Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17544 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24358-2016 proposto da:

INIZIATIVE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ACETO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANA D’AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1314/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Iniziative ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio, in data 15 marzo 2016, n. 1314, lamentando violazione o falsa applicazione di leggi (artt. 115,116 e 145 c.p.c.; artt. 2193,2699,2700 e 2714 c.c.; L. n. 580 del 1993, art. 8; D.P.R. n. 581 del 1995, art. 27; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) nonchè omesso esame di fatti decisivi della controversia che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, per avere la commissione tributaria ritenuto avvenuta la notificazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), posta, insieme ad altre cartelle, a base della iscrizione ipotecaria impugnata da essa ricorrente con l’originario ricorso, laddove invece la commissione, se non avesse trascurato la perizia a firma del geometra M.A., l’atto notarile e il certificato della cancelleria del Tribunale di Roma prodotti fin dal primo grado di giudizio, avrebbe dovuto ritenere tale notificazione inesistente in quanto effettuata non presso la sede di essa ricorrente, sita, a seguito della rinumerazione dei civici da parte del comune di Tivoli, in Tivoli, (OMISSIS) (come dimostrato dalla perizia, dall’atto e dal certificato suddetti) ma in Tivoli, (OMISSIS);

2. la ricorrente ha poi lamentato violazione dell’art. 2948 c.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omesso esame di un punto decisivo della controversia che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, per avere la commissione tributaria regionale affermato che la cartella, essendo stata notificata, aveva avuto l’effetto di interrompere la prescrizione del credito impositivo a garanzia del cui pagamento l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita;

3. la parte intimata, Equitalia Servizi di Riscossione spa, ha depositato controricorso;

4. la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la commissione tributaria regionale ha basato la propria decisione in punto di ritualità della notifica della cartella sul fatto che tale notifica era stata effettuata nelle mani di persona dichiaratasi addetta al ritiro per conto della odierna ricorrente e sul fatto che la variazione del numero civico della sede della società da (OMISSIS) a (OMISSIS) era stata effettuata dalla locale Camera di Commercio (nel 2012 ossia) successivamente alla data della notifica (nel 2008);

2. la notifica deve essere fatta presso la sede della società e la ricezione di un atto da parte di persona addetta al ritiro per conto della società perfeziona la notifica dell’atto solo se la persona si trova nella sede (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 145 c.p.c.) mentre la ricezione da parte di persona dichiaratasi addetta al ritiro, in luogo diverso dalla sede della società è invalida;

3. la commissione tributaria regionale del Lazio, per stabilire se la notifica in questione fosse o non fosse stata effettuata ritualmente presso (quella che era effettivamente) la sede della società ricorrente, avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione prodotta dalla ricorrente (v. punto 1 della superiore premessa) e non limitarsi al dato, di per sè non decisivo, della visura storica della camera di commercio da cui risultava che quest’ultima aveva provveduto all’annotazione del cambiamento del numero civico in epoca successiva alla notifica;

4. in ragione di quanto precede il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

5. il secondo motivo di ricorso, relativo alla questione della prescrizione del credito portato nella cartella, va dichiarato inammissibile in questa sede (in quanto dipendente dagli esiti dei nuovi accertamenti demandati al giudice del rinvio) e potrà essere riproposto davanti alla commissione regionale;

6. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA