quale, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. Cass. (ord.) 4.8.2011, n. 17020, ove si soggiunge che, vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili).

Il buon esito del ricorso – limitatamente al terzo ed al quarto motivo – per regolamento di competenza giustifica la cassazione della sentenza impugnata e contestualmente la declaratoria della competenza per territorio del tribunale di Pavia, tribunale dinanzi al quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso – limitatamente al terzo ed al quarto motivo – è da accogliere.

Non sussistono perciò i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso per regolamento di competenza, accoglie il terzo ed il quarto motivo del medesimo ricorso, cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza n. 236/2016 del tribunale di Pavia e contestualmente dichiara la competenza per territorio del tribunale di Pavia, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio; dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13 medesimo D.P.R., comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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