Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17550 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. II, 28/06/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 28/06/2019), n.17550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30225-2017 proposto da:

S.G., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Mazzini 114/B presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio

Abbate che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Angelo

Giuliani;

– ricorrenti –

contro

Ministro della Giustizia, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, depositata il

23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

-il presente giudizio trae origine dal ricorso depositato il 19/12/2011 dai ricorrenti come indicati in epigrafe in riassunzione di procedimento precedentemente instaurato per l’equa riparazione ai sensi della legge Pinto, dopo l’annullamento da parte del giudice di legittimità del decreto emesso dalla Corte d’appello di Perugia;

– in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Suprema corte con l’ordinanza n. 24517/2010, la Corte d’appello quale giudice del rinvio, con decreto n. 10219 depositato il 23/11/2016, riconosceva il pregiudizio subito dai ricorrenti per la durata non ragionevole del procedimento instaurato avanti al Tribunale di Viterbo-sezione lavoro nel 1996, nell’importo di Euro 2.250,00, considerando l’importo di Euro 500,00 per ogni anno;

– stabiliva a tale fine che il giudizio era durato complessivamente nove anni e mezzo, di cui quattro anni e sei mesi oltre la durata ragionevole indicata in cinque anni;

– l’importo suddetto veniva liquidato a ciascuno dei ricorrenti ad eccezione dei ricorrenti B.C. e C.S. alle quali l’importo veniva riconosciuto pro-quota quali eredi di C.N.;

– la cassazione del decreto emesso dal giudice del rinvio è chiesta dai ricorrenti con ricorso notificato il 19/12/2017 ed articolato su tre motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero della giustizia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. laddove il giudice del rinvio avrebbe erroneamente determinato la non ragionevole durata in anni 4 e mesi 6, trascurando che il precedente decreto 482/2006 della Corte d’appello di Perugia con statuizione non impugnata nè dai ricorrenti nè dall’amministrazione, aveva determinato la durata ragionevole del giudizio presupposto in anni due e mesi sei per il primo grado ed in anni due per il secondo e, quindi, complessivamente in quattro anni e sei mesi per le due fasi, di modo che sul punto si era formato il giudicato;

– il motivo è fondato poichè, come evidenziato dai ricorrenti, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24517/2010 nel cassare il decreto impugnato aveva disposto che il giudice del rinvio ricalcolasse il periodo eccedente quello ritenuto ragionevole per i due gradi di giudizio e fissato in anni quattro e mesi sei;

– appare pertanto illegittima, avuto riguardo all’art. 384 c.p.c. e cioè all’obbligo di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte, la rideterminazione da parte del giudice del rinvio della durata ragionevole del giudizio presupposto operata nel decreto in esame che dunque sul punto va cassato;

– non occorrendo procedere ad altri accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e stabilire che la durata non ragionevole del giudizio è pari ad anni 5;

-con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della legge Pinto nella parte in cui il decreto della Corte d’appello di Perugia ha determinato in soli Euro 500 annui la liquidazione dell’equa riparazione;

– il motivo è infondato poichè nella motivazione del decreto impugnato si dà specificamente conto delle considerazioni svolte per pervenire all’individuazione del parametro di Euro 500,00 e che attingono sia ai pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 5914/2012; 8587/2012; 226/2016) che a quelli della Corte EDU (cfr. 16/3/2010 Volta e altri c. Italia e causa Gagliano Giorgi c. Italia, sentenza 6/3/2010) nonchè alla ritenuta compatibilità costituzionale del criterio in oggetto (cfr. Cass. 22772/2014; 5277/2015);

– nè la giurisprudenza invocata dai ricorrenti a sostegno della censura offre argomenti in senso contrario, dal momento che, come si è appena visto, la scelta del parametro è certamente motivata;

– è dunque corretto il parametro individuato per l’indennizzo, con la conseguenza che nel caso di specie esso va liquidato, in ragione della durata irragionevole come sopra determinata in 5 anni, in Euro 2500,00 in luogo dell’importo indicato in decreto di Euro 2250,00, ed a favore dei medesimi soggetti;

– all’importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. 26206/2016);

– con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2 nonchè dei compensi previsti dal D.M. n. 127 del 2004, D.M. n. 140 del 2012, D.M. n. 55 del 2014 nella parte in cui il decreto impugnato, a fronte dei compensi “minimi” determinati, per le fasi in cui si è articolato il giudizio in complessivi Euro 8144,50, ha operato, tuttavia, un’ulteriore riduzione del risultato così ottenuto, pari, addirittura, complessivamente, ad oltre l’80% in meno, rispetto alla somma minima dovuta;

– la doglianza è assorbita dall’accoglimento del primo motivo poichè avendo il collegio cassato con decisione nel merito, così definendo il giudizio, ed applicando il principio di soccombenza, le spese vengono rideterminate per tutti i precedenti giudizi ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2 e liquidate come di seguito specificato;

– la fattispecie dedotta in giudizio è regolata, ratione temporis, dal D.M. n. 55 del 2014 posto che alla data di entrata in vigore di tale decreto la prestazione professionale del cui compenso di discute non si era conclusa e che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 17406/2012, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata, ancorchè iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949/2017);

– il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1 di tale decreto (cfr. Cass. 2383/2017; id.18167/2015);

– tenuto conto del valore della causa (da Euro 1100,00 ad Euro 5.200,00), il complessivo compenso del difensore dei ricorrenti è liquidato per il primo giudizio di merito e per il secondo giudizio di merito rispettivamente nel minimo risultante dalla massima percentuale di riduzione applicabile ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e, quindi, in Euro 1198,50 (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale);

– sulla base del medesimo D.M. il compenso è liquidato in Euro 900,00 (Euro 340,00 fase di studio, Euro 370,00 fase introduttiva, Euro 190, fase decisionale) per il primo giudizio in cassazione ed in Euro 710,00 per il presente giudizio;

– va disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati Angelo Giuliani e Ferdinando Emilio Abate che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, assorbito il terzo; cassa in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 2500,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alle spese di lite liquidate in Euro 1198,50 per il primo merito, Euro 900,00 per il primo giudizio in cassazione; Euro 1198,50 per il secondo merito ed Euro 710,00 per il presente giudizio, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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