Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17547 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, C/O STUDIO

ASSOCIATO GENOVESE, MANCINI, DI GIOVANNI, VIA SARDEGNA 38, presso lo

studio dell’avvocato BELLIZZI FILOMENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASTROLIA CLAUDIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,

presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SALAMI GIULIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1221/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/12/2008 r.g.n. 1386/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato VITOLO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1900/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettava la domanda, proposta da S.M. nei confronti della Alleanza Assicurazioni s.p.a., diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato in data 19-2-1999 per superamento del periodo di comporto, con le conseguenti statuizioni.

Il S. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

In particolare l’appellante in primo luogo eccepiva la inammissibilità della documentazione prodotta dalla società, che nella memoria difensiva di primo grado non aveva fatto riferimento ad alcuna certificazione atta a suffragare il proprio assunto, di guisa che il primo giudice “aveva utilizzato in maniera abnorme ed in assenza di qualsivoglia motivazione i poteri istruttori officiosi, assolvendo ad un onere probatorio che incombeva unicamente sulla convenuta”.

L’appellante ribadiva, inoltre che, violando la L. n. 604 del 1966, art. 2 la società non aveva fornito risposta alcuna alla sua richiesta di “specifica contezza delle motivazioni” poste a base del recesso e rilevava che siffatta deduzione era stata ignorata dal primo giudice, al pari di quelle incentrate sulla illiceità dei motivi addotti a sostegno del licenziamento (per il carattere discriminatorio e ritorsivo dello stesso avendo egli “osato” impugnare il trasferimento alla sede di (OMISSIS)) nonchè sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede (non avendo la società comunicato l’approssimarsi della scadenza del comporto e la possibilità di usufruire di un’aspettativa non retribuita di 12 mesi ex art. 42 del ccnl del settore).

Infine l’appellante ribadiva la insussistenza in concreto del superamento del termine contrattuale di comporto.

La Alleanza Assicurazioni s.p.a. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 30-12-2008, rigettava l’appello.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che “dalla documentazione ritualmente acquisita agli atti di causa” si evinceva che il S. si era assentato dal lavoro per un periodo superiore agli undici mesi, previsti dal contratto aziendale da applicarsi nella fattispecie, “giusta l’esplicita indicazione contenuta nella lettera di nomina del S. ad ispettore di produzione”.

La Corte di merito, inoltre, affermava che nella fattispecie non risultavano violati gli obblighi di correttezza e buona fede, non avendo la società alcun obbligo di informativa circa l’approssimarsi del periodo massimo di comporto e che, non vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, bensì trattandosi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, neppure era necessaria una specifica “contestazione delle assenze”.

Per la cassazione della detta sentenza il S. ha proposto ricorso con tre motivi.

La Alleanza Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 416 e 421 c.p.c., deduce che la società nella memoria difensiva di primo grado, “pur assumendo dati temporali a sostegno dell’asserito superamento del periodo di comporto, non ha indicato i documenti che lo comprovassero nè li ha depositati contestualmente al primo atto difensivo” e lamenta che “in buona sostanza il giudice di primo grado ha assolto ad un onere probatorio che incombeva unicamente alla parte convenuta e tale modus procedendi è stato ritenuto implicitamente legittimo dalla Corte d’Appello”.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, sul punto, omessa motivazione da parte dei giudici di appello, in ordine al motivo di gravame sollevato circa la inammissibilità della documentazione acquisita ex officio dal giudice di primo grado.

Con il terzo motivo il ricorrente, nel contempo, lamenta omessa motivazione da parte della Corte d’Appello, in ordine al motivo di gravame riguardante la mancanza di motivazione da parte del giudice di primo grado sull’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.

Le censure, incentrate tutte sull’esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice di primo grado, che ha ordinato alla società di “produrre in giudizio i certificati medici relativi alla malattia del ricorrente”, appaiono in primo luogo inammissibili perchè non contestano specificamente la circostanza fondamentale della durata della assenza dal lavoro per un periodo superiore agli undici mesi.

Il primo motivo, poi, è rivolto, in sostanza, contro la sentenza di primo grado e, anche per tale ragione, risulta inammissibile in quanto “con il ricorso per cassazione non possono essere proposte – e sono da dichiararsi, perciò, inammissibili – censure rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, anzichè contro quella di appello, atteso che oggetto del suddetto ricorso è – al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge – normalmente la sentenza di secondo grado” (v. Cass. 15-3-2006 n. 5637, Cass. 1-4- 1999 n. 3134, Cass. 4-5-1998 n. 4464, Cass. 20-6-1996 n. 5714, cfr.

anche Cass. Sez. 1^ 12-12-2005 n. 27391, Cass. Sez. 1^ 19-5-2006 n. 11844).

Il secondo e il terzo motivo, inoltre, denunciano un difetto di motivazione con riferimento alla violazione di legge denunciata con il primo motivo.

Invero la Corte territoriale, seppure concisamente, ha motivato ritenendo la documentazione de qua “ritualmente acquisita agli atti di causa, in esecuzione di un ordine di esibizione emesso dal giudice di primo grado nei confronti della società convenuta” ed in tal modo ha respinto le relative censure avanzate dall’appellante e confermato, anche sul punto, la decisione del primo giudice.

Tale ultima conferma, peraltro, riguardante la facoltà del giudice del merito di emettere il provvedimento ex art. 210 c.p.c., neppure può essere sindacata in questa sede (cfr. Cass. 2-2-2006 n. 2262, Cass. 23-2-2010 n. 4375, Cass. 29-10-2010 n. 22196).

Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 45,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il Roma 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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