Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17545 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10029-2016 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

AMMIRAGLI 46, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPUTO, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

MARCO MICHELE DE BELLIS e CARLO ANDREA GALLI;

– ricorrente –

contro

ESSELUNGA S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MAZZINI 27, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati GIAMPAOLO

TAGLIAGAMBE e PAOLO ZUCCHINALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 302/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza epigrafata, la Corte di appello di Milano respingeva il reclamo proposto da D.M. avverso la decisione del Tribunale in sede con la quale era stata respinta l’opposizione avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 1 legge 92/12, che aveva rigettato il ricorso di impugnativa del licenziamento intimato con lettera del 4.3.2013 per avere il D., senza alcuna apprezzabile ragione, affrontato il dipendente P.S. in presenza di altri lavoratori, ingiuriandolo, diffamando con estrema violenza verbale, minacciandolo di sottoporlo a speciale sorveglianza per arrivare in tempi brevi al suo licenziamento e rimproverandogli inconsistenti manchevolezze, quali quella di avere chiesto assistenza sindacale in un procedimento disciplinare a suo carico, peraltro dal predetto avviato per errore nella valutazione dei fatti, apostrofandolo più volte come “alcolista”;

che la Corte osservava che non poteva attribuirsi alcuna rilevanza nei sensi pretesi dal reclamante alla circostanza che le condotte di ingiuria, diffamazione e minaccia non fossero state accertate in sede penale, essendo tali condotte punibili a querela ed in ogni caso valutabili autonomamente, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, ai fini della configurabilità di una giusta causa di licenziamento;

aggiungeva che l’istruttoria svolta aveva offerto prova della sussistenza dei fatti addebitati e che la condotta del reclamante si poneva in violazione dei doveri fondamentali incombenti sul lavoratore, il quale aveva fatto uso distorto del suo potere e della sua funzione quale responsabile del personale, per perseguire senza ragione altro lavoratore, in tal modo ledendo il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro con la società;

che, per la cassazione della decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la società;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che il ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione e falsa applicazione degli arti. 2119 e 2697 c.c., del della L. n. 604 del 1966, art. 5 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata dimostrazione ed insufficiente argomentazione in merito alla dedotta “insussistenza del fatto contestato” sotto il profilo della sua componente inerente l’elemento soggettivo, rilevando che la Corte d’Appello ha travisato le risultanze probatorie omettendo di confrontare le deposizioni testimoniali dei testi V. e P. ed omettendo di esaminare e pronunciarsi sulle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio;

2.2. che il motivo è infondato;

che, invero, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale probatorio. Al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: – abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; – abbia fatto ricorso alla propria scienza privata ovvero ritenuto necessitanti di prova fatti dati per pacifici; – abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; – abbia invertito gli oneri probatori. E poichè, in realtà, nessuna di tali situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti, le relative doglianze sono mal poste. Nella specie, la violazione delle norme denunciate è tratta, in maniera incongrua e apodittica, dal mero confronto con le conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. Di tal che la stessa – ad onta dei richiami normativi in essi contenuti – si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione;

3.1. che, con il secondo motivo, il D. lamenta violazione – falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e artt. 115 – 116 c.p.c., in relazione alla mancata dimostrazione ed insufficiente argomentazione in merito alla dedotta insussistenza del fatto contestato sotto il profilo soggettivo;

3.2. che, a confutazione della censura vanno effettuate considerazioni analoghe a quelle esposte in relazione al precedente motivo, posto che le critiche alla decisione impugnata rifluiscono in una contestazione della valutazione delle prove non consentita nella presente sede, considerato, altresì, che la deduzione di vizio motivazionale non è ammissibile in ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

4.1. che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 219 e 225 del c.c.n.l. del settore di riferimento e dell’art. 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro, rilevando che il giudizio di proporzionalità non è precluso dalla previsione della norma collettiva;

