Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17552 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2646/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/01/2008 R.G.N. 357/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di C.M., riconoscendole, dal 1 gennaio 1996, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 il diritto alla trasformazione in assegno sociale della pensione sociale (percepita in sostituzione di un trattamento di invalidità civile), nonchè il diritto al pagamento degli incrementi previsti dalla stessa L. n. 335 del 1995, art. 67 sul rilievo – quanto, in particolare, al requisito reddituale – che, nella specie, non doveva farsi riferimento al reddito coniugale (come sostenuto dall’INPS), risultando la pensionata vedova e titolare di un reddito personale inferiore a quello stabilito dalla legge.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su due motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo l’INPS deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per omessa pronuncia sul suo motivo d’appello, nel quale deduceva che la C. aveva compiuto 65 anni di età nel febbraio del 1989 e che tale circostanza – che aveva dato luogo alla erogazione della pensione sociale dal primo giorno del mese successivo – era ostativa al riconoscimento del diritto alla richiesta trasformazione della pensione in assegno sociale, spettando tale diritto solamente agli invalidi civili che abbiano compiuto i 65 anni nel mese di dicembre 1995.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 e dell’art. 11 preleggi, sostiene l’INPS che, in ogni caso,la sentenza impugnata si pone in contrasto con la norma in parola, avendola ritenuta applicabile ai pensionati divenuti ultrassessantacinquenni in epoca precedente al mese di dicembre 1995.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, mancando della formulazione del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c. e che, a parere del Collegio, deve concludere, in ogni caso, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci la violazione, da parte del giudice di merito, dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non potendosi affermare, in base al testo della norma processuale citata, che esista una distinzione tra i motivi di impugnazione in diritto, così da escludere dall’applicazione della regola della formulazione del quesito quelli concernenti errores in procedendo (conf. Cass. n. 4146 del 2011, n. 22578 del 2009, n. 4329 del 2009: in senso difforme Cass. n. 19558 del 2009, n. 16941 del 2008).

4. Fondato è invece il secondo motivo.

5. Risulta, invero, dal ricorso in appello dell’INPS e dalla memoria di costituzione dell’appellata (entrambi trascritti, per la parte che interessa, nel ricorso per cassazione) che l’Istituto previdenziale aveva censurato la sentenza di primo grado affermando l’insussistenza del diritto rivendicato in giudizio per avere l’istante, nata il 5.2.1924, compiuto i 65 anni di età nel febbraio 1989. Tale circostanza di fatto non era stata contestata dall’appellata che, anzi, nella sua memoria di costituzione, si era limitata a replicare che errata era l’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 sostenuta dall’Istituto previdenziale, poichè la discriminazione tra pensionati derivante dal dato anagrafico era “inesistente nel testo di legge”.

6. Tanto precisato e considerato, come detto, che devono ritenersi pacifiche in causa le circostanze che la C. era titolare di pensione sociale “sostitutiva” di un trattamento di invalidità civile e che aveva compiuto il 65 anno di età prima del dicembre 1995, la questione controversa deve essere risolta in base al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, Cass. n. 15329 del 2008, n. 14641 del 2010), secondo cui, in base alla regola di irretroattività delle leggi ed in mancanza di qualunque previsione, da parte della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6 riguardante la “trasformazione” della pensione sociale in assegno, la norma in questione (che prevede la corresponsione dell’assegno in luogo della pensione sociale in favore degli ultrasessantacinquenni) non è applicabile nei confronti dei titolari di pensione sociale che abbiano compiuto il 65 anno di età anteriormente al mese di dicembre 1995.

7. Il principio in questione deve, infatti, ritenersi valido anche nel caso di pensione sociale c.d. “sostitutiva” di un trattamento di invalidità civile, a questa essendo applicabile – nella specie – la L. n. 118 del 1971, art. 19 (poi abrogato dalla L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 30), il quale, testualmente, dispone che “In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli artt. 12 e 13 i mutilati e gli invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti Prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26”.

Il dato letterale dell’arti9 citato è inequivoco: l’accesso alla nuova prestazione (pensione sociale) è fatto dal legislatore coincidere con il primo giorno del mese successivo all’avveramento del presupposto costituito dal compimento del 65 anno di età da parte dell’invalido; conseguendone che questa data segna non la mera decorrenza del nuovo trattamento, bensì l’insorgenza del diritto al trattamento medesimo.

Ed allora appare evidente che solamente per gli invalidi che abbiano compiuto i 65 anni nel mese di dicembre 1995 la sostituzione della precedente prestazione deve ritenersi operante dal 1 gennaio 1996, e dunque, nella vigenza del regime introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6; onde soltanto per i suddetti invalidi deve farsi riferimento non più alla L. n. 153 del 1969, art. 26 (pensione sociale), ma all’istituto dell’assegno sociale (dovuto in luogo della pensione sociale appunto dal 1 gennaio 1996).

8. In conclusione, il secondo motivo del ricorso dell’INPS va accolto e, cassata, in relazione ad esso, la sentenza impugnata, perchè in contrasto con il principio su esposto, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è decisa direttamente da questa Corte nel merito (art. 384 c.p.c.) con il rigetto della domanda di C.M..

9. La particolarità della questione trattata e le oscillazioni della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo del ricorso stesso; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.M.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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