Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17551 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 21/08/2020), n.17551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20035-2017 proposto da:

R. & C. SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUCA GASTINI, ROBERTO LIGATO;

– ricorrente –

contro

GREAT LAKES INSURANCE SE, in persona del consigliere di

amministrazione legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

GIOVANNETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GAZZOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1088/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società R. e C. S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1088/17, del 16 maggio 2017, della Corte di Appello di Torino, che respingendone il gravame contro la sentenza n. 565/15, del 30 maggio 2015, del Tribunale di Alessandria – ha confermato la decisione di rigettarne la domanda volta a far valere, nei confronti della società Great Lakes Reinsurance ((OMISSIS)) Plc Munich Re Group (d’ora in poi, “Great Lakes”), la garanzia assicurativa in relazione all’avvenuto furto di oggetti preziosi.

2. Riferisce, in punto di fatto, di avere concluso, in data 11 febbraio 2010, nella sua qualità di esercente attività orafa, un contratto di assicurazione con la società Great Lakes, per assicurare i propri oggetti preziosi contro le perdite e/o i danni materiali e diretti, originati da qualsiasi causa esterna. Nella polizza, in particolare, si precisava che, durante i tragitti in auto, la merce dovesse essere nascosta sulla persona del portavalori, e che la restante parte fosse “tenuta all’interno di apposito contenitore di sicurezza nascosto e chiuso con serratura elettromeccanica azionata con telecomando”, prevedendosi anche che il “contenuto” fosse “ancorato e fissato all’interno del bagagliaio chiuso a chiave”.

Ciò premesso, deduce che un proprio socio, tale V.C., subiva in (OMISSIS), il furto di una borsa contenente oggetti preziosi, custodita nel bagagliaio e legata con una catena, chiusa con lucchetto, ancorata alla staffa del sedile posteriore. Orbene, essendo rimaste insoddisfatte le richieste di liquidazione dell’indennizzo assicurativo, l’odierna ricorrente si rivolgeva al Tribunale di Alessandria affinchè la compagnia assicuratrice fosse condannata al pagamento di Euro 72.000,00, come da condizioni di polizza. La domanda, tuttavia, era rigettata dal giudice di prime cure, sul presupposto che la merce non fosse stata custodita in conformità con le prescrizioni stabilite nella polizza assicurativa, con decisione confermata – sebbene con diversa motivazione – dal giudice di appello, che respingeva il gravame proposto dall’attrice soccombente.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la parte appellante comunque si voglia interpretare la clausola contrattuale summenzionata – non avesse provato l’effettuazione del trasporto secondo le modalità (ovvero, legando con una catena, fissata saldamente alla staffa del sedile posteriore, la borsa contenente i valori) idonee a consentire il pagamento dell’indennizzo.

3. La società Great Lakes resiste, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’attendibilità della deposizione testimoniale del V. sulla scorta della valutazione delle “caratteristiche soggettive del teste e della inattendibilità intrinseca oggettiva delle sue dichiarazioni, se posta confronto con i documenti prodotti dalla stessa parte (allora, n.d.r.) appellata”.

Infatti, la Corte piemontese, sul piano soggettivo, ha attribuito rilievo al fatto che il teste fosse “socio e membro del CdA” dell’odierna ricorrente, oltre che il portavalori che eseguì il trasporto, sicchè, in ipotesi, egli “potrebbe non aver rispettato le condizioni minimali di polizza, con conseguente configurabilità anche di una sua responsabilità nei confronti della società per tale omissione”. Sul piano oggettivo, invece, essa ha attribuito rilievo alla “mancata corrispondenza del contenuto della sua deposizione giudiziale resa nella causa civile con quello della denuncia che, nell’immediatezza dei fatti, il V. ebbe, invece, a sporgere alla Polizia di Bassano del Grappa”, e segnatamente alla circostanza che egli non avesse “affatto segnalato l’importantissimo particolare del tranciamento del manico della borsa a mezzo di tronchesi ad opera dei ladri”, nè avesse “precisato che la borsa era incatenata al veicolo”.

