Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17551 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO

ALESSANDRO, GIUSEPPINA GIANNICO, NICOLA VALENTE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.A., M.R., C.Q., C.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 223/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/05/2008 R.G.N. 50/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

Udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona, rigettando l’appello dell’INPS, ha affermato il diritto di C. G. alla pensione di inabilità civile, osservando, in particolare, quanto alla sussistenza del requisito reddituale, contestata dall’Istituto previdenziale, che la relativa verifica, in sede di prima liquidazione del beneficio assistenziale, deve essere compiuta avendo riguardo al reddito posseduto dall’istante nel medesimo anno di erogazione del beneficio medesimo.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’INPS, insistendo, nell’unico motivo (nel quale deduce violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 della L. n. 153 del 1969, art. 26 del D.M. n. 553 del 1992, art. 1), nella tesi secondo cui, ai fini dell’attribuzione del beneficio controverso, rileva la situazione reddituale dell’anno precedente a quello in cui si verifica Io stato invalidante tutelabile.

A., Q. e C.T., nonchè M.R., tutti intimati in qualità di eredi di C.G., non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva, preliminarmente, la Corte che il ricorso dell’INPS è intempestivo, perchè proposto dopo il decorso del termine di sessanta giorni prescritto dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

2. Dagli atti di causa risulta, invero, che la sentenza d’appello è stata notificata all’Istituto previdenziale, presso il suo procuratore costituito nel giudizio di secondo grado (avv. Susanna Mazzaferri), in data 4 luglio 2008: da questo momento, dunque, decorreva il termine in questione (art. 326 c.p.c., comma 1), mentre il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notificazione agli intimati a mezzo del servizio postale, solamente in data 23 ottobre 2008.

3. Nè viene in rilievo, nella specie, l’istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disciplinato dalla L. n. 742 del 1969, non essendovi soggette, anche in relazione al ricorso per cassazione, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, (principio consolidato : cfr., fra tante, Cass. n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002).

4. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

5. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, in difetto di una qualunque attività difensiva delle parti private (ritualmente) intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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