Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17548 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18576-2019 proposto da:

M.N., (corretto in M.N.), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 2099/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

SCALZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. M.N., cittadino del Senegal, ricorre con un unico motivo per la cassazione del decreto n. 1020 del 2019 del 10 maggio 2019 con cui il tribunale di Campobasso, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, aveva rigettato il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che del primo aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale dell’odierno ricorrente e la documentazione prodotta in atti”; egli aveva depositato documentazione, relativa all’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato che era stato pretermesso “nell’ordinanza impugnata”.

Il giudice di merito non avrebbe effettuato “una valutazione individuale della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario si sarebbero potuti positivamente riscontrare nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, fosse risultata un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa” (p. 3 ricorso).

3. Il motivo è inammissibile nel rilievo che un contratto di lavoro, la cui esistenza è stata solo genericamente dedotta nel giudizio di legittimità quale “allegato telematico del fascicolo di parte”, non è evidenza fattuale decisiva ai fini del riconoscimento dell’invocata tutela là dove ad essa non si accompagni, nel giudizio di merito, l’allegazione, compiuta, di una situazione di effettivo inserimento sociale da compararsi, peraltro, nell’articolato e composito carattere della invocata protezione, con la pure dedotta situazione del Paese di provenienza che, integrativa della condizione di particolare vulnerabilità in cui venga a trovarsi ivi il ricorrente, resta nella fattispecie in scrutinio esclusa a fronte del giudizio di inattendibilità del racconto formulato dall’adito tribunale.

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta solo intimata (mero atto di costituzione).

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (come da ultimo chiarito da Cass. SU n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

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