Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17549 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. III, 21/08/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 21/08/2020), n.17549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30964-2018 proposto da:

M.Y., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

STEFANO VESCIO, e UGO VESCIO;

– ricorrente –

contro

P.A. in proprio e quale legale rappresentante della

REALE MUTUA ASSICURAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

CUBONI 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GANGEMI,

rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE PARATORE, ANDREA

VANNINI;

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SOCIETA’, in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8,

presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GAZZOLA;

– controricorrenti –

e contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1698/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente M.Y. agisce quale beneficiaria e cessionaria di contratti di capitalizzazione stipulati dal defunto marito D.M. con la Reale Mutua Ass.ni.

Sostiene che, subito dopo la morte del coniuge, il sub agente della predetta compagnia, con il quale il de cuius aveva avuto i rapporti contrattuali, ha trasferito, con il di lei accordo, tre delle sei polizze alla ricorrente.

Quest’ultima, dunque, dopo il decesso del marito, ha chiesto a Reale Mutua il pagamento di tutte e sei le polizze, ma la compagnia ha opposto rifiuto, assumendo che, quanto alle tre rimaste intestate al marito defunto, erano state già incassate da quest’ultimo ancora in vita, e quanto alle altre tre, non si era perfezionato alcun contratto non essendo mai pervenute alla Reale Mutua che non aveva pertanto mai espresso consenso al perfezionamento dell’accordo. La stessa Reale Mutua ha chiesto dunque di chiamare in garanzia l’agente di zona, P.A., responsabile dell’operato del suo sub agente, R.G., che aveva portato avanti le trattative e concluso l’affare con il defunto D..

Il P. si è costituito eccependo di aver mai sottoscritto per conto della Reale Mutua le tre polizze intestate alla ricorrente e le relative volture, ed addebitando la responsabilità del tutto alla dolosa preordinazione del sub agente.

E’ emerso, infatti, durante l’istruzione del giudizio di primo grado che il R., sub agente, aveva falsificato le firme del D. sulla istanza di riscatto delle polizze inducendo la Reale Mutua a pagare il premio ad altro soggetto, credendolo il creditore legittimato, sul presupposto che si trattasse del D., ed inoltre mai aveva trasmesso alla compagnia le altre tre polizze, quelle asseritamente “trasferite” alla ricorrente.

Quest’ultima, con l’atto di citazione, ha spiegato domanda di adempimento, o, in subordine, di responsabilità ex art. 2049 e 2043 c.c. della compagnia di assicurazione.

Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda nei confronti della Reale Mutua ritenendo che quest’ultima, quanto alle polizze riscosse da ignoto, avesse pagato in buona fede al creditore apparente, e che quanto alle altre tre, esse non si erano mai perfezionate, per difetto di consenso da parte della compagnia.

Ha dichiarato poi inammissibile la domanda nei confronti del P., in quanto non espressamente estesa nei suoi confronti in modo tempestivo, ma solo con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c.

La decisione è stata confermata in appello.

La M. ricorre con dieci motivi, a fronte dei quali resistono con controricorso sia la Reale Mutua che il P.. La prima dei due deposita memorie e cosi anche la Reale Mutua.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello, intanto, ritiene inammissibile la domanda verso l’agente di zona, P.A., in quanto questi era stato chiamato in garanzia dalla società di assicurazione, e la domanda proposta nei confronti di quest’ultima andava quindi estesa al chiamato nella prima udienza di trattazione, ed invece ciò è accaduto solo tardivamente con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c..

Nel merito, la corte ritiene non formulata alcuna domanda di responsabilità ex art. 2049 c.c. verso la società di assicurazioni, la quale peraltro non risponde a quel titolo quando l’operato del suo agente è caratterizzato da dolo.

Infine, ritiene la corte di merito che la Reale Mutua ha pagato correttamente al creditore apparente.

2.- La ricorrente propone dieci motivi di ricorso.

I primi due motivi attengono alla affermata inammissibilità della domanda verso il terzo chiamato.