Ciò premesso, la ricorrente rileva come alla necessità di una motivazione minimamente plausibile non sia sottratta la valutazione discrezionale sull’attendibilità dei testi (è citata Cass. Sez. Lav., sent. 21 agosto 2004, n. 16529).

D’altra parte, essa sottolinea come questa Corte abbia pure affermato che “la valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già aprioristicamente, in quanto il giudizio sull’attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti “a priori” inidonee a fornire una valida testimonianza” (richiama Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19215, oltre alla già citata Cass. Sez. Lav., sent. n. 16529 del 2004).

Su tali basi, dunque, l’odierna ricorrente, ponendo a confronto le dichiarazioni testimoniali del V. nel presente giudizio, e quelle rese dallo stesso alla Polizia di Stato nella immediatezza del fatto, rileva come, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, il medesimo nulla abbia riferito nel corso della propria deposizione testimoniale, in relazione all’avvenuto tranciamento del manico della borsa, a mezzo di tronchesi, ad opera dei ladri.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Va anzitutto osservato che le citazioni giurisprudenziali compiute dalla ricorrente non sono conferenti rispetto al caso che qui occupa, il quale fuoriesce dal “perimetro” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con conseguente inammissibilità della censura formulata ai sensi di tale disposizione.

Invero, la sentenza di questa Corte (Cass. Sez. Lav., sent. 21 agosto 2004, n. 16529) che ha ritenuto sindacabile – “sub specie” di vizio motivazionale – “il giudizio sulla attendibilità dei testimoni” risulta intervenuta con riferimento al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero allorchè era consentito di sindacare l’omessa “motivazione” su un fatto decisivo per il giudizio, e non il suo omesso “esame”.

Ai sensi dell’attuale testo della norma “de qua” – come “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il vizio di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ricorre quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01).

Nel sistema attuale, dunque, va ribadito il principio secondo cui “la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01), restando inteso che “l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità”, in ciò distinguendosi dall’errore di percezione, che “cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte” (Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

D’altra parte, non conferente è il richiamo della ricorrente a Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2015, n. 19215 (secondo cui “la valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve avvenire in relazione al contenuto della dichiarazione, e non già aprioristicamente, in quanto il giudizio sull’attendibilità risulta altrimenti impropriamente traslato sulla capacità a testimoniare di determinate categorie di soggetti a priori inidonee a fornire una valida testimonianza”), perchè tale arresto ha riguardato un caso, diverso da quello presente, in cui il testimone non venne escusso, essendosi valutata – per l’appunto “ex ante” – la ricorrenza di profili che lo avrebbero reso “inattendibile”, e ciò al fine (non previsto dall’ordinamento) di escluderne l’esame.

Nel caso che occupa, la Corte piemontese ha valutato la deposizione del teste V. – dopo averlo escusso – come non attendibile, valorizzando una serie di circostanze, sia soggettive (legate tanto alla sua posizione all’interno della società odierna ricorrente, quanto alla condotta dal medesimo tenuta in occasione dei fatti di causa, e quindi al suo interesse all’esito della causa), che oggettive (soprattutto in relazione alla versione dell’accaduto fornita agli organi di polizia nell’immediatezza del furto), per escludere la credibilità delle sue dichiarazioni.

Si tratta, all’evidenza, di un “modus operandi” non censurabile nella presente sede, in quanto – fermo restando che la “capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione” – il giudice “deve discrezionalmente valutare” la seconda “alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Sez. 2, ord. 9 agosto 2019, n. 21239, Rv. 655201-01).

5. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia – sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Censura la decisione della Corte di Appello per avere “genericamente affermato di considerare l’alternativa prospettiva di un accertamento indiretto, per via presuntiva, del rispetto delle condizioni di polizza, senza però concretamente fare applicazione del procedimento analitico/valutativo proprio della fattispecie prevista dalle richiamate disposizioni” (ovvero, gli artt. 2727 e 2729 c.c.), destinato ad articolarsi in due fasi.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Se è vero, infatti, che il “rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione “hominis” va trattato (…) allo stesso modo dell’applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 c.c.”, visto che in “entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell’art. 2729 c.c.” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 64966301), deve rilevarsi che tale non è, però, nemmeno astrattamente, l’evenienza verificatasi nel caso di specie.

