Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1755 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2021, (ud. 14/07/2020, dep. 27/01/2021), n.1755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27683/2016 proposto da:

NAVISARDA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 29, presso lo

studio dell’avvocato TAMARA BARRACCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 13/06/2016 r.g.n.

274/2014.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 13 giugno 2016, la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Sassari che aveva accolto la domanda proposta da C.C. nei confronti della Navisarda S.r.l., riconoscendo che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 5.2.1992, con inquadramento come da buste paga e diritto alle rivendicate differenze retributive, confermava la decisione di primo grado, respingendo tanto l’appello principale quanto quello incidentale;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata la spettanza delle differenze retributive derivanti dalla mancata fruizione della pausa pranzo mentre non comprovata dal C. la mancata fruizione delle ferie e, pertanto, non dovute le somme richieste a tale titolo;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il C. non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., artt. 2697,2099 e 2108 c.c. e art. 116 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto assolto dal C. l’onere della prova, al medesimo incombente, circa la mancata fruizione della pausa pranzo, del pari erroneamente accollando alla Società l’onere della prova contraria;

che, con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,in una con l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale la mancata enunciazione nell’impugnata sentenza delle ragioni di fatto e di diritto su cui fonda la decisione e la mancata considerazione della dichiarazione testimoniale atta a smentire il convincimento espresso dalla Corte medesima;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che il presupposto da cui muovono per cui la Corte territoriale non avrebbe addotto argomenti a fondamento della pronunzia di accoglimento resa con riguardo alla domanda del lavoratore se non il malgoverno delle regola dell’onere della prova illegittimamente accollato alla Società ricorrente, non trova riscontro nella motivazione dell’impugnata sentenza, nella quale il pronunciamento della Corte territoriale si rivela fondato sull’esito dell’assunta prova testimoniale richiesta dal lavoratore, idoneo, in ragione della dichiarata effettuazione di una prestazione ad orario continuato, ad attestare la mancata fruizione da parte del lavoratore della pausa pranzo, circostanza di per sè rilevante ai fini del riconoscimento del preteso compenso, non contraddetta da alcuna prova contraria offerta dalla Società ricorrente;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art., 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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