Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17548 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato RIZZO NUNZIO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LEXMARK INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

N. 21/23, presso lo studio degli avvocati BOURSIER NIUTTA CARLO e DE

LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati TOFFOLETTO FRANCO, CUNGI DONATELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 879/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/04/2009 r.g.n. 6608/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato NUNZIO RIZZO;

udito l’Avvocato CUNGI DONATELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per dichiarazione

d’inammissibilità e, in subordine, improcedibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.E., dirigente della Società Lexmark international srl, esponeva di essere stato trasferito nel 2000 come manager per il sud Italia e di avere ricevuto, dopo il trasferimento, un trattamento economico ingiusto con ripiegabile suddivisione della sua retribuzione in una parte fissa ed una variabile che aveva provocato attriti anche in seguito alla sua richiesta di eliminarla.

Impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato con lettera del 31.7.2003 (e preceduto da lettera di contestazione cui il ricorrente aveva risposto) in quanto illegittimo per genericità degli addebiti, sproporzionatezza tra i fatti addebitati e la sanzione irrogata, mancanza di intenzionalità nel comportamento, ingiustificatezza del recesso.

Il Tribunale di Napoli con sentenza del 22.4.2008 rigettava la domanda.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 12.2.2009 ha confermato la sentenza di prime cure.

La Corte di appello ha ritenuto la gravita delle contestazioni mosse al ricorrente, di tale entità da determinare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti.

Sulla doglianza relativa alla genericità delle accuse la Corte territoriale ha osservato che la specificità della contestazione deve essere giudicata in relazione alla sua funzione che è quella di mettere il lavoratore in condizione di discolparsi; si era addebitato al ricorrente di avere inveito e di aver tenuto un comportamento minaccioso nei confronti sia dell’Amministratore delegato che della sig.ra F.O. costringendo quest’ultima a consegnare un documento appena firmato dal ricorrente: l’episodio era stato descritto nella sua materialità, sebbene non fossero state riportate le parole usate nel corso del diverbio. La questione controversa della duplicazione delle voci stipendiali tra fisse e variabili non poteva in alcun modo giustificare il comportamento tenuto, considerato anche che la lettera consegnata al G. e da questi firmata offriva un sostanziale riconoscimento delle sue richieste. Il trattamento ricevuto dal G. era simile a quello riservato ad altri dipendenti e quindi non era frutto di alcun accanimento personale. La lettera richiesta con foga e con atteggiamento minaccioso era stata poi platealmente strappata, chiara manifestazione di insubordinazione, nè il ricorrente si era poi scusato del comportamento posto in essere. La gravità del fatto rendeva impossibile la conversione in licenziamento per giustificato motivo, visto il grave gesto di insubordinazione e il turbamento ingenerato nella compagine societaria.

Propone ricorso il G. con tre motivi di ricorso; resiste la società con controricorso.

Sia il G. che la società resistente hanno depositato memore difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, degli artt. 1435, 2104, 2105 e 2119 c.c. e dell’art. 22 del CCNL per i dirigenti industriali, nonchè l’omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. La contestazione era assolutamente generica; non si riportano nella lettera le specifiche frasi usate dal ricorrente , nè il nome di chi avrebbe assistito al fatto. Il recesso non è, a sua volta, giustificato perchè richiama la lettera di contestazione che è generica.

Il motivo non è fondato.

Nella lettera di contestazione del 21.7.2003 si è addebitato al G. “la condotta tenuta durante l’incontro avvenuto presso la nostra sede di (OMISSIS) il 17 Luglio in occasione della quale Lei ha inveito con violenza e pubblicamente sia nei confronti dell’amministratore delegato, sia nei confronti della dott.ssa F.O. costringendo quest’ultima a consegnarle – ai fini di distruggerlo – un documento della società”. Ora il principio di diritto affermato nella sentenza impugnata secondo cui “la previa contestazione degli addebiti, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere di specificità, che è integrato quando siano fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti, nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2014 e 2105 c.c.” è del tutto coerente con l’indirizzo consolidato di questa Corte (cfr.

cass. n. 1562/2003, cass. n. 16584/2004; cass. n. 7546/2006; cass. n. 1579/2007; cass. n. 13813/2008).

La contestazione risponde a tali principi perchè il fatto è chiaramente riportato sia con i necessari riferimenti temporali sia riguardo alle modalità caratterizzanti l’episodio ed era quindi idonea a mettere in condizione il G. di fornire giustificazioni riguardo la condotta tenuta, come in effetti è puntualmente avvenuto. Dalla discolpa del G. si evince chiaramente che lo stesso ha ben compreso quel che gli veniva addebitato, anche con riferimento ai particolari della condotta tenuta.

Pertanto la circostanza per cui che nella lettera di contestazione non si siano menzionate le specifiche frasi utilizzate dal G. nell’acceso diverbio appare del tutto secondario, posto che è evidente che si sia addebitato al G. di aver inveito e di aver indotto con atteggiamento aggressivo la F. a consegnare un documento appena firmato per distruggerlo, fatto che, nella sua materialità, non sembra neppure contestato.

Pertanto la contestazione non appare generica, così come, conseguentemente non appare generica la lettera di licenziamento che si riferisce alla condotta previamente contestata.

Con il secondo motivo si allega la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2044 , 2105 e 2119 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.

La condotta addebitata non è stata valutata sotto il profilo soggettivo. A monte dell’episodio contestato vi era un comportamento scorretto dell’azienda che aveva causato un forte stress nel lavoratore che aveva anche provocato una patologia acclarata di tipo psicologico. Non è stata, in realtà, commessa alcuna insubordinazione perchè la lettera poteva essere reiterata dalla società.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha attentamente valutato anche l’aspetto soggettivo della condotta tenuta dal G.; si è osservato che il contestato trattamento retributivo era applicato anche a colleghi del ricorrente e pertanto non aveva alcun carattere discriminatorio o persecutorio e che, proprio con la lettera che il ricorrente ha inteso stracciare platealmente, si veniva incontro alle richieste dello stesso. La lettera è stata distrutta alla presenza di altre persone, dopo che (a sua consegna era stata pretesa con un comportamento minaccioso e pertanto l’episodio certamente appare indice di un atteggiamento di contestazione radicale dei doveri di diligenza e di rispetto delle regole aziendali (ed anche di quelle più generali di correttezza e buona fede). Il fatto che la lettera potesse essere reiterata appare particolare non rilevante; in ogni caso la lettera distrutta recava anche la firma del dipendente.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1362, 2118 e 2119 c.c. e degli artt. 22, 23, e 27 del 27 CCNL dirigenti industriali, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.

Non era stata vagliata attentamente la possibilità di una conversione del licenziamento, stante le scorrettezze aziendali e lo stato di malattia ascrivibile a colpa del datore di lavoro. L’art. 27 del CCNL per i dirigenti punisce l’insubordinazione con il licenziamento con preavviso.

Il terzo motivo va dichiarato improcedibile; da un lato non è stato formulato alcun quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.p. pur nel regime di operatività della norma e dall’altro lato non è stato neppure prodotta la copia integrale del contratto collettivo le cui disposizioni sono state richiamate (cfr. cass. sez Un. n. 20075/2010).

Si deve quindi dichiarare improcedibile il ricorso in relazione al terzo motivo e rigettarlo nel resto. Il ricorrente va condannato al pagamento in favore del resistente delle spese che si liquidano in E$uro 30,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso in relazione al terzo motivo e lo rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 per onorari difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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