Perchè sussista questa peculiare ipotesi di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 c.c. occorre che “nella motivazione della sentenza di merito” si colga – e, quindi si denunci nel ricorso – “un’argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell’art. 2729 c.c. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l’ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 17720 del 2018, cit.).

La Corte piemontese, tuttavia, non ha compiuto alcuna “argomentazione motivazionale espressa” con cui ha rifiutato di compiere un ragionamento presuntivo, bensì ha tratto la conclusione – dalla disamina delle risultanze istruttorie – che, al momento del furto, la borsa contenente i preziosi non fosse ancorata al sedile posteriore a mezzo di catena chiusa con lucchetto.

Ciò esclude, per definizione, che si possa porre – in questa sede alcuna questione relativa alla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4)” (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01).

6. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3), – violazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero, in subordine, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè, in via di ulteriore subordine, violazione degli artt. 1362,1367,1366 e 1370 c.c.

In questo caso, il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove afferma che le condizioni imposte a carico dell’assicurato, per il trasporto dei preziosi, lungi dal porsi in alternativa tra loro, andrebbero intese come congiunte, visto che il “contenitore”, al quale fa riferimento la clausola contrattuale suddetta, non pare “corrispondere ad un box asportabile, ma ad un vano inserito in un doppio fondo nascosto nel portabagagli di auto appositamente attrezzata”.

La Corte torinese, tuttavia, nel pervenire a tale conclusione avrebbe liquidato la questione sull’interpretazione della clausola senza addivenire alla sintesi della antinomia che pure era stata denunciata dall’appellante.

In questo modo, essa avrebbe, pertanto, violato innanzitutto l’art. 112 c.p.c. (per omessa pronuncia sui motivi di appello con i quali si richiedeva una valutazione sulla corretta ermeneusi della clausola “de qua”), ovvero, in via subordinata, l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), essendo il giudice di appello incorso in una motivazione meramente apparente.

Infine, la sentenza impugnata avrebbe pure violato le norme sull’interpretazione del contratto: gli artt. 1362 e 1367 c.c., risultando, quella proposta dall’allora appellante, l’unica possibile e logica interpretazione della clausola contrattuale; l’art. 1366 c.c., atteso che nella sua ambigua formulazione detta clausola comporterebbe, a carico dell’assicurato, oneri totalmente impossibili da osservare per poter fruire della copertura assicurativa; nonchè, infine, l’art. 1370 c.c., perchè trattandosi di clausola predisposta unilateralmente sul formulario dell’assicuratore, il giudice doveva interpretarla facendo prevalere l’opzione ermeneutica più favorevole all’assicurato.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Nello scrutinarlo, peraltro, si deve muovere dalla premessa che la Corte torinese non è entrata nel merito dell’interpretazione della clausola contrattuale relativa alle condizioni per il trasporto dei preziosi, pronunciandosi, sul punto, solo “ad abundantiam”. Essa, infatti, ha ritenuto che non sia stata provata la situazione di fatto l’ancoraggio della borsa recante i gioielli, con una catena, al sedile posteriore dell’auto – che sarebbe stata idonea, secondo l’interpretazione proposta dal ricorrente, ad integrare l’altra condizione (ovvero il fatto che il “contenitore” fosse “ancorato e fissato all’interno del bagagliaio chiuso a chiave”) idonea a consentire la liquidazione dell’indennizzo.

L’interpretazione della clausola contrattuale prevedente le condizioni da rispettarsi per l’operatività della polizza è stata operata dalla Corte territoriale, pertanto, solo quale “obiter dictum”, avendo essa escluso, in punto di fatto (e con apprezzamento pregiudiziale), che ricorressero i presupposti per poter accedere all’ermeneusi proposta dall'(allora) appellante.

Va data, quindi, continuità al principio secondo cui “sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte “ad abundantiam” o costituenti “obiter dicta”, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01; nello stesso senso Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

8. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA