Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17548 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/07/2017),  n. 17548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHI Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26732-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, con ordinanza n.

730/2015 depositata il 9/11/2015 nella causa tra:

M.A., C.A.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

RETE FERROVIARIA S.P.A.;

– resistente non costituitasi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, il quale conclude che va dichiarata la

giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. M.A. e C.A. hanno convenuto avanti al Tribunale di Frosinone la società T.A.V. e il Consorzio Iricav Uno chiedendone la condanna al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni lamentati in ragione del deprezzamento dell’immobile di loro proprietà sito in Comune di Supino in conseguenza dell’imposizione di servitù di elettrodotto e di lavori per la realizzazione e messa in esercizio della linea ferroviaria ad alta velocità (OMISSIS), nel tratto appaltato al suindicato Consorzio.

Con sentenza n. 88 del 2013 l’adito Tribunale di Frosinone ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.A..

Riassunto il giudizio, con ordinanza del 9/11/2015 il Tar Lazio, qualificata la domanda come di “attribuzione dell’indennità prevista dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44, (L. 25 giugno 1865, n. 2359, ex art. 46)”, ha elevato conflitto negativo di giurisdizione.

Con requisitoria scritta del 12/2/2016 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell’A.G.O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tar Lazio osserva che “l’originario atto di citazione così come il ricorso in riassunzione non recano alcun riferimento a un fatto illecito dei resistenti (nel senso che l’attività causativa del danno di cui è chiesto il ristoro non è ascritta a una condotta illecita, dato che non è contestata nè l’illegittimità del progetto nè un’attività esecutiva difforme dal medesimo o comunque in qualche modo contra jus)”, e che “la assoluta mancanza di allegazione di un’attività antigiuridica quale fatto causativo della perdita di cui è chiesto il ristoro e la riconduzione del medesimo al mero fatto materiale della realizzazione e messa in esercizio della tratta ferroviaria” depongono nel senso che l’indicazione nelle “conclusioni dell’originario atto di citazione a un “risarcimento del danno” (e non a un’indennità)” debba considerarsi come “frutto di una semplice improprietà di linguaggio e che la domanda vada intesa quale domanda di attribuzione della speciale indennità” D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 44.

Aggiunge che nella “memoria depositata in prossimità dell’udienza” gli stessi ricorrenti hanno invero “specificato che la loro domanda si riferisce appunto all’indennità prevista dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 (cui corrisponde l’art. 44 citato)”, tant’è che “nella memoria di replica Rete Ferroviaria Italiana ha contestato che in questo modo i ricorrenti avrebbero inammissibilmente modificato la loro originaria domanda di risarcimento dei danni per fatto illecito ex art. 2043 ma il Collegio ritiene che non vi sia stata alcuna modifica ma semplice precisazione di una qualificazione già desumibile in via di interpretazione dell’originaria domanda”.

Il conflitto va risolto con l’affermazione della giurisdizione dell’A.G.O..

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6./010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. UN., 25/2/2016, n. 3732).

Si è altresì precisato che anche nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuita all’A.G.A. la giurisdizione deve ritenersi non estendentesi ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Si è ulteriormente stabilita la giustiziabilità avanti all’A.G.O., nell’assetto costituzionale risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. per non avere la P.A. osservato condotte doverose, a cui fronte la posizione soggettiva del privato è di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio per essersi fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l’amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un facere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036), nel rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).

Con specifico riferimento a domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella di realizzazione di linea ferroviaria dell’alta velocità queste Sezioni Unite hanno in particolare posto in rilievo che, ove quale fonte del danno risultino dedotti non già l’an e il quomodo dell’opera bensì le relative concrete modalità esecutive, la giurisdizione appartiene all’A.G.O..

La giurisdizione esclusiva dell’A.G.A. si fonda infatti su un comportamento della P.A. (o del suo concessionario) non semplicemente occasionato dall’esercizio del potere ma che in base alla norma attributiva si traduca in una relativa manifestazione necessaria al raggiungimento del risultato da perseguire (v. Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 20/10/2014, n. 22115).

Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità le cause aventi ad oggetto l’indennità dovuta dalla P.A. ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, ovvero come nella specie D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44, non rientrano nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, atteso, da un lato, che nei confronti del proprietario confinante con l’opera pubblica, estraneo al procedimento espropriativo, non è configurabile un rapporto diretto con l’amministrazione – autorità nel cui ambito possa individuarsi una posizione d’interesse legittimo soggetta alla giurisdizione generale di legittimità dell’A.G.A.; e, per altro verso, che il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3 lett. b), prevede una riserva di giurisdizione dell’A.G.O. per la determinazione delle indennità in favore di terzo estraneo al procedimento espropriativo (v., con riferimento a domanda di risarcimento del danno del proprietario di area contigua a quella in cui è realizzata una linea ferroviaria dell’alta velocità, Cass., Sez. Un., 3/2/2016, n. 2052. Cfr. altresì, relativamente a domanda di risarcimento di danni derivanti dall’esecuzione di opera di pubblica utilità al terzo proprietario confinante, estraneo al procedimento espropriativo, Cass., Sez. Un., 21/4/2006, n. 9342).

Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene a domanda del M. e della C. di risarcimento di lamentati danni da deprezzamento del loro complesso immobiliare de quo in ragione dell’esposizione a rumori, vibrazioni e polveri, nonchè da limitazione della veduta panoramica verso i (OMISSIS) ed il paese di (OMISSIS).

Trattasi di danni prospettati come conseguenza di comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio della tratta ferroviaria, non essendo invero in contestazione le scelte discrezionali della P.A. nell’individuazione e determinazione dell’opera sul territorio o le correlative valutazioni nell’individuazione dell’interesse pubblico perseguito, le quali vengono nel caso in rilievo quale mero antecedente storico dei denunziati fatti omissivi o commissivi costituenti propriamente la fonte dei lamentati danni, il cui ristoro trova dunque fondamento nella prospettata violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., lo stesso riferimento alla “limitazione della veduta panoramica verso i (OMISSIS)”, e all’assoggettamento a servitù di elettrodotto (per l’alimentazione della linea alta velocità) di una porzione di corte del fabbricato e di una porzione di terreno coltivato ad orto appalesandosi meramente strumentale al riguardo.

Appartiene d’altro canto all’A.G.O. la giurisdizione (anche) in ordine alla domanda avente ad oggetto l’indennità D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 44, (e già L. n. 2359 del 1865, ex art. 46), dalla P.A. dovuta ai proprietari di immobili contigui che dall’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità risultino conseguentemente gravati da servitù o subiscano una permanente diminuzione di valore per la perdita o per la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà (cfr., con riferimento a controversia instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di società privata concessionaria dell’Amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, Cass., Sez. Un., 21/11/2011, n. 24410; in relazione a controversia riguardante la determinazione e la corresponsione dell’indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa, Cass., Sez. Un., 21/4/2006, n. 9342).

Va pertanto affermata la giurisdizione dell’A.G.O..

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O..

Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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