Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17552 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017), n. 17552
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento 12855 – 2016 R.G. per il regolamento di competenza
richiesto d’ufficio dal tribunale di Roma con ordinanza depositata
in data 23.5.2016;
Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22 marzo
2017 del consigliere Dott. Abete Luigi.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale Dott. Celentano Carmelo, che ha chiesto
dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma.
Fatto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
B.E. citava a comparire innanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia Sud” s.p.a. e Roma Capitale.
Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del preavviso di fermo di autovettura correlato a tre cartelle, di cui la n. (OMISSIS) recante intimazione di pagamento del complessivo importo di Euro 843,84 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada.
Deduceva a sostegno della esperita opposizione che le cartelle di pagamento ed i verbali di accertamento delle asserite infrazioni giammai le erano stati notificati e che le avverse pretese erano prescritte.
Con sentenza n. 27348/2015 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per materia.
L’attrice riassumeva il giudizio dinanzi al tribunale di Roma.
Con ordinanza di 20/23.5.2016 il tribunale di Roma dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Esponeva che doveva viceversa opinarsi per la competenza ratione materiae del giudice di pace “a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, e ciò senza alcun limite di valore” (così ordinanza in data 23.5.2016 del tribunale Roma).
Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.
L’impugnazione esperita da B.E., nella parte in cui ha addotto che le avverse pretese sono prescritte, integra senz’altro gli estremi di una opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente.
Beninteso non opera la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. a (“non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni”) in virtù del disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, atteso che nella fattispecie si discute in ordine ad entrate “non tributarie”.
Operano, più esattamente, siccome applicabili nel caso de quo ratione temporis, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, commi 1 e 2, a tenor dei quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis, è regolata dal rito del lavoro e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Con riferimento alla dedotta prescrizione delle avverse pretese va dichiarata pertanto la competenza del giudice di pace di Roma.
Il riferito corollario, del resto, rinviene puntuale riscontro nell’insegnamento di questa Corte di legittimità, in virtù del quale la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (cfr. Cass. (ord.) 16.10.2014, n. 21914; Cass. (ord.) 18.2.2015, n. 3283).
Parimenti va dichiarata la competenza ratione materiae del giudice di pace di Roma con riferimento all’impugnazione esperita da B.E. nella parte in cui ha addotto che i verbali di accertamento delle asserite infrazioni mai le sono stati notificati.
Rileva a tal fine l’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per violazione del codice della stradaappartengono alla competenza del giudice di pace (del luogo ove è stata commessa la violazione), ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, comma 2, ancorchè il ricorso sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (cfr. Cass. (ord.) 23.3.2015, n. 5803; Cass. (ord.) 21.2.2012, n. 2531).
Si rappresenta da ultimo che non induce a disconoscere la competenza del giudice di pace di Roma la circostanza che l’impugnazione esperita da B.E. afferisca in pari tempo al preavviso di fermo di veicolo.
Invero le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. sez. un. (ord.) 22.7.2015, n. 15354).
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
PQM
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017