Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17550 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 12/07/2011, dep. 23/08/2011), n.17550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

H.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53/5,

presso lo studio degli avvocati DE BENEDICTIS CATALDO MARIA, ALLEGRA

ROBERTO che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

GIANNICO GIUSEPPINA, BIONDI GIOVANNA, RICCIO ALESSANDRO giusta delega

in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1546/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/09/2007 R.G.N. 2220/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di I. H., il quale, agendo come unico erede di H.R.F., aveva proposto appello contro la decisione del Tribunale, che aveva negato il diritto della propria dante causa alla integrazione al minimo della sua pensione di reversibilità erogata in regime di pro rata estero, nel valore confermato o congelato che avrebbe conseguito il titolare della pensione diretta dal 1 gennaio 1991 in poi.

Per la cassazione di questa sentenza la parte privata ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’Inps ha depositato la procura ai difensori che hanno, poi, partecipato alla udienza di discussione.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell’unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, artt. 1 e 3 anche con riferimento alla L. n. 903 del 1965, art. 22 e alla L. n. 638 del 1983, art. 6 e si sostiene che, nel caso di specie, la pensione diretta era stata liquidata sulla base di più di un anno di contributi settimanali versati in Italia (cui si erano aggiunti quelli versati in (OMISSIS)) e che tanto comportava per la dante causa dell’odierno ricorrente (coniuge superstite del titolare della pensione diretta) il diritto a una pensione di reversibilità pari, nella misura, al trattamento minimo di cui usufruiva il de cuius alla data del 1 gennaio 1991.

2. Il motivo non è fondato.

3. Premesso che il regime normativo applicabile alla pensione di reversibilità di cui si controverte è quello introdotto dalla L. n. 407 del 1990, art. 7, essendo stato il relativo diritto acquisito dopo il 1 gennaio 1991, osserva la Corte (richiamando, al riguardo, le numerose sue più recenti decisioni: cfr. Cass. n. 15654 del 2005;

n. 14721 del 2006; n. 23266 del 2007 e, da ultimo, n. 14514 del 2011) che la disciplina dei criteri per la determinazione della misura del suddetto trattamento reversibile – ancorchè liquidato in regime internazionale – risulta esclusivamente (non essendo stata la norma abrogata dall’art. 7 citato) dalla L. n. 903 del 1965, art. 22 come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (che ne ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui consente che la quota reversibile sia determinata “a calcolo”, senza, cioè, la integrazione al trattamento minimo già liquidata al de cuius o che costui avrebbe avuto diritto di percepire).

4. Tanto comporta che la R. (in quanto coniuge) aveva diritto alla pensione di reversibilità in una quota pari al 60% della pensione diretta (quest’ultima comprensiva della integrazione al minimo, ove acquisita da un assicurato in possesso di almeno un anno di contributi italiani, ovvero comprensiva dell’importo della integrazione erogato al 1 gennaio 1991 e “cristallizzato” a tale data, se acquisita da un assicurato in possesso di contribuzione italiana inferiore all’anno), ma non mai a un importo pari a quello della pensione diretta spettante all’assicurato-dante causa.

5. In altri termini, nè dalla disciplina generale sui trattamenti ai superstiti (siano essi indiretti o di reversibilità), nè da quella dettata, in particolare, dalla L. n. 407 del 1990, art. 7 per le pensioni liquidate in regime internazionale, è lecito argomentare che sia consentita – come, invece, pretende l’odierno ricorrente – la “traslazione” dell’importo integrale della pensione diretta nel trattamento di reversibilità.

6. Rileva, peraltro, la Corte che non risulta essere stata domandata, neppure in subordine, nel giudizio di merito, l’attribuzione della suddetta quota del 60% della pensione diretta. Nè è stata sollevata in questa sede alcuna censura di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., su una domanda del genere.

7. Neppure viene in rilievo la questione dell’attribuibilità alla beneficiaria della pensione di reversibilità del diritto – (distinto ed autonomo da quello di cui si è finora trattato) alla integrazione al trattamento minimo della quota del 60%, una volta che, calcolata quest’ultima secondo il procedimento in precedenza indicato, la stessa risulti inferiore al minimo previsto dalla legislazione italiana.

8. Nel caso in esame, infatti, non risulta che sia stato rivendicato il diritto a tale (autonoma) integrazione, la cui attribuzione sarebbe, in ogni caso, preclusa dall’assenza di qualsiasi deduzione in questa sede circa l’avvenuta allegazione e prova, nel giudizio di merito, della sussistenza del requisito reddituale, cui l’art. 6, comma 1, del convertito D.L. n. 463 del 1983 subordina il diritto alla integrazione, e che va verificato anche per i trattamenti (come quello di specie) liquidati in regime internazionale ai residenti all’estero dopo il 1 gennaio 1991, avendo la L. n. 407 del 1990, art. 7, comma 2 abrogato l’art. 9 della L. n. 638 del 1983 (di conversione del citato D.L. n. 463 del 1983).

9. La pretesa concretamente azionata si sostanzia, infatti, nella richiesta di equiparazione dell’importo della pensione di reversibilità a quello della pensione diretta, per essere quest’ultima un trattamento “già liquidato” (ossia, determinato nel suo ammontare) nella vigenza della normativa anteriore alla L. n. 407 del 1990 e, quindi (secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente), acquisito dai superstiti nella stessa consistenza patrimoniale già fissata attraverso l’originario procedimento di liquidazione.

10. Può, quindi, enunciarsi il seguente principio di diritto: “Il titolare di una pensione di reversibilità – ancorchè originata da una pensione diretta liquidata in regime internazionale con il cumulo di contributi versati in Italia e all’estero – non ha diritto a un trattamento complessivo di importo corrispondente a quello già erogato al titolare della pensione diretta ma soltanto a una quota di tale importo; conseguendone, per il caso che la pensione diretta benefici della integrazione al minimo, che detta integrazione concorre soltanto a determinare la base di calcolo della quota in parola. Nè fa eccezione a questa regola l’ipotesi in cui la pensione di reversibilità sia stata liquidata dopo il 1 gennaio 1991 nella vigenza della L. n. 407 del 1990 che, per le pensioni erogate in regime internazionale anteriormente a tale data, ha previsto la conservazione del diritto alla integrazione al trattamento minimo se acquisite con un numero di contributi italiani pari (o superiore) all’anno e, invece, la conservazione “cristallizzata” dell’importo della integrazione in pagamento al 1 gennaio 1991, se acquisite con meno di un anno di contributi italiani”.

11. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

12. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito dalla L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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