Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17546 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOLICA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA, in persona del Sindaco pro

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATA CARMELA TERESA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17645/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 29/07/2009 r.g.n. 10082/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MOLICA GIUSEPPE;

udito l’Avvocato AMATA CARMELA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine: rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza 29 luglio 2009, n. 17645 questa Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto da G.G. avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 29 dicembre 2005 che, confermando la sentenza di primo grado, aveva giudicato priva di fondamento la domanda proposta contro il Comune di Santo Stefano di Camastra, datore di lavoro del G., per il riconoscimento del diritto ad una qualifica superiore e al pagamento di differenze retributive.

Nella suddetta sentenza questa Corte, in base ad un’ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento, perviene, per quel che qui interessa, alla conclusione della correttezza in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il G. avesse titolo a conservare la qualifica dirigenziale e il livello delle mansioni espletate in qualità di dipendente della Regione Sicilia, in quanto egli aveva costituito con il Comune di Santo Stefano di Camastra un rapporto di lavoro del tutto distinto dal precedente, secondo le disposizioni del relativo bando di concorso.

Conseguentemente si considerano assorbite tutte le altre argomentazioni del ricorrente, nonchè la questione, irrilevante nella controversia, relativa all’esistenza o meno presso il suddetto Comune di posizioni dirigenziali.

2- Per la revocazione della suddetta sentenza di questa Corte G. G. propone ricorso per un unico motivo, resiste, con controricorso il Comune di Santo Stefano di Camastra.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso per revocazione G.G. lamenta che nella sentenza di questa Corte 29 luglio 2009, n. 17645 sia stato disposto l’assorbimento del terzo motivo del ricorso per cassazione, all’epoca proposto dallo stesso G., riguardante la domanda di riconoscimento giuridico ed economico, da parte del Comune di Santo Stefano di Camastra del rapporto di lavoro instaurato con il ricorrente.

2.- Il motivo è inammissibile.

La sentenza di cui si chiede la revocazione ha confermato le decisioni dei giudici del merito, che avevano ritenuto priva di fondamento la domanda avanzata da G.G. – già dipendente dell’Assessorato Bilancio e Finanza della Regione Sicilia con inquadramento di dirigente tecnico – per mantenere sia tale qualifica, nel rapporto di lavoro con il Comune di Santo Stefano di Camastra instaurato dopo il superamento del concorso per la copertura del posto di Capo settore Area contabilità e finanza, sia il precedente trattamento economico.

In questa situazione e considerate le censure avanzate nel presente giudizio dal ricorrente è del tutto evidente l’inammissibilità del ricorso.

Secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la configurabilità dell’errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio dì cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico- giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16447; Cass. 28 marzo 2011, n. 7063).

Nella specie, non si rinvengono gli estremi di tale situazione, visto che non è certamente configurabile un “errore di fatto o percettivo” e quindi, per costante e condiviso orientamento di questa Corte, il ricorso per revocazione è inammissibile (vedi, per tutte: Cass. 24 gennaio 2011, n. 1555).

Infatti la statuizione della sentenza della Corte di cassazione n. 17645 del 2009 attualmente contestata concerne sostanzialmente l’affermazione della costituzione, in seguito al concorso nel quale il G. è risultato vincitore, di un nuovo rapporto di lavoro distinto dal precedente.

Si tratta di una affermazione corrispondente all’esame di uno dei punti controversi nell’ambito del giudizio nel quale la sentenza stessa è stata pronunciata, come risulta ictu oculi dal fatto che il G. nel ricorso per revocazione ripropone espressamente il terzo motivo del ricorso per cassazione a suo tempo proposto.

L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante per il presente giudizio la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, la quale, quindi, non è esaminabile in questa sede.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 25,00 per esborsi, Euro 5000,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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