Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17550 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 27/07/2010), n.17550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 276/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/11/2005 r.g.n. 363/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11-7-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Ferrara respingeva la domanda proposta da L.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimita’ dei termini apposti ai “plurimi contratti a tempo determinato” stipulati (come si legge nell’impugnata sentenza) “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso”, con il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, con reintegra del rapporto e con condanna della societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate.

La L. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza depositata il 10-11-2005, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la illegittimita’ dei termini apposti ai rapporti di lavoro intercorsi tra le parti a decorrere dal 2 maggio 1998 e dichiarava che a far tempo da questa data era intervenuto un unico rapporto a tempo indeterminato. La Corte territoriale, inoltre, reintegrava la ricorrente nel rapporto di lavoro e condannava la societa’ al pagamento delle retribuzioni arretrate a decorrere dalla data del vano esperimento del tentativo di conciliazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con tre motivi.

La L. e’ rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 2, ultima parte la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “la stipulazione in sequenza di piu’ contratti a termine determinerebbe ipso iure la conversione del rapporto a tempo indeterminato con effetti ex tunc dal primo contratto”.

In particolare la ricorrente rileva che l’ultimo periodo del citato art. 2, comma 2, non puo’ che essere interpretato “nel contesto complessivo della norma in cui e’ inserito e, in particolare, senza entrare in contraddizione con la disposizione immediatamente precedente (nella quale si prevede del pari l’ipotesi di due assunzioni a termine successive nel tempo)”, “con la piana conclusione che il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente al caso di due assunzioni a termine successive nel senso che le stesse siano consecutive e cioe’ senza intervallo”.

Al riguardo la ricorrente evidenzia che “il D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis conv. con mod. nella L. n. 79 del 1983 e succ. mod. “obbliga il datore di lavoro a dare precedenza, nelle nuove assunzioni a termine, a lavoratori a tempo determinato, precedentemente impegnati nelle medesime attivita’” e che siffatta normativa “non avrebbe ragion d’essere ove fosse in radice preclusa la possibilita’ di reiterate assunzioni a termine”.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1997, art. 23 e dell’art. 1362 c.c. e segg., deduce che: “L’autorizzazione al ricorso al contratto a termine accordata in sede collettiva ha a motivo esclusivo l’esistenza del processo di riorganizzazione, e di tutte le conseguenze ad esso connesse, e su questo presupposto legittima l’Azienda all’assunzione di personale a termine entro i limiti della clausola di contingentamento”.

Pertanto, secondo la ricorrente “non e’ dunque necessaria la prova del coinvolgimento diretto dei singoli uffici di applicazione nel processo di riorganizzazione, in quanto tale ipotesi non rientra nella previsione di cui all’art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’accordo del 25 settembre 1997, che, invece, ritiene sufficiente a legittimare le assunzioni a termine il processo riorganizzativo, interessante l’intera azienda”.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1217 e 1233 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’appello “non ha svolto alcun tipo di verifica” in ordine alla messa in mora del datore di lavoro da parte del lavoratore e non ha tenuto “conto della possibilita’ che il lavoratore abbia anche espletato attivita’ lavorativa retribuita da terzi una volta cessato il rapporto di’ lavoro con la societa’ resistente”, disattendendo, peraltro, le richieste della societa’ di ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del lavoratore.

I primi due motivi risultano fondati nei sensi di seguito precisati, e tanto basta per cassare la sentenza impugnata, restando assorbito il terzo motivo.

Osserva il Collegio che la sentenza impugnata, senza considerare specificamente le singole causali e le singole date dei vari contratti a termine intercorsi tra le parti e la specifica disciplina degli stessi, rilevando che la “pedissequa reiterazione del contratto a termine” “non si sottrae alla censura sanzionatoria di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2”, erroneamente ha ritenuto la illegittimita’ di “ogni apposizione di termine relativa ai contratti successivi al primo” ed ha dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato “a decorrere dal 2 maggio 1998” (data che, peraltro, neppure sembra corrispondere alla stipula del secondo contratto, alla luce delle premesse in fatto contenute nel ricorso, apparendo invece piuttosto riconducibile alla proroga di uno dei successivi contratti scadente il 30-4-1998).

Invero, innanzitutto va rilevato, in generale, che (nel regime anteriore al D.Lgs. n. 348 del 2001) la semplice reiterazione di un contratto a termine non e’ di per se’ sufficiente a ritenere illegittima la apposizione del termine al secondo contratto, se non ricorrono le condizioni previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 2, comma 2 come sostituito dalla L. n. 196 del 1997, art. 12 dovendo, senz’altro interpretarsi l’ultimo periodo de detto comma (“quando si tratti di due assunzioni successive a termine,.. “), nel contesto complessivo della norma ed in specie non in contraddizione con il chiaro disposto contenuto nel periodo immediatamente precedente (che prevede che qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni o ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato).

Parimenti fondato e’, poi, il secondo motivo, in conformita’ con i principi piu’ volte affermati da questa Corte in tema di contratti a termine de quibus.

Sennonche’, al riguardo, in primo luogo non puo’ prescindersi (come invece ha fatto la Corte di merito) dal dato temporale e dalla causale dello specifico contratto a termine.

Ed in specie per i contratti che ricadono temporalmente nella previsione di cui al D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, tale norma “prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato” (v. Cass. 30-10-2001 n. 13515, Cass. 22-1-2002 n. 668, Cass. 22-2-2002 n. 2615).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalita’, v. C. Cost.

n. 419/2000), “esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e successive modifiche” (v. Cass. 2615/2002 cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al ccnl del 11-1-2001 (nonche’ al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001) vanno applicati i principi piu’ volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine” (v. fra le altre Cass. 8-7-2009 n. 15981, Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data (OMISSIS), le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1.10.2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Peraltro, tale limite temporale (del 30-4-1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 ccnl 1994 per “necessita’ di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” (per i quali v. fra le altre Cass. 2 marzo 2007 n. 4933, Cass. 7-3-2008 n. 6204, Cass. 28-3-2008 n. 8122), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27-4-1998, per i contratti in scadenza al 30-4-1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimita’, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass. 24-9-2007 n. 19696).

La impugnata sentenza che ha disatteso i principi sopra richiamati, va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, la quale, con specifico riferimento ai contratti intercorsi tra le parti e per i quali e’ causa, provvedera’ attenendosi ai principi stessi e statuira’ anche sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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