Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17545 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13941-2019 proposto da:

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 17455/201/8 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- A.B., proveniente dalla Nigeria (Benin City), ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 27 marzo 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto che non vi siano “ragioni per discostarsi dalla decisione del Tribunale di Torino del 28 settembre 2016, che ha escluso la forma di protezione richiesta sulla base della inverosimiglianza del racconto del richiedente”. Ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente, richiamando numerose fonti. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato

ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata ha presentato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto per non avere il Tribunale di Torino “formulato un percorso logico argomentativo”; col secondo motivo, lamenta violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 3, comma 5, in punto di valutazione di non credibilità del racconto; col terzo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

5.- Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo si risolve in un’affermazione di tratto meramente generico. In relazione al secondo motivo, va osservato come il decreto qui impugnato abbia fatto riferimento ad una decisione dello stesso Tribunale torinese, resa a proposito di una precedente richiesta di protezione internazionale effettuata dalla persona dell’attuale ricorrente; e negativa del riconoscimento ivi richiesto in ragione della mancanza di credibilità del racconto all’epoca svolto. Sulla base di questa richiamata premessa, la motivazione svolta dal decreto qui impugnato non risulta per nulla mancante, la stessa rilevando per l’appunto che nulla di diverso era stato rappresentato rispetto alla precedente richiesta.

Quanto poi al terzo motivo di ricorso, questo non si confronta con la ratio decidendi del decreto, che esamina la situazione sociale, politica ed economica del Paese d’origine del richiedente alla luce di fonti aggiornate e accreditate (cfr. Cass., 8 luglio 2019, n. 18306; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283).

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 2.100.00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese anticipate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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