Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17547 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. un., 14/07/2017, (ud. 06/12/2016, dep.14/07/2017),  n. 17547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHI Antonio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17093-2015 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con ordinanza n.

3340/2015 depositata il 24/06/2015 nella causa tra:

DI GENNARO S.R.L.;

– ricorrente non costituitasi in questa fase –

contro

COMUNE DI ERCOLANO, SOCIETA’ AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, il quale chiede che la Corte di Cassazione

dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Di Gennaro s.r.l. ha convenuto avanti al Tribunale di Napoli il Comune di Ercolano e la Società Autostrade Meridionali s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni lamentati per la riduzione dell’afflusso della clientela e del decremento del fatturato all’esito dell’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’autostrada (OMISSIS), asseritamente in ragione del restringimento della via con accesso più difficoltoso per i clienti ai locali ove esercitava attività di officina, rivendita di autoveicoli e ricambi, autonoleggio, e addirittura impedito ad autocarri e veicoli ingombranti; nonchè del degrado del contesto urbanistico in conseguenza dell’abbandono sulla strada di detriti di risulta.

Con sentenza dell’8/5/2013 l’adito Tribunale di Napoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.A., ravvisando ricorrere un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f) c.p.a.

Riassunto il giudizio, con ordinanza n. 1047 del 2014 il Tar Campania, ritenuto che nella specie “oggetto di tutela” è “il solo diritto soggettivo di proprietà rispetto ad attività comportamentali che integrano una violazione del principio del neminem laedere”, ha elevato conflitto negativo di giurisdizione.

Con requisitoria scritta del 28/4/2016 il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi la giurisdizione dell’A.G.O..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tar Campania osserva non essere nella specie “dubitabile che la posizione giuridica azionata dall’impresa ricorrente, il cui immobile è confinante con il cantiere interessato dai lavori di ampliamento della sede autostradale, resti estranea a qualsiasi rapporto diretto con il potere autoritativo esercitato dal Comune nella regolazione dell’uso del territorio o della Società Autostrade Meridionale con la procedura di evidenza pubblica, costituendo oggetto di tutela il solo diritto soggettivo di proprietà rispetto ad attività comportamentali che integrano una violazione del principio del neminem laedere”.

Il conflitto va risolto con l’affermazione della giurisdizione dell’A.G.O..

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto più volte modo di affermare, la giurisdizione va determinata sulla base della domanda e, ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (v. Cass., Sez. Un., 5/7/2013, n. 16883; Cass., Sez. Un., 11/10/2011, n. 20902; Cass., Sez. Un., 25/6./010 n. 15323. E, da ultimo, Cass., Sez. Un., 7/4/2015, n. 6916; Cass., Sez. UN., 25/2/2016, n. 3732).

Si è altresì precisato che anche nelle ipotesi in cui risulta in particolari materie normativamente attribuita all’A.G.A. la giurisdizione deve ritenersi che essa non si estenda ad “ogni controversia” in qualche modo concernente la materia devoluta alla relativa giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza ad essa della controversia, ma soltanto alle controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi espressione di pubblici poteri (cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4614. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 25/2/2016, n. 3732).

Si è ulteriormente posto in rilievo che nell’assetto costituzionale risultante all’esito della sentenza Corte Cost. n. 204 del 2004, la giustiziabilità avanti all’A.G.O. delle controversie in cui si denunzino comportamenti configurati come illeciti ex art. 2043 c.c. e a fronte dei quali, per non avere la P.A. osservato condotte doverose, la posizione soggettiva del privato sia di diritto soggettivo, restando escluso il riferimento ad atti e provvedimenti di cui la condotta dell’amministrazione sia esecuzione, quando essi non costituiscano cioè oggetto del giudizio, per essersi fatta valere in causa unicamente l’illiceità della condotta dell’ente pubblico suscettibile di incidere sulla incolumità e i diritti patrimoniali del terzo (cfr., con riferimento a differente fattispecie, Cass., Sez. Un., 18/10/2005, n. 20117, ove si è precisato che in tali casi il giudice ordinario può condannare l’amministrazione non solo al risarcimento ma anche ad un tacere specifico, senza violazione del limite interno delle sue attribuzioni), giacchè la domanda non investe in tal caso scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione ma solo un’attività da espletarsi in conformità con le normali regole di diligenza e prudenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28/11/2005, n. 25036) nel rispetto del principio del neminem laedere (cfr. Cass., Sez. Un., 14/3/2011, n. 5926; Cass., Sez. Un., 20/10/2006, n. 22521).

Orbene, nel caso in esame la vicenda attiene a domanda di risarcimento di danni lamentati per la riduzione dell’afflusso della clientela e del decremento del fatturato all’esito dell’esecuzione dei lavori di ampliamento dell’autostrada (OMISSIS).

Trattasi di danni prospettati come conseguenza di comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori, non essendo invero in contestazione le scelte discrezionali della P.A. nell’individuazione e determinazione dell’opera sul territorio o le correlative valutazioni nell’individuazione dell’interesse pubblico perseguito, il cui ristoro trova invero fondamento nella prospettata violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., lo stesso riferimento al “degrado del contesto urbanistico” appalesandosi del tutto estraneo ai suindicati profili discrezionali, stante l’espresso riferimento, quale relativa causa, all'”abbandono sulla strada di detriti di risulta”.

Va pertanto affermata la giurisdizione dell’A.G.O..

Spese rimesse.

PQM

 

La Corte dichiara la giurisdizione dell’A.G.O. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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