Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17544 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29178-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

M.M. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2015 del TRIBUNALE di TERNI, depositata

l’8/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ARIENZO ROSA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza in data 8.7.2015, il Tribunale di Terni, all’esito del giudizio di opposizione alle risultanze della CTU espletata in sede di ATP, dichiarava che M.M. era invalida civile con riduzione della capacità di lavoro del 90% e condannava l’INPS al pagamento, in favore della predetta, dell’assegno di invalidità con decorrenza dal 28.2.2012;

che, per la cassazione di tale pronuncia, ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, la M.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che, va in primo luogo disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto come è dato evincere dalla notificazione della sentenza del Tribunale, la stessa è stata effettuata presso la sede dell’INPS e non presso i procuratori domiciliatari costituiti nel giudizio di opposizione, sicchè deve aversi riguardo al termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., che non è nella specie decorso;

1.1. che, con il primo motivo, viene denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deducendosi l’omessa verifica da parte del Tribunale del requisito reddituale e del mancato svolgimento dell’attività lavorativa, elementi costitutivi questi la cui mancanza è deducibile e rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, e sostenendosi l’ irreversibilità della estinzione del diritto a produrre documenti nel mancato rispetto dei termini perentori e decadenziali già decorsi;

1.2. che, con il secondo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, non avendo la Corte indicato alcuna prova circa la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere;

2. che il ricorso va accolto con riguardo ad entrambi i motivi di impugnazione, esaminati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, pur nella differente articolazione del vizio dedotto;

che non vi è alcun ostacolo alla rilevazione della omissione dedotta, nell’ambito di procedimento instaurato ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., come affermato da questa Corte, che ha osservato che “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione” (cfr. Cass. 9.11.2016 n. 22721);

che il Tribunale erroneamente ha omesso di effettuare l’accertamento della sussistenza dei requisiti sia del reddito, sia della mancata prestazione di attività lavorativa, tenuto conto della specifica rilevazione della necessità di tale verifica da parte dell’INPS nel ricorso ex art. 445 bis, sia della circostanza che il profilo dell’interesse ad agire deve essere già dal giudice dell’ATP valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti – quali anche i requisiti che qui si rilevano come non accertati – della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p (cfr. Cass. 8932/2015);

che, pertanto, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. Cass. 6441/2017);

che, in particolare, con riguardo al requisito della mancata prestazione dell’attività lavorativa, va anche chiarito che, in base a quanto previsto dalla nuova disciplina di cui alla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, pur non essendo più richiesta l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, è rimasto immutato l’onere del disabile di fornire la prova di non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta, prova che potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. nn. 19833/2013 e 9502/2012), con l’unico limite costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato (Cass. n. 25800/2010); che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, va accolto il ricorso dell’INPS e la causa va rimessa al Tribunale di Terni in persona di diverso giudice, per l’accertamento dei requisiti anzidetti e per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Terni.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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