Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17551 del 14/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 14/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17551

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3930/2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 222/2016 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 22/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

uditi gli avvocati Ferruccio Auletta e Danilo Del Gaizo per

l’Avvocatura Generale dello Stato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorso trae origine dall’incolpazione disciplinare a carico del ricorrente D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, lett. d), per aver tenuto comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di persone che hanno avuti rapporti con l’incolpato nell’ambito dell’ufficio giudiziario o che siano stati suoi collaboratori.

Per il capo d’incolpazione tali comportamenti, attuati grazie all’instaurazione di rapporti di tipo confidenziale in occasione o nell’esercizio delle funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, avevano avuto ad oggetto apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale rivolti direttamente o via mail ed anche avances fisiche all’interno dell’Ufficio ove il Magistrato operava. L’incolpato, nell’esercizio ed in occasione dell’esercizio della funzione di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dopo aver conosciuto per ragioni di ufficio una consulente psicologa e alcune avvocatesse nonchè una tirocinante, aveva instaurato con queste rapporti confidenziali, con modalità di approccio dirette e via email, talora anche in costanza di svolgimento di rapporti professionali, consistenti in apprezzamenti imbarazzanti a sfondo sessuale (due di esse avevano deciso di stare al gioco” al fine di ottenere eventuali vantaggi) nonchè vere e proprie avances fisiche all’interno dell’ufficio di appartenenza.

Aveva tenuto un comportamento inopportuno ed improprio anche con una Magistrata in tirocinio verso la quale si era permesso espressioni e valutazioni confidenziali del tutto fuori luogo, attesa la mancanza di reciproca conoscenza.

Ed infine, dopo un appuntamento con una parte lesa di un delitto di violenza sessuale, aveva intrapreso una comunicazione via email con allusioni e battute a sfondo sessuale contenente anche l’invito a recarsi a casa sua per consumare un rapporto sessuale.

Tutte queste condotte (tenute dal 2009 al 2011), per le concrete modalità di estrinsecazione, integravano gli estremi della abituale e grave scorrettezza perchè risultano lesive della dignità delle persone con le quali l’incolpato era venuto in contatto nell’ambito dell’ufficio giudiziario all’interno del quale esercita le proprie funzioni e, in quanto tali, determinavano discredito dell’immagine del Magistrato e lesione al prestigio della magistratura (cfr. pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato).

La sezione disciplinare, all’esito del giudizio, ha comminato la sanzione della censura e il trasferimento del Magistrato presso altra sede (da Roma al Tribunale di Viterbo) con funzioni di Giudice civile.

A sostegno della decisione ha affermato: preliminarmente che l’ufficio della Procura generale aveva giustificato la pregressa richiesta di archiviazione cui era seguita l’iniziativa del Ministero della Giustizia per l’iniziale mancanza di fonti documentali successivamente acquisite. I comportamenti abitualmente e gravemente scorretti si erano rivolti verso otto donne tutte individuate nel capo d’incolpazione. Per la prima delle donne in questione (psicologa e consulente dei Magistrati della Procura di Roma tra i quali lo S.), si richiamava il contenuto di numerose email dalle quali, per il provvedimento impugnato, si inferiva obiettivamente una condotta non corretta con persona con la quale l’incolpato aveva rapporti professionali in corso, con una continua interferenza tra piano professionale e piano personale, cui la giovane professionista cercava di porre un freno o comunque di “gestire” nel corso del rapporto onde non comprometterlo. La decisione impugnata ricordava che per l’illecito contestato non è necessario che i comportamenti scorretti siano frutto del’esercizio delle funzioni attribuite al Magistrato ma solo che i rapporti intersoggettivi trovino occasione nell’ambito dell’Ufficio di appartenenza, come già affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Obiettivamente la professionista era stata messa nell’imbarazzante situazione, pur non risultando coartata, di dover optare tra una secca reazione che poteva compromettere la sua attività ancora all’inizio presso la Procura e quella del “barcamenarsi” scegliendo l’ambiguità, con conseguente lesione – anche per le espressioni usate- della dignità della donna. Pur dovendosi distinguere tra illecito disciplinare e violazione di norme di stile, costume e buon gusto, nella specie il confine era stato oltrepassato perchè le modalità relazionali tenute avevano evidenziato una mancanza di rispetto della dignità della persona da un punto di vista oggettivo ed indipendentemente dalla percezione della singola donna destinatario delle “attenzioni” del Giudice.

Nei confronti di una delle professioniste legali il rapporto confidenziale era iniziato dopo quello professionale e dalle email emergeva l’interesse dell’incolpato ad avviare una relazione intima con la medesima che ha affermato di essere “stata al gioco” cercando di dirottare gli argomenti più imbarazzanti. Con un’altra giovane professionista l’incolpato si era spinto fino ad approcci fisici all’interno dell’ufficio della Procura della Repubblica. Comportamenti analoghi sono stati accertati nei confronti di altre due legali.

Con una giovane tirocinante, dopo la fine dello stage, l’incolpato aveva dichiarato la propria disponibilità ad aiutare la stessa per la preparazione del concorso in magistratura ed era iniziato uno scambio di email con contenuto del tutto analogo alle precedenti e di contenuto inequivocabile. In questo caso, si afferma nella pronuncia impugnata, risulta evidente la soggezione psicologica ed il timore di scontrarsi con il Magistrato che la stava contemporaneamente aiutando nel proprio percorso professionale.

Il comportamento censurabile è stato attuato anche nei confronti di un’altra donna con la quale, dopo aver ottenuto un colloquio grazie all’intermediazione di un legale al fine di valutare se proporre una querela per violenza sessuale, l’incolpato aveva instaurato una corrispondenza via email di tenore del tutto simile alle precedenti; con evidenti avances del Giudice che l’aveva invitata anche a casa sua.

Infine era da segnalare il comportamento poco rispettoso nei confronti della giovane collega in tirocinio verso la quale l’incolpato aveva tenuto una modalità di colloquio del tutto incongrua (anche con espressione volgari), alludendo alla materia a lui assegnata (abusi sessuali su minori) e intrattenendola su argomenti e questioni personali che chiaramente non avevano alcun nesso con l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio.

In conclusione i comportamenti descritti, ancorchè non tutti riconducibili all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, avevano sempre origine da tali funzioni e dal quadro complessivo probatorio era emerso un irrimediabile appannamento dell’immagine del Magistrato (e dell’intero Ordine giudiziario nei confronti di interlocutori) verso soggetti per i quali avrebbe dovuto costituire un esempio di rispetto dei doveri di riserbo e correttezza. I comportamenti censurati avevano peraltro avuto carattere seriale e si sono rivolti tutti a soggetti di sesso femminile che versavano in una condizione di oggettiva inferiorità. Non rilevava, si precisa nella pronuncia, la percezione del disvalore della condotta da parte delle singole destinatarie e nemmeno la mancanza di violenza e coartazione psicologica. Ciò che contava era l’oggettiva scorrettezza, gravità ed abitualità del comportamento reiterato.

Pertanto si doveva ritenere integrato l’illecito contestato e, in considerazione del positivo percorso professionale dell’incolpato, la sanzione prescelta doveva essere quella della censura. Doveva comunque disporsi anche il trasferimento ad altro ufficio a causa della serialità dei comportamenti, dell’oscenità delle espressioni usate e della morbosità delle attenzioni, in considerazione anche della riferita notorietà dei comportamenti dell’incolpato.

Avverso questa pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi corredati da memoria. Si è costituita con memoria l’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero della Giustizia.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nel primo motivo viene dedotta l’inosservanza o l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lettera, per avere il provvedimento impugnato adottato un’interpretazione avulsa dalla lettera della norma in ordine al nesso causale tra l’esercizio delle funzioni e condotte contestate. Secondo il ricorrente le condotte sono riconducibili a rapporti personali intessuti successivamente alla mera occasione di contatto avvenuta nell’esercizio delle funzioni;la pretesa non correttezza non può essere, quindi, ancorata all’esercizio delle funzioni e la norma è stata interpretata in modo del tutto scorretto. Le condotte descritte manifestano rapporti di natura strettamente personale che ricadono nella sfera personale sottratta a valutazione da parte degli Organi disciplinari. La scorrettezza come parametro, non può essere ravvisata nella violazione di norme di costume, stile e cortesia perchè si tratta di doveri che si collocano al di sotto della soglia dell’antigiuridicità. Nè può ritenersi applicabile il parametro oggettivo della dignità della persona dovendo tale parametro avere una valenza soggettiva ed essere legato alla personale sensibilità dei destinatari delle predette condotte, dal momento che la norma mira a tutelare la dignità della funzione giudiziaria sia nella sua proiezione immediata e naturale (parti, testi, difensori) sia con riferimento a chiunque entri in contatto con il Magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario. Tale ambito non è definito secondo un parametro spaziale come finisce con il ritenere la Sezione disciplinare; nella specie i rapporti si sono sviluppati del tutto autonomamente dopo il contatto avvenuto occasionalmente in ufficio e sono stati caratterizzati dalla costante assenza di ogni riferimento all’esercizio delle funzioni. Tale caratteristica viene precisata nel motivo con riferimento a ciascuna delle relazioni nelle quali sono state riscontrate le condotte contestate di cui al capo d’incolpazione. Come sottolineato a suo tempo anche dal Procuratore Generale, le relazioni indicate non sono state condizionate dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, a riprova dell’autonomia delle stesse desumibile anche dalle modalità con le quali si sono sviluppate.

