Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17545 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24360-2016 proposto da:

INIZIATIVE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ACETO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA D’AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1313/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto: il 1^ motivo di ricorso non è fondato, gli altri due

motivi sono inammissibili, si conclude: inammissibilità del 2^ e 3^

motivo, rigetto del 1^ motivo.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Iniziative ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, in data 15 marzo 2016, n. 1313, lamentando violazione o falsa applicazione di leggi (artt. 99,112 e 132 c.p.c., artt. 2907 e 2909 c.c.) per avere la commissione tributaria regionale riformato la sentenza di primo grado anche per i due capi non appellati, relativi, l’uno, alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere riguardo all’avviso di iscrizione ipotecaria oggetto dell’originario ricorso, per quanto detto avviso era fondato sulla cartella n. (OMISSIS), l’altro, all’accoglimento del medesimo ricorso per quanto l’avviso di iscrizione ipotecaria era fondato sulla cartella n. (OMISSIS);

2. la ricorrente ha poi lamentato violazione o falsa applicazione di leggi (artt. 115,116 e 145 c.p.c.; artt. 2193,2699,2700 e 2714 c.c.; L. n. 580 del 1993, art. 8; D.P.R. n. 581 del 1995, art. 27; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) nonchè omesso esame di fatti decisivi della controversia che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, per avere la commissione tributaria ritenuto avvenuta la notificazione della altre cartelle di pagamento poste a base della iscrizione ipotecaria, laddove invece la commissione, se non avesse trascurato la perizia a firma del geometra M.A., l’atto notarile a firma notaio T., il certificato della Camera di Commercio e il certificato della cancelleria del Tribunale di Roma prodotti da essa ricorrente fin dal primo grado di giudizio, avrebbe dovuto ritenere tale notificazione inesistente in quanto effettuata non presso la sede di essa ricorrente, sita, a seguito di rinumerazione dei civici effettuata dal comune di Tivoli, in Tivoli, (OMISSIS) (come dimostrato dalla perizia, dall’atto e dai certificati suddetti) ma in Tivoli, (OMISSIS);

3. la ricorrente ha infine lamentato violazione dell’art. 2948 c.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omesso esame di un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di discussione tra le parti per avere la commissione tributaria regionale affermato che le cartelle, essendo state notificate, avevano avuto l’effetto di interrompere la prescrizione del credito impositivo a garanzia del cui pagamento l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita;

4. la parte intimata, Equitalia Servizi di Riscossione spa, ha depositato controricorso;

5. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dalla odierna ricorrente dichiarando “legittimo l’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato”. Dalla esposizione dei fatti di causa svolta dalla medesima commissione emerge che i due capi della decisione di primo grado di cui la ricorrente ha lamentato la riforma in assenza di appello non erano stati effettivamente appellati nè da essa ricorrente, il cui gravame aveva investito la sentenza di primo grado limitatamente alla “altre sei cartelle”, nè tantomeno da Equitalia Sud. La commissione ha quindi violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto;

2. la commissione tributaria regionale ha basato la propria decisione in punto di ritualità della notifica delle cartelle sul fatto che tale notifica era stata effettuata nelle mani di persona dichiaratasi addetta al ritiro per conto della odierna ricorrente e sul fatto che la variazione del numero civico della sede della società da (OMISSIS) a (OMISSIS) era stata effettuata dalla locale Camera di Commercio (nel 2012 ossia) successivamente alla data della notifica (nel 2008);

3. la notifica deve essere fatta presso la sede della società e la ricezione di un atto da parte di persona addetta al ritiro per conto della società perfeziona la notifica dell’atto solo se la persona si trova nella sede (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 145 c.p.c.) mentre la ricezione da parte di persona dichiaratasi addetta al ritiro in luogo diverso dalla sede della società è invalida;

4. la commissione tributaria regionale del Lazio, per stabilire se la notifica in questione fosse o non fosse stata effettuata ritualmente presso (quella che era effettivamente) la sede della società ricorrente, avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente (v. punto 2 della superiore premessa) e non limitarsi al dato, di per sè non decisivo, della visura storica della camera di commercio da cui risultava che quest’ultima aveva provveduto all’annotazione del cambiamento del numero civico in epoca successiva alla notifica;

5. in ragione di quanto precede il secondo motivo di ricorso, fondato, va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. il terzo motivo di ricorso, concernente la questione della prescrizione del credito portato nella cartella, va dichiarato inammissibile in questa sede (in quanto dipendente dagli esiti dei nuovi accertamenti demandati al giudice del rinvio) e potrà essere riproposto davanti alla commissione regionale;

7. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi di ricorso e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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