Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17549 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22537-2013 proposto da:

CARNIVAL CRUISE LINES, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALDO MORDIGLIA e MAURIZIO

MAZZOCCHI;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109,

presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANEMILIO GENOVESI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/04/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli Avvocati S.M. per delega dell’avvocato Maurizio

Mazzocchi e Biagio Bertolone.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 9 aprile 2013, confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da A.C. diretta all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il predetto, terzo ufficiale di coperta, e Carnival Cruise Lines, nonchè all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento orale intimato al medesimo, oltre alla condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni.

2. Rilevò la Corte territoriale che, non emergendo un luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa, nè un luogo di stabilimento d’assunzione (cioè un’unità produttiva presso cui il dipendente dovesse svolgere originariamente la sua prestazione), dovevano trovare applicazione, in forza della L. n. 218 del 1995, art. 3,comma 2, i criteri previsti per la competenza per territorio dall’art. 603 Cod. Nav., (che prevede le ipotesi di nave iscritta nel registro nautico italiano e quelle di conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto in Italia). Ai fini dell’individuazione della giurisdizione, pertanto, poteva farsi riferimento al luogo di cessazione del rapporto (diverso da quello dello sbarco), pacificamente situato in Italia, risultando ricorrere, di conseguenza, la giurisdizione nazionale. La Corte ritenne, altresì, la nullità della clausola compromissoria prevista, osservando che la L. n. 218 del 1995, art. 4, esclude ogni possibilità di deroga alla giurisdizione italiana, oltre che nei casi in cui la deroga non sia provata per iscritto, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 806 e 808 c.p.c.; quest’ultima disposizione, al comma 2, stabilisce che le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. “possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio delle facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria”. La Corte d’appello individuò nella legge italiana la fonte della relazione giuridica tra le parti. Osservò in proposito che, pur essendo il rapporto sorto ed eseguito all’estero, secondo i criteri della Convenzione di Roma del 19 luglio 1980, ratificata con L. n. 975 del 1984, il rapporto doveva ritenersi regolato dalla legge del luogo della prestazione lavorativa, salvo che tale legge si riveli manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano. Una situazione di tal genere era ravvisabile nella specie, giacchè l’ordinamento panamense e quello statunitense invocati dall’appellante non riconoscevano tutela del dipendente contro il licenziamento ingiustificato, nè prevedevano una procedura nei termini di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7. Ne discendeva l’applicazione dell’art. 326 Cod. Nav., talchè doveva intendersi un unico rapporto a tempo indeterminato quello derivante da quattro contratti a termine stipulati a distanza di meno di sessanta giorni l’uno dall’altro. Tale rapporto doveva essere ricondotto, pur risultando altro datore formale, alla Carnival Cruise Lines, in ragione della circostanza che fosse quest’ultima a usufruire della prestazione, a dare direttive, ad emettere tramite persone che hanno agito per suo conto il provvedimento di sospensione dal servizio. Ritenne, infine, la Corte che non poteva operare nella specie la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., con la conseguenza che, non potendosi ritenere pervenuta la lettera di licenziamento, quest’ultimo doveva intendersi avvenuto oralmente. Da ciò l’inefficacia del medesimo ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 2, e la tempestività della relativa impugnazione.

3. La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione da Carnival Cruise Lines sulla base di quattro motivi. L’ A. ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno prodotto memorie.

4. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, artt. 5 e 2 convenzione di Bruxelles del 27/9/1968 ratificata e resa esecutiva con L. n. 804 del 1971, art. 19 regolamento CE n. 44/2001 ed art. 603 Cod. Nav.. Evidenzia che la Corte d’appello, nonostante abbia correttamente riconosciuto che il contratto fu sottoscritto nelle isole Hawaii ove l’ A. si imbarcò, erroneamente aveva ritenuto che la nave sulla quale costui fu assunto non potesse considerarsi stabilimento, in ragione del fatto che si ignorava se il natante fosse rimasto per un prolungato periodo in un certo porto, richiedendosi la prova di un effettivo radicamento con il territorio. Rileva che l’art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968, come modificata dalla Convenzione di Donostia – San Sebastian del 1989, resa esecutiva in Italia con la L. 5 ottobre 1991, n. 339, facendo riferimento alla nozione di stabilimento, non indica quale presupposto di applicazione della norma che lo stabilimento di assunzione debba essere necessariamente ricondotto a un preciso luogo, non richiedendosi alcun radicamento. Osserva, altresì, che è pacifico che il contratto fu sottoscritto nelle isole Hawaii, territorio degli Stati Uniti d’America, ove Carnival Cruise Lines ha sede amministrativa e operativa, talchè tanto basta a soddisfare il requisito del radicamento, ove necessario. Rileva, inoltre, che, in base ai regolamento CE n. 44/2001, sussiste la giurisdizione del giudice del luogo del domicilio del datore di lavoro e, qualora il lavoratore non abbia svolto abitualmente la sua attività in un solo paese, la giurisdizione del giudice del luogo in cui è o era situata la sede di attività presso la quale era stato assunto (art. 19, n. 2, lett. b). Conseguentemente in base a tale norma doveva essere affermata la giurisdizione di Panama o degli Stati Uniti (presso i quali, rispettivamente, la Carnival Cruise Lines aveva la sede legale e gli uffici operativi) con conseguente inapplicabilità del criterio residuale in forza del quale la giurisdizione era stata ravvisata in capo al Giudice italiano. Contesta, altresì, la richiamata decisione delle Sezioni Unite, osservando che non ricorre il rischio di dover concludere per l’insussistenza di una giurisdizione competente, esistendo pur sempre il criterio generale del foro del convenuto espresso dall’art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 27/6/1968.

5. Con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112 e 806 c.p.c. nonchè art. 2 della Convenzione di New York ratificata con L. n. 62 del 1968 in relazione alla efficacia ed operatività della clausola compromissoria. Rileva la ricorrente che la Corte d’appello ha violato l’art. 2 della convenzione di New York, poichè, pur affermando correttamente che la clausola arbitrale non è caduca, ma operante e pacificamente applicabile alla specie (soli requisiti previsti dalla predetta norma), ne ha disatteso la portata statuendo di dover anteporre quanto previsto dalla norma interna. Rileva, inoltre, che nel ritenere la nullità della clausola compromissoria la Corte d’appello aveva pronunciato ultra petita, avendo l’ A. riconosciuto la legittimità della clausola.

6. Deduce, ancora, la ricorrente violazione o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 218 del 1995, artt. 14 e 16, in relazione alla applicazione della legge straniera disciplinante il contratto di arruolamento. Rileva che nel ritenere incompatibile con l’ordinamento italiano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro secondo l’ordinamento straniero la Corte appello avrebbe omesso di effettuare qualsivoglia accertamento in merito all’effettivo contenuto della legge straniera (nella specie panamense) applicabile.

7. Deduce, infine, violazione o falsa applicazione degli artt. 1335 e 2697 c.c. ed art. 31 disp. att. c.c. in relazione alla presunzione di conoscenza del licenziamento comunicato a mezzo telegramma inviato alla residenza del lavoratore. Rileva che il telegramma era stato inviato all’indirizzo che il marittimo aveva sempre indicato essere la sua residenza, anche nell’ultima convenzione d’imbarco; che il certificato rilasciato dal Comune di Messina attesta come l’indirizzo del marittimo non fosse mutato alla data del licenziamento (24 novembre 2009) e che non era sufficiente il mutamento della residenza a far venir meno la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., poichè ai sensi dell’art. 44 c.c., il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

8. Ha rilevato la Corte di cassazione sez. lavoro con ordinanza del 13 febbraio 2017 n. 03740 che i primi tre motivi di ricorso, il cui esame logicamente precede quello dell’ultimo, sono riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 1, giacchè attinenti a questioni di giurisdizione. La formulazione dei predetti motivi, infatti, delinea in modo chiaro i termini della questione sottoposta all’attenzione della Corte (attribuzione della controversia al giudice estero piuttosto che a quello nazionale). Ciò vale, specificamente, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, nel quale è posta la questione relativa all’efficacia della clausola compromissoria di arbitrato estero. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che la contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario a causa della sussistenza di un patto compromissorio per arbitrato estero costituisce un’eccezione di difetto di giurisdizione,contrariamente al caso in cui la contestazione riguardi la deduzione della sussistenza di un patto compromissorio rituale, questione questa che, riguardando la ripartizione delle attribuzioni nell’alveo della giurisdizione nazionale, deve essere qualificata come di competenza. Per tali ragioni la Corte di Cassazione con l’ordinanza prima ricordata ha ritenuto ritiene di dovere rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, riguardando il ricorso questioni attinenti alla giurisdizione; in relazione alla detta ordinanza il Primo Presidente ha fissato la presente udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il primo motivo appare infondato essendo la motivazione della sentenza impugnata coerente con l’orientamento di questa Corte a Sezioni Unite opportunamente richiamato, che si condivide e cui si intende dare continuità: con sentenza del 17 luglio 2008 n. 19595, Sez. Un. si è affermato che “in tema di giurisdizione relativa a rapporto di lavoro nautico, ove non ricorrano i presupposti della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 1, – secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio “ex” art. 77 c.p.c., – occorre fare riferimento ai due ulteriori criteri di collegamento posti dal comma 2 dello stesso art. 3, i quali identificano le ipotesi in cui il giudice italiano è fornito di giurisdizione richiamando (“in parte qua”, sì che non vale il limite del domicilio in uno stato contraente per l’applicazione della convenzione) da una parte (comma 2, primo periodo) i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo 2 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata e resa esecutiva con L. n. 804 del 1971, e successive modificazioni) tra i quali rileva il luogo di abituale svolgimento dell’attività lavorativa o quello dello stabilimento di assunzione (art. 5, comma 1, n. 1), e dall’altra (comma 2, secondo periodo) residualmente secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata sulla base dell’art. 6 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo i criteri previsti per la competenza per territorio, nella specie, dall’art. 603 Cod. Nav. che prevede l’ipotesi della nave iscritta nel registro nautico italiano e quella della conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto in Italia. Ne consegue che la giurisdizione del giudice italiano sussiste, in base all’art. 5, comma 1, n. 1, della citata Convenzione, nell’ipotesi in cui in Italia sia situato “lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto”, ravvisabile nel caso di imbarco ed esecuzione della prestazione lavorativa su natante rimasto inizialmente, per un prolungato periodo di tempo, in un porto italiano, nonchè che se si ritenesse inapplicabile l’art. 5 suddetto, la giurisdizione sarebbe comunque del giudice italiano, sulla base dell’art. 603 cit., che dà rilievo alla conclusione, esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro in Italia”. Ora va sottolineato come nel caso esaminato dalla Corte nel 2008, pur escludendosi che fosse possibile identificare il luogo della prestazione lavorativa trattandosi di nave da crociera, si era valorizzato quello residuale del luogo “ove era situato lo stabilimento presso il quale il lavoratore era stato assunto” in relazione a circostanze specifiche che non ricorrono nel caso in esame in quanto il natante risultava essere rimasto stabilmente nel porto di Sanremo per un periodo di tempo apprezzabile con la conseguenza che in quel caso poteva ritenersi operante il criterio sussidiario previsto dall’art. 5 comma 1, n. 1 e cioè- come detto – “il luogo dello stabilimento di assunzione”. Questa Corte aggiungeva (pag. 9 della sentenza già citata) che, anche a non voler ritenere applicabile il citato criterio di collegamento, andava sottolineato come la L. n. 218 del 1995 al suo art. 3 comma stabiliva per le “altre materie” non coperte in sostanza dalla Convenzione di Bruxelles, la sussistenza della giurisdizione in base ai criteri fissati per la competenza per territorio per cui verrebbe in rilievo il criterio stabilito dall’art. 603 codice della Navigazione per il quale sussiste la competenza territoriale del Giudice italiano quando la nave sia iscritta nel registro nautico italiano o quando la conclusione, esecuzione o cessazione del contratto sia avvenuto in Italia. Ora, applicando questi principi alla fattispecie in esame, è proprio quest’ultima ipotesi che la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente in quanto si è escluso uno ” stabilimento ” di assunzione visto che non è emerso che il natante ove l’ A. ha lavorato fosse stato per un prolungato periodo di tempo in un certo porto. Si è quindi applicato il criterio sussidiario, di cui all’art. 603 Cod. Nav., del luogo di cessazione del rapporto avvenuta in Italia ove è stato inviato il telegramma presso la (pretesa) residenza del ricorrente. In sostanza nel primo motivo si allega che, essendo pacifico che l’ A. si sia imbarcato nelle Isole Hawaii, era applicabile, prima di passare ai criteri sussidiari, l’art. 5.1 e cioè lo stabilimento ove il lavoratore era stato assunto; ma già questa Corte ha osservato con il precedente del 2008 che perchè si possa parlare di uno “stabilimento” occorre un radicamento di una certa consistenza territoriale (segnatamente in un porto) che nel caso in esame non è emerso: “ignorandosi invece se il natante.. fosse rimasto per un prolungato periodo di tempo in un certo porto” (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato), sicchè il criterio fissato all’art. 5 non può essere di utilità per stabilire la giurisdizione ed occorre rifarsi a quelli sussidiari; tanto meno può rilevare un collegamento territoriale sulla base della mera circostanza della nazionalità del natante che batteva bandiera panamense (che peraltro condurrebbe ad una pretesa giurisdizione del Giudice panamense in contraddizione con quanto sostenuto nella prima parte del motivo). Infine nell’ultima parte del motivo si osserva che l’art. 19 n. 1 del regolamento CE 44/2001 che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles ha valorizzato il criterio della ” sede di attività” (più che quello di stabilimento”) e che tale attività era indubbiamente negli Usa; ma nella presente controversia non appare applicabile direttamente il diritto dell’Unione ma solo la legge italiana del 1995 che lo richiama (nella specie la Convenzione di Bruxelles) per cui non operano in via automatica le eventuali modifiche, oltre a non essere emersa una “sede d’attività presso la quale è stato assunto il lavoratore” visto che la stessa parte ricorrente sostiene che per “sede di attività” si debba intendere la stessa nave ove l’ A. fu imbarcato, il che non può essere per le ragioni già evidenziate da questa Corte nel precedente del 2008 laddove manchino elementi di stabile radicamento territoriale della nave in un certo porto.

10. Circa il secondo motivo correttamente è stata esclusa l’operatività della clausola arbitrale in quanto l’art. 808 c.p.c., consente per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c.. di derogare alla competenza dei Giudici italiani “se ciò è previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro” pacificamente mancanti nella fattispecie: questa Corte a Sezioni Unite ha già affermato il condivisibile principio cui si intende dare continuità secondo il quale “la L. n. 218 del 1995, che fissa le regole comuni sull’esercizio della giurisdizione italiana, sebbene, con il disposto dell’art. 4, comma 2, ampli, rispetto al passato, gli spazi entro i quali le parti possono accordarsi, per accettare o derogare la giurisdizione interna a favore di un giudice straniero o di un arbitro estero, esclude, però, ogni possibilità di deroga alla giurisdizione italiana oltre che nei casi in cui la deroga non sia provata per iscritto anche nelle ipotesi in cui la causa verta sui diritti indisponibili, nel cui ambito vanno annoverate oltre le cause attribuite alla competenza esclusiva dei giudici italiani, anche quelle di cui all’art. 806 c.p.c., nonchè quelle di cui all’art. 808 c.p.c., che statuisce testualmente, al secondo comma, prima parte, che le controversie di cui all’art. 409 c.p.c. “possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria”. Tale conclusione è, peraltro, confortata dalla considerazione che la L. n. 218 del 1995, nel coordinare le sue norme di rinvio con il diritto sostanziale italiano, comporta l’applicazione di quelle norme interne non contingentemente legate al funzionamento della società italiana e caratterizzantesi come più tipicamente rivolte a garantire diritti fondamentali delle persone “(Cass. 4.5.2006 n. 10219; cfr. Cass. 9 maggio 2007, n. 10549Cass. 11 novembre 2011, n. 15822). Nel motivo si richiamano alcuni precedenti di questa Corte secondo i quali cfr. al Giudice spetterebbe solo il compito di verificare preliminarmente la validità, operatività ed applicabilità della clausola compromissoria ex artt. 2 e 3 Convenzione di New York del 1958, in via di deliberazione sommaria, ma è esattamente quello che ha fatto la Corte di appello, ed ancor prima il Tribunale, che ha verificato nullità della clausola perchè interveniva in assenza di ipotesi previste da contratti ed accordi collettivi – tenuto conto della natura della controversia e dei diritti in gioco – sicchè la decisione impugnata è coerente con l’orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 12 gennaio 2007, n. 412), che peraltro parla di “potere – dovere” del Giudice di valutare l’invalidità della clausola a conferma della tesi della rilevabilità d’ufficio della questione come ritenuto dai Giudici di merito (comunque, pur richiamandosi l’art. 112 c.p.c., il motivo non sviluppa in alcun modo la doglianza sul punto).

11. Infondato è anche il terzo motivo: la Corte di appello ha positivamente stabilito che l’ordinamento panamense e quello USA ammettono la libera recedibilità dal rapporto di lavoro e “non riconoscono tutela del dipendente contro il licenziamento ingiustificato, nè un procedura come quella di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7, espressione di un principio di civiltà giuridica” (pag. 6 del provvedimento impugnato). Si tratta di un accertamento esplicito ed inequivoco che non viene contestato dalla parte ricorrente che si lamenta solo di una carenza accertativa che invece non sussiste. L’effettivo “contenuto” della legge straniera risulta indicato nella sentenza impugnata e non viene allegato alcun elemento da cui poter inferire che tale contenuto non sia quello effettivo.

12. Infondato da ultimo è anche il quarto motivo nel quale si richiama l’art. 1335 c.c., per il quale si doveva presumere che il destinatario risiedesse all’indirizzo indicato al datore di lavoro per cui l’impugnazione del recesso era tardivo assumendo la data in cui doveva ritenersi perfezionata la comunicazione al lavoratore. La sentenza impugnata è infatti coerente con il principio condivisibile affermato in sede di legittimità cui si intende dare continuità secondo il quale “l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita a carico del destinatario dall’art. 1335 c.c., se non prova di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia dell’atto a lui diretto, presuppone che tale atto giunga al suo indirizzo, con tale termine dovendosi intendere il luogo che per collegamento ordinario o per normale frequenza o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la cognizione del suo contenuto. Ne consegue che, allorquando risulti che il destinatario dell’atto abbia cambiato indirizzo (come nel caso, nel quale l’atto sia stato comunicato a mezzo posta ed in sede di consegna sia risultato quel cambiamento ed il plico postale sia stato restituito al mittente, senza rilascio dell’avviso di giacenza, essendo risultate inapplicabili le norme postali che disciplinano la consegna di plichi al destinatario assente), deve escludersi la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 1335 c.c. e della consequenziale presunzione legale di conoscenza, poichè la comunicazione non si può intendere giunta all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando, d’altro canto, che il destinatario abbia pattuito con il soggetto che gli invia la comunicazione l’obbligo di comunicare il cambiamento di indirizzo e non l’abbia adempiuto, potendo semmai tale inadempimento giustificare l’eventuale esonero del soggetto, che doveva provvedere alla comunicazione entro un certo termine, dal rispetto del termine pattuito (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento alla comunicazione di un recesso di una banca da un contratto di conto corrente)” (Cass. 26 aprile 999, n. 4140), perfettamente applicabile alla fattispecie nella quale il lavoratore, prima dell’invio della comunicazione, aveva cambiato residenza, nè si deduce neppure che il lavoratore intimato abbia mai assunto l’obbligo di comunicare i mutamenti di residenza per cui l’impugnazione del recesso non può ritenersi tardiva.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 aprile 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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