2. Nel secondo motivo la medesima censura viene rappresentata sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione a causa del travisamento dei riscontri probatori documentali in atti che hanno portato erroneamente a ritenere le condotte contestate come esercitate verso persone in posizioni di oggettiva inferiorità, dal momento che il quadro che emerge rappresenta relazioni condotte in condizioni di assoluta parità.

3. Nel terzo motivo si contesta l’inosservanza e l’erronea applicazione di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge punitiva in ordine alla conclusione assunta nel provvedimento impugnato di “irrimediabile appannamento dell’immagine del magistrato del dr. S. e dell’intero ordine giudiziario”. L”affermazione è soltanto postulata ma è carente di sostegno giuridico e probatorio.

4. Nell’ultimo motivo viene censurata la misura sanzionatoria del trasferimento d’ufficio sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato non ha in alcun modo giustificato perchè l’ufficio del giudice civile espone ad un minor rischio di reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati anche in considerazione della materia trattata, con conseguente compromissione al prestigio della magistratura. E’ infine risulta violato il D.Lgs. n. 160 del 2006, art. 13, comma 3, che vieta il passaggio da funzioni requirenti a giudicanti nel medesimo distretto ed anche il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 1, che limita la sanzione al trasferimento ad altra sede od ad altro ufficio ma non consente il tramutamento delle funzioni. In conclusione il ricorrente poteva essere trasferito soltanto ad un altro ufficio requirente.

5. Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che l’esercizio delle funzioni non è stata soltanto l’occasione per instaurare relazioni all’interno delle quali si sono sviluppati in modo del tutto uniforme comportamenti scorretti e lesivi – anche per la reiterazione e durata – della dignità delle destinatarie e della funzione giudiziaria nel suo complesso, ma anche il contesto “relazionale” non paritario nel quale tali rapporti sono sorti e si sono sviluppati. In tutte le relazioni, così come accertato con congrua e puntuale motivazione nel provvedimento impugnato, il ricorrente è partito da una posizione di supremazia (ha conferito incarichi peritali; ha la competenza per correggere elaborati giuridici; è P.M. conosciuto e d’esperienza rispetto a legali giovani; è l’Autorità che viene consultata da una presunta vittima di violenze sessuali; è affidatario della giovane MOT in tirocinio). L’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato è peraltro conforme all’orientamento di questa Corte a Sezioni Unite che viene opportunamente richiamato: con la sentenza del 21 marzo 2013, n. 7042 la Corte ha affermato il principio che si condivide e cui si intende dare continuità, perfettamente applicabile al caso in esame, secondo cui “La previsione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. d), – la quale dà rilievo come illecito disciplinare ai “comportamenti abitualmente e gravemente scorretti” tenuti nei confronti, tra i diversi soggetti menzionati, anche “di altri magistrati” – deve essere interpretata nel senso che tali comportamenti non debbono necessariamente essere frutto dell’esercizio delle funzioni attribuite al magistrato, potendo riferirsi anche ai rapporti personali tra colleghi all’interno dell’ufficio, atteso che la formulazione normativa appare prescindere del tutto dalla funzionalità della scorrettezza. (Nel caso di specie, è stato rigettato il ricorso avverso la condanna inflitta a carico di un magistrato autore di condotte, a danno di una collega, integranti gli estremi del reato di “atti persecutori” ex art. 612 bis c.p.)”. Pertanto il concetto di “ufficio” non ha una mera connotazione “logistica” e non si riferisce esclusivamente ai rapporti che sono direttamente investiti dall’esercizio di funzioni strettamente giudiziarie ma investe anche le relazioni di tipo personale che intercorrono con soggetti che tali relazioni hanno intessuto con il Magistrato per il ruolo che questi svolge, non essendo necessario che la scorrettezza contestata abbia avuto in concreto una ricaduta negativa in termini funzionali sui compiti istituzionali.

