Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17552 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 21/08/2020), n.17552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27157-2017 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PAGANO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDITO VALTELLINESE SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo

studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato JOHN LORIS BATTISTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.G. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1018/17, del 3 luglio 2017, della Corte di Appello di Ancona, che – accogliendo il gravame esperito dalla società Credito Artigiano S.p.a. (incorporante la società Carifano S.p.a.) contro la sentenza n. 297/11, del 1 novembre 2011, del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano – ha dichiarato valida ed efficace la fideiussione di Euro 130.000,00 rilasciata dall’odierno ricorrente, in data 28 maggio 2008, in favore della predetta Carifano S.p.a. e nell’interesse della società Leta Costruzioni S.r.l.

2. Riferisce, in punto di fatto, di aver adito il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, per chiedere, in via di principalità, che fosse dichiarata la nullità – ex art. 1325 c.c., comma 1, n. 1) e art. 1418 c.c., comma 2, – della suddetta fideiussione, ovvero, in via subordinata, per conseguire la risoluzione della fideiussione per grave inadempimento contrattuale di Carifano, per violazione degli obblighi di informazione, di correttezza, di trasparenza e di diligente consulenza, ovvero, in via di ulteriore subordine, per l’accertamento e la dichiarazione di grave inadempimento contrattuale della controparte, il tutto, in ogni caso, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 20.000,00, ovvero nella somma diversa eventualmente stabilita dal giudice.

Accolta dall’adito Tribunale la sola domanda volta la declaratoria di inefficacia dell’atto di fideiussione, rigettate invece tutte le altre, su gravame della società Credito Artigiano (come detto, incorporante la società Carifano), la Corte di Appello di Ancona, accogliendo lo stesso, dichiarava valida ed efficace la suddetta fideiussione.

3. Attraverso la propria procuratrice, società Cerved Credit Management S.p.a., la società Credito Valtellinese (nella quale risulta fusa per incorporazione la società Credito Artigiano) ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto.

4. Entrambe le parti hanno presentato memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Si duole che nell’impugnata sentenza risulti affermato non essere stata provata, da parte del G., la carenza, nel contratto di fideiussione, del requisito dell’accordo delle parti di cui all’art. 1325 c.c., comma 1, n. 1); in altri termini, si censura la decisione impugnata per avere il giudice di appello ritenuto che il G. abbia consapevolmente sottoscritto la fideiussione. A tale esito, tuttavia, la Corte marchigiana sarebbe pervenuta senza adeguatamente valorizzare (anzi, omettendo la valutazione di tale circostanza) l’avvenuta sottoscrizione, sempre in data 28 maggio 2008, dell’impegno del G. al pagamento delle rate del mutuo concesso sempre a Leta Costruzioni in relazione ad un bene immobile del quale l’odierno ricorrente, unitamente alla moglie, si era reso promissario acquirente nei confronti della predetta società.

6. Con il secondo motivo di ricorso denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”.

Censura la sentenza impugnata per avere la Corte di merito omesso di valutare che l’istituto di credito ha, in origine, sostenuto che la garanzia fideiussoria venne rilasciata per sostituire l’ipoteca iscritta sull’immobile del quale si era reso promissario acquirente con il rogito del 14 maggio 2008 (come risulterebbe dalla missiva di Carifano del 23 febbraio 2009, prodotta agli atti del presente giudizio), salvo poi affermare, contraddicendosi, che la garanzia personale era stata prestata in relazione al conferimento a Leta Costruzioni di nuova finanza, per l’importo di Euro 75.000,00.

7. Il ricorso è inammissibile, ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3).

7.1. Esso, difatti, non reca un’idonea esposizione dei fatti di causa, dato che: a) non si individuano i fatti costitutivi e le ragioni della domanda (a ciò non bastando quanto approssimativamente indicato alla pagina 2 del ricorso); b) nulla è riferito sulle difese della convenuta; c) nulla si dice sulle ragioni della sentenza di primo grado e sul tenore dell’appello.

Ciascuna di tali indicazioni, sebbene da darsi in modo sommario, era, nondimeno, necessaria.

Difatti, è stato già affermato da questa Corte che il requisito costituito dalla esposizione sommaria dei fatti, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione idonea garantire al giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01). La prescrizione del requisito “risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito “de quo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01).

Resta, infine, inteso che detto requisito “deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perchè la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2016, n. 18623, Rv. 642617-01).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

9. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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