Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1755 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13209-2015 proposto da:

F.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA, 59 presso lo studio dell’avvocato PAOLA

GIARDINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELA BASILICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAVIRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 978/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/11/2014 R.G.N. 623/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato GIARDINA PAOLA;

udito l’Avvocato BORRELLI ACHILLE per delega verbale Avvocato LOTTI

MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 25 novembre 2014 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da F.G. – volto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato il 5 luglio 2007 dal Comune di Gavirate – perchè ritenuta consumata la decadenza stragiudiziale prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 6.

La Corte territoriale, esaminando le produzioni documentali, ha ritenuto non provato che l’impugnativa di licenziamento, pervenuta al Comune in data 27 agosto 2007 e sottoscritta dal solo avvocato del lavoratore, fosse stata preceduta da delega idonea.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso F.G. con due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Gavirate. Entrambe le parti hanno comunicato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto dei Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- Con il primo motivo di ricorso si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si invoca Cass. n. 7866 del 2012 secondo cui l’anteriorità della procura rispetto all’impugnativa manifestata dal rappresentante può dimostrarsi in giudizio con ogni mezzo.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, con riferimento all’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte ammesso la prova per testi sull’anteriorità della procura, all’art. 416 c.p.c., in quanto era il Comune convenuto a dover provare il fondamento dell’eccezione di decadenza, all’art. 83 c.p.c. e agli artt. 2702 e 2703 c.c., per avere il difensore autenticato la procura il giorno 22 agosto 2007, nonchè con riferimento all’art. 1393 c.c., perchè “il terzo che contratta con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri”.

I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento perchè, nonostante la veste formale del secondo mezzo di gravame, tendono nella sostanza a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici del merito in ordine alla mancanza di prova circa l’esistenza di una idonea procura antecedente all’impugnativa sottoscritta dal solo difensore: giudizio di fatto non sindacabile al di fuori dei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo il rigoroso orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte (v. sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014).

Dette pronunce hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso. Poichè le censure in esame risultano irrispettose di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento opposto a quello motivatamente espresso dai giudici del merito circa la mancanza di prova che l’impugnativa di licenziamento sottoscritta dal solo avvocato fosse stata preceduta da delega idonea, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Occorre dare atto altresì della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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