6. Per le medesime considerazioni va rigettato il secondo motivo in quanto certamente si tratta in gran parte di relazioni personali con soggetti che in quel momento non svolgevano attività professionale con il Magistrato incolpato (salvo i casi menzionati nel provvedimento impugnato) ma che hanno un rilievo disciplinare per quanto già detto, perchè intessuti in ragione e/o in occasione delle funzioni attribuite al Giudice che, pertanto, era tenuto ad un dovere di correttezza ed a tenere comportamenti che non mettessero in difficoltà queste persone costringendole a reagire o ad accettare allusioni di natura sessuale ed addirittura proposte indebite. Il linguaggio ed il tenore delle email riportate in sentenza, così come le conversazioni tenute ed addirittura le avances riportate nel capo d’imputazione, l’approccio avuto con una MOT, dimostrano che a tali doveri di correttezza il ricorrente non si è minimamente attenuto, avendoli violati sistematicamente, per un lungo periodo e nei confronti di persone di sesso femminile che tutte si ha ragione di ritenere fossero in condizioni di inferiorità nei suoi confronti, come accertato con motivazione congrua e logicamente coerente nel provvedimento impugnato che indica chiaramente tutti gli elementi pertinenti in gioco. Non vi è dubbio che l’uso di una linguaggio inaccettabile e spesso osceno possegga l’idoneità a ledere la dignità delle persone destinatarie di tali messaggi, così come le battute contestate o anche i gesti espliciti portandole, come già detto, all’angosciosa scelta sul come comportarsi rispetto ad atteggiamenti così aggressivi ed invasivi.

7. A medesime conclusioni si deve pervenire in ordine al terzo motivo: visto la sistematicità e il lungo periodo nel quale le condotte contestate si sono svolte, attraverso modalità sempre ricorrenti e connotate da obiettiva volgarità del tutto estranea a quei rapporti di cortesia e gentilezza che dovrebbero essere egemoni negli ambienti giudiziari, e nei confronti di persone tutte di sesso femminile che, per una ragione o un’altra, si potevano ipotizzare in una situazione di metus (in senso lato) nei confronti del ricorrente, non vi è dubbio che la condotta ascritta abbia compromesso gravemente l’immagine ed il prestigio del Magistrato nel contesto in cui questi operava, come del resto anche espressamente riferito da una delle donne destinatarie delle sue attenzioni (cfr. pag. 14 del provvedimento impugnato).

8. Infondato appare anche l’ultimo motivo. Circa la prima doglianza del motivo il D.Lgs. n. 160 del 20006, art. 13, comma 3, come si finisce con l’ammettere anche nel motivo, si applica alle ipotesi di trasferimento su domanda del Magistrato mentre il principio, anche di natura costituzionale di inamovibilità dei Giudici, ha come evidente limite le ipotesi disciplinari come quella in esame. Circa, invece, la corretta applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13, comma 1, va premessa la formulazione della norma: “Trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari. 1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia”. Secondo parte ricorrente la norma consentirebbe o il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio ma non entrambe le sanzioni. Ritiene, invece la Corte che a quell'”o” utilizzata nella norma si debba attribuire il significato del latino vel, nel senso che la norma prevede entrambe le misure senza escludere il loro cumulo laddove ne sussistano i presupposti e cioè allorchè “per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia”; tale interpretazione appare doverosa alla luce della prioritaria ratio della disposizione che non è quella di sanzionare ulteriormente il Magistrato ma di impedire che il contesto ambientale nel quale questi opera determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia anche attraverso la perdita di prestigio e di autorevolezza dei Giudici, nella prospettiva quindi della tutela di un interesse pubblico che va riportato all’art. 97 Cost., ed all’intero titolo IV della Carta fondamentale. Pertanto la norma deve essere interpretata nel senso che sia la sede sia le funzioni svolte possono essere determinanti al fine di rimuovere le “occasioni” di una reiterazione della condotta: situazione che ha ritenuto sussistere la Sezione disciplinare sulla base di un accertamento del tutto plausibile per cui in ambito civile sussisterebbero minori rischi di reiterazione di comportamenti analoghi anche in considerazione della materia trattata che corrisponde ad un diffuso convincimento per cui le controversie civili, in linea molto generale ovviamente, comportano una minore esposizione nei rapporti con le parti, i loro difensori, gli ausiliari degli Uffici, con il pubblico in senso lato e via dicendo. Pertanto legittimamente e con motivazione congrua e logicamente coerente si è disposto sia il trasferimento al Tribunale di Viterbo che l’assegnazione a funzioni di Giudice civile.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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