Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17543 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3258-2019 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO NOVELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 18731/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- N.H., proveniente dal Burkina Faso, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Brescia avverso il provvedimento della Commissione territoriale di questa città, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato il 11 dicembre 2018, il Tribunale adito ha rigettato il ricorso.

2.- Il decreto ha ritenuto la vicenda legata al mancato riconoscimento di diritti ereditari a seguito della successione del padre, che è stata narrata dal richiedente, “non può costituire oggetto di protezione internazionale”: trattasi di un “contenzioso di natura successoria con gli altri eredi, rispetto al quale il ricorrente non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall’ottenere il riconoscimento” relativo.

Ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto armato e/o di violenza indiscriminati nel Paese di provenienza del richiedente, richiamando più accreditate fonti. Ha rilevato che, nella specie, non sono emersi profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente; d’altro canto, in Italia “il richiedente “non ha alcune struttura di supporto, al di là del centro di accoglienza”.

3.- Avverso questo provvedimento il richiedente ha presentato ricorso, articolando tre motivi di cassazione.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo, il ricorrente assume violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, assumendo che la minaccia di carcerazione per una multa, che non è in grado di pagare, integra gli estremi del danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, (protezione sussidiaria); col secondo motivo, rileva, al riguardo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; col terzo motivo, denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

5.- Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, il ricorrente chiede, infatti, un nuovo esame dei termini materiali della fattispecie concreta, che è valutazione non consentita questa Corte (cfr. Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29404). Non diversamente è a dirsi per il secondo motivo, che richiama indistintamente i “fatti narrati dal richiedente”.

Quanto al terzo motivo di ricorso, lo stesso non viene a confrontarsi con la motivazione svolta dal Tribunale, che ha esaminato in modo documentato e aggiornato la situazione politica, sociale ed economica del Burkina Faso.

6.- Nulla deve disporsi in punto di spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Ministero.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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