Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17543 del 27/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/07/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 27/07/2010), n.17543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MARINUCCI 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Sig. M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via San

Tommaso d’Aquino n. 80, presso lo studio dell’avv. GRASSI Ludovico,

che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Osvaldo Galizia del foro di Pescara per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS , in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente,

dagli Avv.ti CORETTI Antonietta, Lelio Maritato e Fabrizio Correra

per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 771/06 della Corte di Appello

L’Aquila del 6.07.2006/14.12.2006 nella causa iscritta al R.G. n.

1101 dell’anno 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23.06.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Ludovico Grassi per il ricorrente e l’Avv. Antonino

Sgroi, per delega dell’Avv. Lelio Maritato, per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUCCI

Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Marinucci S.r.l. impugnava la sentenza del Tribunale di Chieti n. 278 del 2004, che aveva negato il diritto agli sgravi decennali, anziche’ allo sgravio annuale, ed aveva accolto le opposizioni proposte dall’INPS ai decreti ingiuntivi, con i quali era stata disposta in favore della societa’ la restituzione delle somme erogate per il personale assunto dal 1991 al 1994.

Il Tribunale, nell’accogliere le opposizioni dell’INPS aveva rilevato che lo sgravio decennale, di cui al D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, era stato sostituito con lo sgravio annuale D.L. n. 71 del 1993, ex art. 1, comma 2 (convertito nella L. n. 151 del 1993).

L’appellante riproponeva le difese gia’ svolte in primo grado, che la Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 771 del 2006 disattendeva, osservando che alla fattispecie dell’occupazione di lavoratori assunto dopo il 1.12.1991 non era piu’ applicabile il precedente sgravio decennale, ma quello annuale, introdotto con la richiamata normativa del 1993.

La Marinucci ricorre per cassazione con un motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 151 del 1993, art. 1, commi 1 e 2.

Sostiene al riguardo che il legislatore, contrariamente a quanto ritenuto ex adverso, non ha voluto far discendere automaticamente dall’introduzione dello sgravio annuale la soppressione di quello decennale, che trova applicazione in settori piu’ larghi (compreso quello in cui opera essa ricorrente) e non gia’ solo nel nei confronti delle imprese industriale indicate dal CIPE. La ricorrente aggiunge che l’impugnata sentenza non ha tenuto conto soprattutto della relazione di accompagnamento del Senato della Repubblica – 2^ Commissione permanente del 14.03.1993, che non conferma affatto la tesi dell’abrogazione dello sgravio totale decennale.

La Marinucci tiene a sottolineare inoltre che i due sgravi – decennale ed annuale – sono perfettamente compatibili fra loro avendo finalita’ diverse e settori di intervento diversi e rimarca anche la diversita’ delle date di riferimento per la verifica dell’incremento dell’occupazione (l’una il 30.06.1976 e l’altra il 30.11.1991. La Marinucci trae ulteriori argomenti al suo assunto dal D.M. 5 agosto 1994 (emanato su delega del Parlamento L. n. 21 del 1994, ex art. 2), che provvede alla definizione e all’attribuzione degli sgravi contributivi di cui D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59: da cio’ deduce che tale norma era considerata ancora vigente, non potendo ritenersi abrogata tacitamente.

Il motivo e’ infondato.

Questa Corte ha affrontato e risolto il contrasto insorto sulla questione, che la ricorrente ha sollevato con l’esposto motivo, enunciando il principio secondo cui il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con il D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 2 (convertito nella L. n. 151 del 1993) ha sostituito quello regolato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9, essendo stata dettata la nuova disposizione di legge per disciplinare una materia gia’ regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione e’ quindi intervenuta per manifesta incompatibilita’, ai sensi dell’art. 15 preleggi. La stessa Corte ha escluso, in base al generale criterio ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione a fattispecie, che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche dalla precedente, abbia in teso creare un sistema di “doppio binario”, che consentirebbe che l’imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui piu’ favorevole. La conclusione e’ quindi nel senso che la proroga generalizzata fino al periodo di proroga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal D.L. n. 71 del 1993, art. 1, comma 1 non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato D.P.R. n. 218 del 1978, art. 59, comma 9 (Cass. S.U. n. 11252 del 18 luglio 2003 seguita da Cass. n. 13211 del 22 maggio 2008; in precedenza Cass. 3082 del 2001 difforme).

Orbene la Corte aquilana ha ritenuto di adeguarsi al richiamato orientamento, che si ritiene di condividere, tenendo conto dell’incompatibilita’ dei due regimi, posto che lo sgravio totale annuale si differenzia da quello precedente sia con riferimento alle categorie destinatarie (solo imprese industriali) sia con riferimento alla durata (da dieci anni ad un anno) sia alla data delle assunzioni (1.12.1991 – 30.11.1992, poi esteso al 30.6.1994) che di quella dell’incremento occupazionale (30.11.1991).

2. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre Euro 2.000,00 ed oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

 

 

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