Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17544 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8218-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 15118/2019 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- D.A., proveniente dal Gambia, ha presentato ricorso, per i soli temi della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria avanti al Tribunale di Torino avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria) e pure il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 24 gennaio 2019, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto la vicenda narrata dal richiedente “squisitamente privata”, senz’altro riconducibile a un conflitto famigliare tra zio e nipote. Ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente: le “personali difficoltà del richiedente riportano a una condizione personale”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione. L’amministrazione intimata non ha spiegato difese, nessun rilievo potendosi riconoscere a un “atto di costituzione” depositato al solo fine di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c., e comunque omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla situazione politica, sociale ed economica del Gambi; col secondo motivo, per non avere il Tribunale “valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente”.

5.- Il ricorso è inammissibile.

In relazione al primo motivo, va osservato che il decreto motiva in modo adeguato sulla situazione presente in Gambia, citando fonti attuali e accreditate (COI; The Guardian; Operation World). Si vedano, tra le altre, le pronunce di Cass., 8 luglio 2019, n. 18306; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 26 aprile 2019, n. 11312; Cass., 2 aprile 2019, n. 9090).

Quanto al secondo motivo, lo stesso si limita a discorrere di “lodevoli sforzi” compiuti dal ricorrente per apprendere la lingua italiana e dei “sistemi di lavoro e vita estranei al suo retroterra”, senza neppure scendere a svolgere indicazioni di tratto meno generico.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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