Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1755 del 24/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1755 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 17452-2013 proposto da:
DE CICCO ANTONIO C.F. DCCNTN48M26A783I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA R. BOSCOVICH 3, presso lo
studio dell’avvocato LELIO PLACIDI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2016
4534

PERUGINI
PETRILLO

CARMINE

ANTONIO

MARGHERITA

C.F.
C.F.

PRGCMB57L16L541,
PTRMGH57D44F7170,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CASTRENSE,
7, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PLACIDI,

Data pubblicazione: 24/01/2018

rappresentati

e

difesi

dall’avvocato

FRANCESCO

PETRELLA, giusta delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1987/2012 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/07/2012 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato PLACIDI LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

—-

,——-

1854/2006;

R.G. n. 17452/13
Udienza del 20 dicembre 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

gravame interposto da Perugini Carmine Antonio e Petrillo Margherita, nei
confronti di De Cicco Antonio, erede di De Cieco Giovanni e Costanzo Ida,
avverso la pronunzia emessa dal Tribunale di Benevento depositata il 12/1/2006,
accertava il credito vantato da Perugini e Petrillo verso De Cieco Giovanni e
Costanzo Ida, in Euro 19.320.14. oltre accessori di legge, nonché il credito di
Euro 10.329,14, oltre accessori di legge, vantato da De Cieco Antonio, quale
erede di De Cieco Giovanni, nei confronti di Perugini Carmine Antonio e Petrillo
Margherita, e, “previa compensazione con il controcredito di cui al capo che
precede”, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento,
condannando De Cieco Antonio al pagamento della differenza in favore di
Perugini e Petrillo, pari ad Euro 8.991,14, oltre accessori di legge, ed altresì alla
restituzione di Euro 13.540,18, oltre accessori, in favore di Perugini Carmine
Antonio e Petrillo Margherita.
Per la cassazione della sentenza ricorre De Cieco Antonio articolando quattro
motivi.
Perugini Carmine Antonio resiste con controricorso e deposita memoria ai sensi
dell’art. 378 del codice di rito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in riferimento
all’art. 360. primo comma, n. 5, c.p.c., lamenta che la Corte di merito avrebbe

1

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 7/6/2012, accogliendo il

omesso di motivare in ordine ad una prova decisiva , avendo valutato le
dichiarazioni testimoniali rese in giudizio come indicative della sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato tra le parti, anziché come confermative di alcun
vincolo di subordinazione.

formulata, nella quale non viene focalizzato l’eventuale errore
nell’accertamento concreto operato dalla Corte di merito all’esito delle
emersioni probatorie – è inammissibile, poiché, alla stregua dei costanti arresti
giurisprudenziali della Corte di legittimità (cfr.,

ex multis, Cass. nn.

12725/2013, 20723/2012, 21846/2011, 18214/2006, 8718/2005), la deduzione
con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza
impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito della vicenda processuale. bensì solo la facoltà di controllo della
correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal
Giudice di merito, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di
procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le
censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel
sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal
Giudice del merito”.
E, nella fattispecie, deve sottolinearsi che la sentenza impugnata è del tutto
corretta sotto il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni
svolte e non presenta tracce del dedotto vizio di mancato o insufficiente
esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e consente
l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della
decisione (cfr., tra le molte, Cass. nn. 313/2011, 17477/2007, 7065/2007).

1.1. Il motivo – anche prescindendo dalla genericità della contestazione

2. Con il secondo motivo il De Cieco denuncia, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c., 115,
116, 61, 191, c.p.c., nonché, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,
la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della

territoriale abbia errato nella valutazione delle dichiarazioni rese dai testi in ordine
alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
2.2. Il motivo non può essere accolto.
In ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se
non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento,
alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora
il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove
testimoniali. ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per
cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il
vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una
diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni
testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).
Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle
dichiarazioni rese dai testimoni, senza che le stesse siano state trascritte, si risolve
in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di una deposizione
testimoniale e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione
sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata
ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle
finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013;
Cass. n. 14541/2014).

_3

controversia anche in relazione all’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte

3. Con il terzo motivo si deduce, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c., la insufficiente motivazione per erroneo impiego di una regola di
esperienza nella valutazione delle prove testimoniali, poiché la Corte di merito
avrebbe, di fatto, preso in considerazione le dichiarazioni rese dal teste Perugini
Perugini-Petrillo, definendole “puntuali e

circostanziate”, motivando sulla base della regola di esperienza che suggerisce di
ritenere fondate le deposizioni dei testi quanto più appaiono precise e
circostanziate.
3.3. Il motivo non è fondato, in quanto dal corretto e puntuale percorso
motivazionale della Corte distrettuale si rileva, all’evidenza, che la stessa ha
operato un accurato e completo esame di tutte le prove testimoniali, con una
motivazione scevra da omissioni o vizi logico-giuridici, pervenendo
all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. A fronte
di ciò, le censure mosse dal De Cieco appaiono esclusivamente dirette ad ottenere
un riesame del merito, non consentito in questa sede (cfr.. Cass., SU., n.
24148/2013).
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 195, comma 3,
c.p.c., come modificato dall’art. 46, comma 5, della legge n. 69/2009, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché la nullità della sentenza
o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e, in
riferimento all’art, 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la omessa motivazione in
relazione alle risultanze della c.t.u..
4.4. Il motivo presenta diversi profili di inammissibilità quanto alla formulazione,
poiché contiene la contemporanea deduzione di violazioni di plurime disposizioni
li legge. sostanziale e processuale. nonché di vizi di motivazione e non consente

4

Mario, figlio dei coniugi

una adeguata identificazione del (km11,111111 (al riguardo, cfr. Cass., S.U., nn.
26242/2014, 17931/2013).
Inoltre, ancora una volta, tende ad un riesame del merito attraverso la critica alla
c.t.u., non consentito in questa sede.

disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le
disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi
instaurati dopo la sua entrata in vigore”; e, nella fattispecie, il giudizio di cui si
tratta è stato introdotto, come sottolineato dalla sentenza impugnata,» con l’atto
di opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 30/-3/7/2003. Pertanto, poiché il
giudizio è stato introdotto prima del 2009, non può trovare applicazione la nuova
formulazione dell’art. 195 c.p.c..
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del

2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 qualer del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

5

Peraltro, l’art. 58 della legge 69/2009. che si assume violato, stabilisce che “le

Così deciso inma, 20 dicembre 2016
Ii

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