Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17545 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P.S., M.M., B.L.M.,

F.R., C.C., domicilati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GARLATTI ALESSANDRO, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, MAURO RICCI, PREDEN SERGIO, PULLI CLEMENTINA, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3453/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 15/02/2010 r.g.n. 21170/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato GARLATTI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega ALESSANDRO RICCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza 15 febbraio 2010, n. 3453 questa Corte di cassazione: a) ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 187 dell’11 marzo 2006, di conferma della sentenza di prime cure che, in accoglimento dei ricorsi proposti nei confronti dell’INPS dagli attuali ricorrenti, aveva riconosciuto, sul presupposto dell’avvenuta esposizione ultradecennale all’amianto, il loro diritto alla rivalutazione del periodo contributivo in relazione ai rispettivi periodi di lavoro ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; b) ha cassato la suddetta sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda dei ricorrenti in primo grado.

Nella suddetta sentenza questa Corte ha precisato che:

a) la Corte di Milano aveva sottolineato, in particolare, che la consulenza tecnica d’ufficio, anche avvalendosi dei risultati di alcune deposizioni testimoniali, aveva comunque accertato la configurabilità di un rischio da inalazione di amianto con superamento dei valori soglia fino al 1986 e che, per il periodo successivo, anche se non erano stati superati i suddetti valori, vi era stata comunque un’esposizione a rischio inalatorio pericoloso per la salute;

b) con l’unico motivo di ricorso l’Istituto aveva denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 deducendo che la Corte territoriale, pur avendo dato atto che l’esposizione all’amianto negli anni successivi al 1986 era stata stimata dal CTU come probabilmente inferiore al valore di soglia, aveva ugualmente riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado al beneficio richiesto e cioè alla rivalutazione del periodo contributivo anche per gli anni successivi al 1986;

c) secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (vedi, in particolare, Cass. 23 gennaio 2003 n. 997, in tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi) anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, siano tutti i lavoratori subordinati i quali – indipendentemente dall’oggetto dell’attività produttiva dell’impresa datrice di lavoro – abbiano subito una esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell’ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 essendo irrilevante che l’esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992;

d) l’accertamento dell’esistenza di una esposizione “qualificata” richiede che il giudice verifichi – nel rispetto del criterio di ripartizione dell’onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d’ufficio previsti nel rito del lavoro – se il lavoratore ha dimostrato che nell’ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni;

e) nel caso di specie manca la prova del superamento, a partire dal 1986, dei valori di soglia previsti dalla legge, come si desume chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che fa esplicito riferimento ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio, la quale ha affermato che a partire dal 1986 la concentrazione di fibre di amianto era probabilmente inferiore ai valori – soglia; del tutto ingiustificato deve pertanto ritenersi il riconoscimento del diritto oggetto del presente giudizio;

f) le suesposte considerazioni inducono alla cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano e, con decisione nel merito, al rigetto della domanda dei ricorrenti in primo grado.

2 – Per la revocazione della suddetta sentenza di questa Corte P.P.S., M.M., F.R., B. L.M., C.C. propongono ricorso per errore di fatto, in riferimento alle posizioni dei lavoratori P., B. e C., chiedendo altresì che, dopo la correzione, la causa sia rimessa alla Corte d’appello di Milano per i relativi accertamenti e le statuizioni conseguenti.

L’intimato INPS si limita ad apporre procura in calce al ricorso notificato e ad intervenire in udienza, nulla osservando sul ricorso avversario.

P.P.S., B.L.M. e C. C. depositano anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1.- I cinque suddetti ricorrenti sostengono che la sentenza di questa Corte 15 febbraio 2010, n. 3453 è inficiata da un vizio revocatorio, consistente nella inesatta ricostruzione delle posizioni dei lavoratori P.P.S., B.L.M. e C.C., derivante da una “svista” nella lettura degli atti e documenti di causa che ha portato la Corte a non avvedersi che, diversamente che per M.M., F.R., per i tre suddetti lavoratori entro il 1 gennaio 1986 si era già verificata una esposizione qualificata ultradecennale alle fibre d’amianto, in relazione alle mansioni lavorative svolte alle dipendenze della Leone Tagliaferri s.p.a.

2 – Dichiarazione di parziale inammissibilità del ricorso.

2.- Deve essere, in primo luogo, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per revocazione di M.M., F.R..

Dalla lettura del ricorso stesso – inspiegabilmente proposto da tutti e cinque i lavoratori indicati in epigrafe – risulta che il denunciato errore di fatto non riguarda le posizioni del M. e del F., sicchè è del tutto evidente che questi due lavoratori non hanno alcun interesse ad una pronuncia sul proprio ricorso, il quale per tale ragione va dichiarato inammissibile.

3 – Esame delle censure ammissibili – Fase rescindente del giudizio di revocazione.

3.- Da accogliere è, invece, il ricorso per revocazione di P. P.S., B.L.M. e C.C..

3.1.- Giova premettere, in punto di fatto, che l’originario ricorso dell’INPS – come si desume dalla stessa sentenza di questa Corte 15 febbraio 2010, n. 3453 – riguardava esclusivamente la parte della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 187 dell’11 marzo 2006 nella quale era stato riconosciuto il diritto dei lavoratori al beneficio richiesto, anche per gli anni successivi al 1986, ancorchè il c.t.u. avesse stimato l’esposizione avvenuta dopo il 1986 come probabilmente inferiore al valore di soglia.

Nel relativo giudizio di legittimità figuravano come controricorrenti tutti e cinque gli attuali ricorrenti.

Nella sentenza il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso dell’INPS sulla base del consolidato e condiviso principio secondo cui, in tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, siano tutti i lavoratori subordinati i quali abbiano subito una esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell’ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 (vedi, in particolare: Cass. 23 gennaio 2003 n. 997 e molte altre conformi).

Tuttavia, nel prosieguo della motivazione e, soprattutto, nella parte della sentenza relativa alla decisione nel merito della causa, la Corte non si è accorta che, come risultava chiaramente dalla sentenza di primo grado (richiamata in quella d’appello) nonchè dagli altri atti del giudizio, il problema evidenziato dall’INPS non riguardava i lavoratori P., B. e C., per il periodo compreso tra le date delle rispettive assunzioni e il 1 gennaio 1986, in quanto questi tra lavoratoti in quell’arco temporale avevano già subito un’esposizione ultradecennale all’amianto, sicuramente “qualificata” come dimostrato dalle prove testimoniali e dalla stessa c.t.u. – e, come tale, non compresa nell’ambito delle censure.

In base al suddetto errore la Corte, sia nel corpo della motivazione sia soprattutto nel dispositivo della sentenza n. 3453 del 2010 citata, ha stabilito di rigettare la domanda di tutti i ricorrenti in primo grado, senza specificare che per P., B. e C. il rigetto doveva considerarsi limitato al rispettivo periodo di esposizione all’amianto successivo al 1 gennaio 1986, per il quale è risultata mancante la prova del superamento dei valori di soglia.

3.2.- Consegue a quanto si è detto che la citata sentenza n. 3453 del 2010 si deve considerare il frutto di un errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, la cui configurabilità, secondo un condiviso orientamento di questa Corte, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (vedi per tutte: Cass. 15 luglio 2009, n. 16447; Cass. 28 marzo 2011, n. 7063).

Tale situazione può verificarsi anche nell’ipotesi in cui – come accade nella specie – il Giudice di legittimità sia incorso in un errore di fatto nell’esame degli “atti interni” al suo stesso giudizio di cassazione (vedi, per tutte: Cass. 13 gennaio 2010, n. 362).

Infatti, l’errore di fatto che può legittimare la domanda di revocazione della sentenza di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, restando escluso, per converso, che possano essere comunque considerati “atti interni” al giudizio gli atti del fascicolo di merito, ed in specie del giudizio di appello, che non debbano essere esaminati direttamente dalla Corte di cassazione (in quanto non investiti direttamente dalla denuncia di un error in procedendo”) e che, peraltro, neppure siano richiamati nel ricorso e nel controricorso, nè risultino dalla lettura della sentenza (vedi, per tutte: Cass. 14 aprile 2010, n. 8907).

E’, peraltro, evidente che la suddetta nozione di “atti interni” al giudizio di legittimità va diversamente modulata nel caso in cui la Corte di cassazione ritenga di decidere la causa nel merito, visto che il tale ipotesi essa non può non comprendere, quanto meno, anche la sentenza di primo grado.

3.3.- La sentenza di questa Corte n. 3453 del 2010 deve essere, pertanto, revocata, nella parte in cui ha respinto integralmente le domande proposte in primo grado da P.P.S., B.L.M. e C.C., senza limitare il relativo rigetto al rispettivo periodo di esposizione all’amianto successivo al 1 gennaio 1986, per il quale è risultata mancante la prova del superamento dei valori di soglia.

4 – Fase rescissoria del giudizio di revocazione.

4.- Conseguentemente va rinnovato, in sede rescissoria, il giudizio di cassazione, introdotto, come si accennato, con ricorso dell’INPS per unico motivo.

La presente rinnovazione riguarda soltanto la parte della decisione relativa agli attuali tre ricorrenti (che è l’unica affetta da errore di fatto, come si è detto) e quindi non comprende la parte della decisione riguardante M.M. e F.R..

4.1.- Con il suddetto motivo di ricorso per cassazione si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e del D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 deducendo che la Corte territoriale, pur avendo dato atto che l’esposizione all’amianto negli anni successivi al 1986 era stata stimata dal c.t.u. come probabilmente inferiore al valore di soglia, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado al beneficio richiesto e cioè alla rivalutazione del periodo contributivo anche per gli anni successivi al 1986. Ciò in contrasto col principio, più volte ribadito dalla Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicazione dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, l’esposizione all’amianto deve essere agganciata a chiari standard parametrici di rischio, costituiti dai valori di riferimento cristallizzati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31.

4.2.- Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

La sentenza della Corte d’appello di Milano n. 187 del 2006, nell’attribuire il richiesto beneficio contributivo previsto per i lavoratori esposti all’amianto agli attuali ricorrenti non si è attenuta ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, nei limiti in cui ha riconosciuto il beneficio anche per i periodi di esposizione all’amianto successivi al 1986, per i quali tale esposizione è stata stimata dal c.t.u. come probabilmente inferiore al valore di soglia.

Viceversa, costituisce jus receptum il principio secondo cui, in tema di benefici in favore dei lavoratori esposti al rischio di asbestosi, anche in virtù delle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, deve ritenersi che destinatari del beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, siano tutti i lavoratori subordinati i quali -indipendentemente dall’oggetto dell’attività produttiva dell’impresa datrice di lavoro – abbiano subito una esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena delle fibre di amianto, in quanto risulti accertata la presenza nell’ambiente di lavoro di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione superiore ai valori indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31 essendo irrilevante che l’esposizione sia cessata alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992. L’accertamento dell’esistenza di una esposizione “qualificata” richiede che il giudice verifichi – nel rispetto del criterio di ripartizione dell’onere della prova e, se del caso, avvalendosi dei poteri d’ufficio previsti nel rito del lavoro – se il lavoratore ha dimostrato che nell’ambiente nel quale si svolgeva la lavorazione vi era una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori di rischio sopra indicati e che egli è stato esposto al rischio per oltre dieci anni (vedi, in particolare:

Cass. 23 gennaio 2003 n. 997 cit. e molte altre conformi).

Nel caso di specie, a partire dal 1986, manca la prova del superamento dei valori di soglia previsti dalla legge, come si desume chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata che fa esplicito riferimento ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio la quale ha affermato che a partire dal 1986 la concentrazione di fibre di amianto era probabilmente inferiore ai valori soglia.

Va, peraltro, precisato che dalla stessa sentenza e dagli atti del presente giudizio si desume che P.P.S., B. L.M. e C.C. al 1 gennaio 1986 avevano già maturato il periodo di esposizione decennale qualificata alle fibre di amianto, sicchè per questi tre lavoratori il riconoscimento del diritto oggetto del presente giudizio deve ritenersi ingiustificato solo limitatamente ai rispettivi periodi di esposizione all’amianto successivi al 1 gennaio 1986.

Ne consegue che la sentenza della Corte d’appello di Milano, la cui cassazione senza rinvio è passata in giudicato relativamente a M.M. e F.R., deve essere in questa sede cassata senza rinvio, nei suddetti termini, con riguardo agli altri tre suindicati lavoratori.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, così dispone:

a) accoglie il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 187 dell’11 marzo 2006, nei limiti precisati;

b) cassa tale ultima sentenza e, decidendo nel merito, limita il riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo per esposizione qualificata alle fibre di amianto ultradecennale, verificatasi entro il giorno 1 gennaio 1986, per i rispettivi periodi di lavoro (antecedenti tale ultima data) dei beneficiari come determinati dal Giudice del merito;

c) conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito;

d) compensa tra P.P.S., B.L.M. e C.C., da un lato, e l’INPS, dall’altro, le spese del giudizio di cassazione RGN 21170/2006;

e) condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio, nei confronti di P.P.S., B.L.M. e C.C., liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE 1) dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da M.M. e F.R., nulla disponendo per le relative spese di questo giudizio;

2) accoglie il medesimo ricorso per revocazione proposto da P. P.S., B.L.M. e C.C. e revoca in parte qua la sentenza della Corte di cassazione 15 febbraio 2010, n. 3453;

3) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso dell’INPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 187 dell’11 marzo 2006;

4) cassa tale ultima sentenza e, decidendo nel merito, limita il riconoscimento del diritto alla rivalutazione del periodo contributivo per esposizione qualificata alle fibre di amianto ultradecennale, verificatasi entro il giorno 1 gennaio 1986, per i rispettivi periodi di lavoro (antecedenti tale ultima data) dei beneficiari come determinati dal Giudice del merito;

5) conferma le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito;

6) compensa tra P.P.S., B.L.M. e C.C., da un lato, e l’INPS, dall’altro, le spese del giudizio di cassazione RGN 21170/2006;

7) condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio, nei confronti di P.P.S., B.L.M. e C.C., liquidate in Euro 25,00 per esborsi, Euro 5000,00 per onorario unico difensivo, con IVA, CPA e spese generali e con distrazione in favore dell’Avvocato Alessandro Garlatti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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