Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17551 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. II, 28/06/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 28/06/2019), n.17551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27541-2017 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Golametto 4,

presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato,

che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2266/2017 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 28/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso per l’equa riparazione proposto da P.M. e M.A.G. in relazione alle processo penale svoltosi innanzi al tribunale di Viterbo già pretura circondariale con decreto di citazione a giudizio del 21 dicembre 1993 conclusosi con sentenza di condanna depositata il 31 gennaio 2010 e impugnata presso la corte d’appello di Roma in data 14 dicembre 2000 e deciso con sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione pronunciata il 12 novembre 2011;

-l’adita Corte d’appello di Perugia con decreto del 28 agosto 2017 determinava, tenuto conto della ragionevole durata complessiva quantificata in tre anni per il primo grado e in due per il gravame nonchè sottratti i rinvii richiesti dalla difesa dell’imputato e non ascrivibili all’apparato giustizia, in anni otto e mesi cinque il periodo di durata non ragionevole sulla quale calcolare l’indennizzo ai sensi della legge Pinto; stabiliva in Euro 500 l’indennizzo da liquidarsi per ogni anno di ritardo e liquidava l’importo complessivamente dovuto in Euro 4208,33 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e le spese di lite;

-la cassazione del decreto emesso dalla corte territoriale è stata chiesta da P.M. con ricorso notificato il 18 novembre 2017 ed articolato sulla base di due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero della giustizia,costituitosi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge Pinto, art. 2 in relazione alla detrazione di anni tre e mesi cinque operata in ragione “dei rinvii richiesti dalla difesa dell’imputato e non ascrivibili all’apparato giustizia”;

– il ricorrente richiama a sostegno della censura alcune pronunce del giudice di legittimità (cfr. Cass. 15258/2011; id. 2197/2017; id. 23743/2014; id. 6713/2005; id. 6856/2004) che sotto diversi aspetti sanciscono il principio secondo il quale in tema di valutazione della ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra un’udienza e l’altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l’entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell’organizzazione giudiziaria;

– al principio in esame, che vale anche per i procedimenti penali, risulta essersi attenuta la corte territoriale perchè nel decreto impugnato ha indicato specificamente i periodi di tempo che ha detratto a seguito di istanze di rinvio dell’imputato e rispetto ai quali ha ritenuto che non fossero ascrivibili all’apparato giustizia, cioè a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giustizia;

-la conclusione non risulta affatto contraria alla sopra richiamata regola di giudizio, nè risulta censurato il vizio motivazionale nei limiti ora consentiti, sicchè la doglianza deve essere respinta;

– con il secondo motivo si deduce la reazione falsa applicazione dell’art. 91, art. 2233 c.c., comma 2 laddove ha liquidato nell’importo di Euro 405,00 complessivi compensi secondo una misura che sarebbe ad avviso di parte ricorrente inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014, Tabella 12;

– il motivo è fondato atteso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolata, ratione temporis, dal D.M. n. 55 del 2014 posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto la prestazione professionale del cui compenso di discute non si era conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 17406/2012, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, ancorchè iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949/2017);

– il decreto ministeriale n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1 di tale decreto (cfr. Cass. 2383/2017; id.18167/2015);

– ebbene, ciò posto e tenuto conto del valore della causa (da Euro 1100,00 ad Euro 5.200,00), il complessivo compenso del difensore del ricorrente non poteva essere liquidato per il merito con riferimento alla sola fase decisionale, senza tener conto cioè della fase di studio e di quella introduttiva ed istruttoria, seppure nel minimo risultante dalla massima percentuale di riduzione applicabile ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e, quindi, in Euro 1198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale);

– il motivo di ricorso va dunque accolto e non essendo necessari altri accertamenti di fatto, il collegio può decidere nel merito in conformità alla liquidazione come sopra indicata, condannando il Ministero di Giustizia al relativo pagamento a favore dell’avvocato Emilio Ferdinando Abate dichiaratosi antistatario;

-atteso l’esito complessivo del ricorso e cioè l’accoglimento solo parziale di esso nonchè l’applicazione del principio di soccombenza, si ritiene che le spese del giudizio di cassazione vadano compensate nella misura del 50%, mentre il restante 50% va posto a carico del resistente e liquidate per l’intero come in dispositivo, con pagamento a favore dell’avvocato Emilio Ferdinando Abate dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 1198,50 oltre accessori le spese legali;

compensa le spese del presente giudizio di cassazione per metà e condanna la parte intimata alla rifusione a favore di parte ricorrente della restante metà delle spese che liquidar(l’intero in Euro 710,00 oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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