Con il primo dei due, la ricorrente censura violazione degli artt. 106 e 183 c.p.c. ritenendo erronea la decisione della corte di merito di qualificare la chiamata del terzo come chiamata in garanzia, ed assumendo che, invece, si trattava della chiamata di un terzo legittimato, con conseguente estensione automatica della domanda nei suoi confronti.

Con il secondo motivo invece censura violazione dell’art. 183 c.p.c., ritenendo del pari errata la tesi della tardività della estensione della domanda, in quanto da ritenersi non già nuova, come assunto dalla decisione impugnata, bensì modificazione consentita di quella originaria.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo invece attengono alla domanda di condanna della Reale Mutua per fatto del dipendente (art. 2049 c.c.).

Con il terzo motivo si denuncia violazione della suddetta norma (2049 c.c.) nel senso che la corte avrebbe erroneamente escluso la colpa del dipendente (l’agente di zona) e di conseguenza la responsabilità per fatto di questo in capo alla compagnia di assicurazione, quando invece la colpa era nel fatto di non aver vigilato sull’operato del sub agente. La ricorrente, in questa ottica ritiene errata la tesi della corte secondo cui la compagnia di assicurazione non risponde del fatto del sub agente.

Gli, altri due motivi (quarto e quinto) sono subordinati al terzo.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare, ritiene non essere stata esaminata la colpa del subagente, per riflesso della inammissibilità della domanda verso l’agente, e censura questa eventuale ratio assumendo invece come distinte le due questioni e rilevante comunque la colpa dell’agente a prescindere dalla ammissibilità della domanda nei suoi confronti.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., sul presupposto che, se in ipotesi si ritenesse che invece la colpa dell’agente è stata valutata ed esclusa, allora la decisione sarebbe nulla per difetto di motivazione adeguata, non essendo espressa alcuna ragione ad escludere quella colpa.

Con il sesto motivo, invece, denuncia omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in quanto, oltre che ai sensi dell’art. 2049 c.c. la responsabilità della Reale Mutua era stata fatta valere anche ai sensi dell’art. 2043 c.c., e su tale domanda la corte non ha pronunciato affatto.

Il Settimo, l’ottavo e il nono motivo invece riguardano la ratio della decisione impugnata relativamente al pagamento fatto al creditore apparente. La corte di merito ha ritenuto che la Reale Mutua ha pagato tre delle sei polizze in buona fede al soggetto che appariva come legittimato (a causa della falsificazione della firma di quest’ultimo da parte del sub agente).

Questa ratio è censurata con il settimo motivo per violazione di una serie di norme (artt. 1189,1218,1324,1325 c.c.) in base alle quali la ricorrente ritiene errata l’interpretazione che la corte ha fornito della norma sul pagamento al creditore apparente, ed in particolare, errata per avere ritenuto applicabile la regola anche al caso di obbligazione mai esistita per via della nullità delle polizze.

Con l’ottavo motivo denuncia violazione delle regole sulle presunzioni, (ossia gli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 116 c.p.c.), avendo la corte di merito dedotto la buona fede della Reale Mutua, nel pagare al creditore apparente, dalla impossibilità di riconoscere la falsità della firma di costui, resa conoscibile solo dopo la CTU in giudizio, mentre con il nono motivo denuncia difetto di motivazione su tale punto, non sufficientemente chiarito dalla corte.

Con il nono motivo, invece, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., ritenendo che la motivazione della decisione sulle questioni indicate in precedenza sia del tutto apparente, tanto da rendere nulla la sentenza.

Con il decimo motivo, invece, la ricorrente, denuncia violazione degli artt. 1341,1370 e 1888 c.c., lamentando che le tre polizze di cui assume il difetto di perfezionamento sono da considerarsi concluse, o meglio, deve ritenersi che sia provata la loro conclusione, in quanto una clausola del contratto prevede che il perfezionamento avvenga con la sottoscrizione della proposta, purchè sia pagato il premio, condizioni entrambe verificatesi.

3.- Per ragioni di ordine logico il decimo ed ultimo motivo va esaminato per primo.

Infatti, come detto, la ricorrente ha svolto innanzitutto una domanda di adempimento contrattuale, ossia ha chiesto la condanna della Reale Mutua alla corresponsione dei premi di riscatto, come stabilito dalle polizze. Quanto a tre di esse, la compagnia, come già detto, ha eccepito il mancato perfezionamento, rectius la prova di tale effetto, e questa tesi è stata accolta dal giudice di merito.

Con il decimo motivo, per l’appunto, la ricorrente assume invece che, a mente delle condizioni generali (clausola 2.2.), il contratto si considera perfezionato solo che sia pagato il premio e sottoscritta la proposta, condizioni entrambe verificatesi.

Il motivo è inammissibile, per difetto dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

E’ infatti regola stabilita da questa Corte che “i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza” (Cass. n. 29093/ 2018; Cass. sez. Un. 11653/ 2006).

Nel ricorso non è riportato il contenuto della clausola su cui si fonda il motivo di impugnazione, nè viene riportato il contenuto (e nemmeno risultano allegati i relativi atti) delle proposte di contratto del 9 gennaio, 9 febbraio e 15 febbraio, poste dal ricorrente a fondamento della sua doglianza.

Con la conseguenza che non è possibile verificare se effettivamente quella clausola contenga la regola di perfezionamento del contratto indicata a sostengo della censura.

4.- Il terzo ed il quinto motivo sono fondati.

La ricorrente aveva chiesto la condanna della Reale Mutua, oltre che all’adempimento delle polizze, in subordine o in alternativa, al risarcimento dei danni, per fatto del dipendente (2049 c.c.) oppure per diretta sua responsabilità (art. 2043 c.c.).

Quanto alla prima delle due (2049 c.c.), la corte l’ha respinta sulla base di due rationes decidendi.

In primo luogo, ha ritenuto che la domanda fosse suffragata solo da elementi di presunta omessa vigilanza dell’agente sul sub agente, e non già della Reale Mutua sul primo dei due. In secondo luogo, ha sostenuto che comunque l’art. 2049 c.c. non si applica e la compagnia non risponde del fatto del dipendente quando tale fatto consista nella condotta, come nella specie, dolosa di quest’ultimo.

Entrambe le rationes sono infondate.

Risulta che la ricorrente ha formulato domanda di condanna della Reale Mutua e non del suo agente ai danni da responsabilità per fatto del preposto (art. 2049 c.c.) e tanto risulta dalle conclusioni trascritte a pagina 27 del ricorso, altro discorso essendo quello relativo agli “elementi presuntivi” di tale responsabilità ed alla circostanza se tra questi rientri la condotta dell’agente e le sue omissioni verso il sub agente. In sostanza, la condotta omissiva dell’agente può rilevare alla stregua di un fatto illecito del dipendente di cui debba rispondere la società ai sensi dell’art. 2049 c.c., con la conseguenza che non può sostenersi che l’avere fatto leva su condotte dell’agente implica che si è voluto far valere la responsabilità di quest’ultimo anzichè della società, ben potendo il riferimento alle condotte dell’agente servire a dimostrazione della responsabilità del preponente.

Inoltre, nemmeno può considerarsi fondata la tesi che esclude in via di principio la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell’assicuratore per fatto doloso del sub agente, essendo invece regola effettiva che “la responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell’art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subito dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall’inserimento del sub-agente nell’organizzazione dell’impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all’assicuratore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un’organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonchè nell’ipotesi in cui ricorra la prova di un’apparenza di rapporto diretto del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di essa” (Cass. 23973/2019), ed, una volta accertato il fatto illecito (dunque anche doloso) dell’agente o del sub agente, deve solo verificarsi il nesso di occasionalità tra l’attività di questi ultimi e la condotta illecita (Cass. 18860/ 2015).

In sostanza, non poteva rigettarsi la domanda sul presupposto che, per fondare la responsabilità del preponente (Reale Mutua) si sono valorizzate solo le condotte di uno dei preposti (l’agente), in quanto tale valorizzazione, piuttosto, è conforme alla fattispecie di responsabilità vicaria, nel senso che se è vero che la responsabilità del preponente (Reale Mutua) è per fatto del preposto (agente o sub agente), allora l’allegazione delle condotte di quest’ultimo mira proprio a far valere la responsabilità del primo essendone elemento costitutivo. Con la conseguenza che rimane da accertare in fatto se l’agente abbia mantenuto una condotta negligente nella gestione del sub agente, negligenze che possono ben imputarsi alla Reale Mutua, secondo la regola di giudizio sopra richiamata, e secondo lo schema di cui all’art. 2049 c.c., il quale appunto rende il preponente (Reale Mutua) responsabile del fatto illecito del preposto (agente).

