Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1755 del 30/01/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 1755 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 26511-2011 proposto da:
BORRACCI ELEONORA C.E. BRRLNR52C64H643L, domiciliata
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato TOMMASO CIERI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
3539

E.M.A.R.C. S.P.A. P.I. 02187040015, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente

I

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo
studio

dell’avvocato

GERARDO

VESCI,

che

la

Data pubblicazione: 30/01/2015

4„

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RUGGERO PONZONE, MARCO GUASCO, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 361/2011 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA,

tà4g.relsnrrnInal.

il 07/04/2011 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

883/2010;

RG 26511-11 N.10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello dell’Aquila,confermando la sentenza

del

Tribunale di Lanciano, rigettava l’impugnativa del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo proposta da Borracci Eleonora
nei confronti della S.p.A. EMARC.

che nella lettera di licenziamento la lavoratrice era stata
esonerata dal prestare servizio durante il preavviso che veniva
di conseguenza monetizzato, rilevava che la società aveva fornito
la prova della riorganizzazione con necessità di soppressione del
posto di addetto al centralino occupato dalla Borracci in vista
dell’intenzione d’installare un centralino passante per
razionalizzare i costi. Del resto, precisava la predetta Corte,
risultava anche che, dopo il licenziamento, non erano stati
assunti altri lavoratori e che le altre posizioni di pari
livello avevano una professionalità superiore a quella della
Borracci la quale, comunque, nulla aveva allegato o dedotto ai
fini del repechage.
Avverso questa sentenza la Borracci ricorre in cassazione sulla
base di tre censure.
Resiste con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deducendosi erronea valutazione e mancata
applicazione dell’art. 25 del CCNL metalmeccanici, si sostiene
che la Corte del merito non ha tenuto conto che essendo stato

1

A fondamento del decisum la Corte del merito, dopo aver rilevato

intimato un licenziamento in tronco, ossia senza preavviso, non
poteva adottarsi la causale della necessità di una
riorganizzazione e tanto in coerenza con la previsione
contrattuale che prevede il licenziamento senza preavviso per
motivi diversi da quelli adottati dalla controparte.

che, nella specie, non si è trattato di un licenziamento senza
preavviso poiché la Borracci, come si desume dalla lettera di
licenziamento, è stata esonerata dal prestare servizio durante il
periodo di preavviso con messa a disposizione della relativa
indennità.
Non coglie nel segno, quindi, la critica mossa alla sentenza
impugnata sul punto in questione.
A tanto aggiungasi che in violazione del principio di
autosufficienza la ricorrente omette del tutto di trascrivere nel
ricorso il testo della clausola contrattuale di cui assume la
violazione.
Con il secondo motivo, denunciandosi omessa e/o erronea
valutazione di un fatto controverso, si contesta che vi sia la
prova circa la ritenuta crisi del settore dell’auto e l’assunta
adibizione di essa ricorrente al centralino.
Con la terza critica, allegandosi omessa e/o erronea valutazione
di un fatto rilevante per il giudizio nonché errata valutazione
delle prove,si prospetta l’omessa considerazione da parte della
Corte di Appello della mancanza di prova circa l’effettuata

2

La censura è infondata atteso che la Corte del merito accerta

2

paventata riorganizzazione

aziendale

e della non avvenuta

attivazione del centralino passante.
Le due censure sono infondate.
Invero parte ricorrente ancorché deduca la non esatta valutazione
delle emergenze istruttorie, omette del tutto, in violazione del

nella parte che interessa, il contenuto di tali emergenze
impedendo in tal modo a questa Corte qualsiasi sindacato di
legittimità.
E’ infatti ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che

nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta
l’incongruità o l’illogicità della sentenza impugnata per
l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è
necessario.. al fine di consentire al giudice di legittimità il
controllo della decisività della risultanza non valutata (o
insufficientemente valutata),i.che il ricorrente precisi, mediante
integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza
che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente
valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte
di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti,
di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che
la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o
interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 19 maggio 2006
n.11886 e Cass_ 9 aprile 2013 n. 8569).
Il ricorso in conclusione va rigettato.
3

principio di autosufficienza, di trascrivere nel ricorso, almeno

Le spese dl giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese giudiziali di legittimità liquidate in E.100,00 per
esborsi, oltre E. 3000,00 per compensi ed accessori di logge.

2014

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre

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