4.2. che la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti di lavoro ha una valenza esemplificativa e non tassativa, sicchè anche un comportamento non previsto dal contratto può dar luogo a licenziamento, purchè lo stesso presenti parità di gravità rispetto a fatti e comportamenti previsti espressamente dal contratto (Cass. 10 dicembre 2002 n. 17562, Cass. 16260/2004);

che i giudici di appello hanno rilevato che i fatti addebitati al D., pur non essendo previsti dal codice disciplinare, erano tali da costituire palese violazione dei doveri fondamentali incombenti sul lavoratore, specie in considerazione del ruolo dal predetto ricoperto e tali da esigere una sanzione non minore di quella espulsiva, integrando giusta causa di licenziamento. Nè può condividersi quanto osservato dal ricorrente con richiamo alla fattispecie contrattualmente prevista del diverbio litigioso seguito da vie di fatto per ritenere che la condotta del D., cui non sarebbe seguita la via di fatto, sarebbe stata meno grave di quelle prevista dal codice disciplinare, attesa la affermata sostanziale diversità dei comportamenti oggetto di contestazione e posti a fondamento del licenziamento (uso distorto del potere e della sua funzione di capo del personale per perseguire senza ragione un lavoratore con intento punitivo per essersi questo rivolto al sindacato, ricorrendo a ingiurie e minacce tese a sottometterlo psicologicamente); che occorre ribadire come in tema di licenziamento, in ogni caso, la nozione di giusta causa sia nozione legale, sicchè il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi (la cui natura esemplificativa ultimamente confermata anche da: Cass. 12 febbraio 2016, n. 2830); ciò non esclude, tuttavia, che egli ben possa far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità, con accertamento da operare caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi (Cass. 23 marzo 2016, n. 5777; Cass. 22 dicembre 2006, n. 27464; Cass. 14 febbraio 2005, n. 2906);

che non rileva nella specie che nel contratto collettivo si faccia riferimento, all’art. 225, al carattere esclusivo delle mancanze menzionate, in quanto l’art. 219 dello stesso contratto, nel disciplinare il recesso senza preavviso qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, enuncia a titolo esemplificativo alcune ipotesi idonee ad integrare la condotta rilevante ai fini dell’applicazione della massima sanzione disciplinare, consentendo evidentemente di ravvisare anche in altre condotte contrarie ai canoni del vivere civile l’idoneità a compromettere il vincolo fiduciario che giustifica la permanenza del rapporto;

5.1. che, con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,2016 e 2199 c.c., del L. n. 604 del 1966, art. 3, e degli artt. 112,115e 116 c.p.c., mancata dimostrazione ed insufficiente argomentazione in merito all’asserita proporzione tra fatti asseritamente commessi e sanzione disciplinare e, con il quinto motivo, si duole dell’omesso esame di fatti decisivi quali la circostanza per la quale l’asserita condotta del ricorrente non abbia cagionato alcun danno (materiale o morale) alla società resistente;

5.2. che è principio consolidato in sede di legittimità che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003) e nella specie la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, sicchè la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti clementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass. n. 20817 del 2016);

che, invece, il D. si limita a valorizzare taluni elementi che non sarebbero stati correttamente valutati dai giudici territoriali in luogo di altri, ma alcuno di detti fatti può ritenersi autonomamente decisivo nel senso sopra specificato, sicchè le doglianze in proposito nella sostanza prospettano una generica rivisitazione del merito, evidentemente non consentita in questa sede, perchè questa Corte può sindacare ma non sostituire il giudizio di fatto correttamente espresso dai giudici al cui dominio è istituzionalmente riservato (cfr., in tali termini, Cass. 9.12.2016 n. 25263);

che la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello sfugge a qualsiasi censura, in quanto logicamente motivata;

che, quanto all’osservazione finale, pure formulata dalla ricorrente, relativa alla inesistenza – nel caso concreto – di un reale e grave danno per la società, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene che, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (Cass. 29 settembre 2003 n. 14507);

6. che, sulla base delle svolte argomentazioni, deve essere condivisa la proposta del relatore, risultando coerente con le prime il rigetto del ricorso;

7. che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo;

8. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater;

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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