Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17543 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23511-2016 proposto da:

M.R., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati SALVATORE CATANIA, NICOLA TODARO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA UFFICIO TRIBUTI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3276/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

che:

1. con sentenza 15 maggio 2008, n. 52/12, la commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 l’impugnazione proposta da M.R. contro la sentenza reiettiva della domanda di annullamento di un avviso di accertamento per TARSU emesso dal Comune di Messina, sul rilievo che “emerge(va) l’assenza di prova idonea attestante la notifica di copia conforme dell’atto di appello depositato a quella che il difensore del contribuente-appellante, in pubblica udienza sostiene di avere spedito all’Ente impositore-Comune di Messina, non costituitosi”;

2. avverso la suddetta sentenza n. 52/12, il contribuente proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo che il rilevo dei giudici di appello era in contrasto con il verbale dell’udienza pubblica svoltasi di fronte ai medesimi giudici il 27 marzo 2008, laddove era scritto che “il difensore del contribuente esibisce originale della relata di notifica dell’appello al Comune e chiede di depositarla agli atti dell’appello. Precisa che il Comune ha ricevuto l’appello in data 17 dicembre 2004”;

3. la commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza 22 luglio 2015, n. 3276/02, dopo avere detto che nella pronuncia oggetto del giudizio di revocazione la documentazione prodotta dall’appellante in data 5 febbraio 2007 non era stata disconosciuta ma era stata ritenuta “non pertinente al giudizio perchè non riferibile all’annualità di imposta in contestazione”, dichiarava insussistente il denunciato errore revocatorio considerando “dirimente la considerazione che l’appello sia stato dichiarato inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, che presuppone un giudizio ed una valutazione dei dati processuali”;

4. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in data 22 luglio 2015, n. 3276/02 sostenendo che la stessa sia, da un lato, errata in diritto data la innegabile sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, riguardo alla decisione n. 52/12 del 2008 e, dall’altro lato, viziata nella motivazione per la parte, del tutto inconferente rispetto alla concreta vicenda processuale, facente riferimento a documentazione prodotta in data 5 febbraio 2007;

5. il Comune di Messina non ha svolto difese;

6. il ricorso è, quanto alla prima doglianza, infondato posto che l’errore revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, è un errore di percezione e non un errore di valutazione (v., di recente, Cass. 1482/2018), che la dichiarazione di insussistenza dell’errore revocatorio è fondata, nella sentenza oggetto di ricorso, sulla considerazione – che trova corrispondenza nel passo della sentenza oggetto di revocazione riprodotto nel ricorso per cassazione (v. sopra, punto 1 con particolare riguardo al termine valutativo “idonea”) – per cui l’appello era stato ritenuto inammissibile in base ad “un giudizio e una valutazione degli atti di causa”;

7. il ricorso è, quanto alla seconda doglianza, inammissibile per difetto di concreto interesse (art. 100 c.p.c.) posto che tale doglianza è indirizzata ad una parte della motivazione diversa da quella che sorregge la decisione;

8. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata;

9. va dato atto, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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