Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17546 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 28/06/2019), n.17546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13465/2018 proposto da:
B.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro
26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, rappresentato e
difeso dall’avvocato Zotti Antonella, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 03/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/02/2019 dal Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo
alle SS.UU.; in subordine per l’accoglimento del 5 motivo, rigetto
dei primi 4, assorbito il resto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – B.I., cittadino gambiano, propone ricorso per sette mezzi nei confronti del Ministero dell’interno contro il decreto del 3 aprile 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e di quella umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.
3. – Il Procuratore generale ha sollevato la questione della procedibilità del ricorso per mancanza di attestazione di conformità del decreto impugnato, chiedendo rinviarsi a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza di rimessione di questa Corte n. 28844 del 2018.
4. – L’istanza del Procuratore generale va accolta, occorrendo attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla indicata questione.
P.Q.M.
rinvia il ricorso a nuovo rueolo.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019