Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17544 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Dott. Coccia Nicola, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Po n. 25/B, presso lo studio dell’Avv. PESSI

Roberto, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale XXI

Aprile n. 11, presso lo studio dell’Avv. Morrone Corrado, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli Avv.ti

Giuseppe A. Caruso ed Angelo De Vincenti per procura per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 4839/05 della Corte di Appello di

Roma del 20.05.2005/29.08.2006 nella causa n. 480 R.G. 2002;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23.06.2010 dal

Consigliere Dott. Alessandro De Renzis;

Udito l’Avv. Mario Miceli, per delega dell’Avv. Roberto Pessi, per la

ricorrente e l’Avv. Corrado Morrone per il controricorrente;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI

Costantino che ha concluso per l’inammissibilita’ o per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 23.01.2001 il Tribunale di Roma rigettava i ricorsi riuniti proposti da S.G. nei confronti della CONFIRMATA, da cui era stato assunto con la qualifica di impiegato dal marzo 1966 con svolgimento di funzioni di responsabile unico del settore tecnico dalla fine del 1976, per ottenere l’inquadramento dal 10.1.1977 nella categoria dei dirigenti e la reintegra nelle mansioni svolte prima del demansionamento e conseguente risarcimento del danno, nonche’ per sentir dichiarare l’illegittimita’ del licenziamento intimato con lettera del 28 luglio 1997, con le conseguenti statuizioni di ordine reintegratorio e risarcitorio.

La Corte di Appello di Roma, investita dal S., si pronunciava con una prima sentenza non definitiva (n. 3299 del 2005), con la quale dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento; mentre con altra sentenza non definitiva (n. 4389 del 2005), oggetto del giudizio in esame, cosi’ provvedeva:

a) dichiarava il diritto dell’appellante al richiesto inquadramento nella categoria dei dirigenti dal 1.01.1977, con condanna al pagamento della societa’ appellata di Euro 252.586,31, oltre accessori;

b) rigettava il motivo di appello riguardante l’impugnativa del licenziamento;

c) dichiarava la nullita’ del motivo relativo alla decurtazione retributiva.

La Confederazione Italiana Armatori ricorre per cassazione con due motivi.

Il S. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

2. In via preliminare va esaminata l’eccezione avanzata dal controricorrente relativa all’inammissibilita’ del ricorso ex art. 366 bis c.p.c.. L’eccezione e’ fondata.

Invero il ricorso, proposto per impugnare la sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’anzidetto art. 366 bis c.p.c., introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilita’, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Nel caso di specie il ricorso- quanto al primo motivo relativo a vizio di motivazione in ordine all’effettivo contenuto delle mansioni espletate da S., e’ carente del quesito di diritto; mentre – con riguardo al secondo motivo relativo alla violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione alle declaratorie contrattuali – non presenta formulazione di un appropriato ed adeguato quesito di diritto, tale da consentire di individuare lo specifico contenuto dell’impugnazione e il profilo logico – giuridico risolutivo della questione introdotta, ne’ censura in modo specifico e chiaro il ragionamento attraverso il quale il giudice del gravame e’ giunto alla dichiarazione di rigetto dello stesso ricorso.

Al riguardo si richiama indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non puo’ essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perche’ tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come gia’ evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilita’, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in 37,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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