5.- La fondatezza del terzo motivo rende assorbito il quarto, svolto sulla medesima questione della responsabilità ex art. 2049 c.c., ma per l’ipotesi diversa in cui si intendesse la decisione di merito come escludente la colpa dell’agente o per non averla considerata affatto.

6.- Fondato è altresì il sesto motivo.

La ricorrente aveva sostenuto che della condotta illecita del sub agente, attraverso anche le omissioni dell’agente di zona, dovesse rispondere la Reale Mutua non solo ai sensi dell’art. 2049 c.c., quale preponente di entrambi i soggetti autori dell’illecito, o quanto meno del sub agente, ma altresì, in alternativa, ai sensi dell’art. 2043 c.c., ossia per una diretta responsabilità quindi non già in base al rapporto di preposizione, quanto per violazione di un obbligo generale di cautela che imponeva alla compagnia di impedire fatti illeciti dei suoi agenti (o sub agenti) ai danni dei terzi.

La corte non ha pronunciato su tale domanda, cosi che la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c deve ritenersi fondata.

7.- Vanno poi affrontati i primi due motivi, relativi alla pregiudiziale questione della ammissibilità della domanda verso il terzo chiamato. I motivi sono infondati.

Come è noto “qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni, chiami in causa un terzo indicandolo come soggetto (cor)responsabile della pretesa fatta valere dall’attore e chieda di essere manlevato in caso di accoglimento della pretesa attorea, senza porre in dubbio la propria legittimazione passiva, si versa in una ipotesi di chiamata in garanzia, nella quale non opera la regola della automatica estensione della domanda al terzo chiamato, atteso che la posizione assunta dal terzo nel giudizio non contrasta, ma anzi coesiste, con quella del convenuto rispetto all’azione risarcitoria, salvo che l’attore danneggiato proponga nei confronti del chiamato (quale coobbligato solidale) una nuova autonoma domanda di condanna” (Cass. 30601/2018; Cass. 8411/2016).

Per altro verso, va sottolineato che “Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione” (Cass. 13602/2019).

Nella fattispecie, la corte ha comunque correttamente ritenuto che la Reale Mutua ha operato una chiamata in garanzia, in quanto, da un lato non ha espressamente (e neanche implicitamente) negato la propria legittimazione, mentre, per altro verso, ha chiesto che l’agente fosse ritenuto responsabile dei danni eventualmente posti a carico della società: e questa è una chiamata corrispondente ad una richiesta di garanzia.

Nè, ed è il tema del secondo motivo, può ammettersi che la domanda, che doveva essere dunque espressamente proposta, non potendosi considerare automaticamente estesa, è tempestiva se fatta per la prima volta, come nel caso presente, con la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 6, anzichè all’udienza di trattazione.

La domanda verso il terzo chiamato in garanzia, infatti, è autonoma rispetto a quella fatta verso il convenuto originario e non può considerarsi, come invece propone la ricorrente, come una modifica di quest’ultima, ammissibile fino alla scadenza del termine per il deposito delle memorie integrative. L’autonomia deriva dalla diversità del soggetto verso cui è proposta e dal titolo stesso su cui si fonda, cosi che non può considerarsi una mera modifica della domanda iniziale svolta verso il convenuto iniziale.

8.- Gli altri motivi di ricorso possono allora ritenersi assorbiti, attenendo al diverso titolo di responsabilità contrattuale, ossia di inadempimento delle polizze, ed in particolare assorbiti dal rigetto dei motivi volti, come si è visto su, a vario titolo a dimostrare che le polizze si sono effettivamente perfezionate.

Il ricorso va dunque accolto in tali termini, e la decisione va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La corte accoglie il terzo, il quinto ed il sesto motivo nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, il secondo e il decimo, assorbiti gli altri. Cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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