Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17545 del 27/07/2010
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17545
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale
Medaglie D’Oro n. 157, presso lo studio dell’Avv. Pellegrini Antonio,
che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.
Pier Gino Scardigli del foro della Spezia per procura per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASICURAZIOE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Dott.
V.P., Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 184 del
22.12.2004, rappresentato e difeso dagli Avv.ti La Peccerella Luigi e
Luciana Romeo per procura speciale a rogito notaio Carlo Federico
Tuccari di Roma del 5.12.2006 rep.n. 72272 e presso gli stessi
elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 678/06 della Corte di Appello di
Genova del 10.05.2006/12.07.2006 nella causa n. 835 R.G. 2005;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23.06.2010 dal
Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;
Udito l’Avv. Luciana Romeo per l’INAIL;
sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI
Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 144/2005 il Tribunale della Spezia, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, rigettava il ricorso proposto da P.G. nei confronti dell’INAIL, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale (silicoasbestosi o broncopneumopatia).
Tale sentenza veniva appellata dal P., il quale contestava le conclusioni del primo giudice, per avere fatte proprie in modo acritico le risultanze peritali.
All’esito la Corte di Appello di Genova, investita dal P., con sentenza n. 678/2006 ha confermato la decisione del primo giudice, osservando che, a prescindere dall’esattezza delle conclusioni del consulente di primo grado- comunque condivise perche’ fondate su un accurato esame clinico ed anamnestico -, non erano state rinnovate le istanze istruttorie intese a dimostrare l’esposizione a rischio morbigeno.
Il P. ricorre per cassazione con un motivo.
L’INAIL resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Con l’unico motivo il ricorrente, nel lamentare violazione dell’art. 346 c.p.c., sostiene che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che non siano state rinnovate le istanze istruttorie volte a dimostrare l’esposizione a rischio professionale.
La doglianza cosi’ proposta non coglie nel segno, non essendo decisiva.
Invero, come gia’ evidenziato, la sentenza di appello si fonda su una duplice ratio decidendo, la prima riguardante la ritenuta infondatezza del ricorso in relazione alle risultanze del primo perito, la seconda relativa alla mancata riproposizione delle istanze istruttorie.
La prima ratio, che richiama le valutazioni del consulente negative circa la riconducibilita’ della malattia (silicosi – asbestosi) lamentata all’attivita’ lavorativa, risulta immune da vizio logici e giuridici e neppure fatta oggetto di specifica contestazione, dal che la non decisivita’ della doglianza contro l’altra autonoma ratio.
3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo le condizioni previste dal novellato art. 152 disp. att. c.p.c.. Tale norma, che ha stabilito limiti di reddito non inferiori ad una certa soglia ai fini dell’esonero dalle spese, si applica ai giudizi il cui ricorso introduttivo della fase di primo grado sia successivo al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003). Ed e’ proprio il caso di specie, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 27 febbraio 2004.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010