Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1755 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 25/01/2011), n.1755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE di GONZAGA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via G. G. Belli n. 27, presso l’avv. MEREU

Giacomo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.

Massimiliano Battagliola giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA PELLEGRINA s.p.a., società agricola;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 47/67/08, depositata il 12

maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Comune di Gonzaga propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 47/67/08, depositata il 12 maggio 2008, con la quale, accogliendo l’appello della società agricola La Pellegrina s.p.a., è stata affermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della stessa per ICI relativa agli anni 1998/2002 in relazione a fabbricato di sua proprietà, “censito in categoria D10″, ritenuto dal giudice a quo di carattere rurale in quanto strumentale all’attività di impresa agricola esercitata, e quindi, esente da imposta.

La contribuente non si è costituita.

2. In applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto:

in tema di ICI l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricali come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l’onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

3. Pertanto, si ritiene che, in applicazione del riportato principio, il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, sulla base della pacifica classificazione dell’immobile della contribuente nella categoria D10, senza che risulti che il Comune abbia impugnato dinanzi all’Agenzia del territorio detta classificazione”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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