Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17546 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.14/07/2017), n. 17546
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in
Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
– ricorrente –
contro
G.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto
Carapelle e Cinzia De Micheli, elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultima, sito in Roma, via Tacito 23;
– controricorrente –
avverso
la sentenza n. 154/2014 della Corte di appello di Torino, depositata
l’11marzo 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25 maggio 2017 dal Consigliere Fedele Ileana.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la Corte di Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto a G.R. – assunta come docente con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste G.R. con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la controricorrente ha deposito memoria adesiva alla proposta del relatore;
la difesa erariale, con atto depositato in data 18 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa Corte 07/11/2016, n. 22558.
Diritto
RITENUTO IN FATTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto non vi è prova della rituale notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte costituita;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013, n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);
va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
la novità e la complessità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017