Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17543 del 04/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17543 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 19298-2017 proposto da:
COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIA RITA ORNELLA COSTA;

– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già UGF ASSICURAZIONI
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato AURELIO
ANSELMO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/07/2018

avverso la sentenza n. 1368/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. MARCO

DELL’UTRI.

Ric. 2017 n. 19298 sez. M3 – ud. 19-06-2018
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rilevato che, con sentenza resa in data 12/7/2016, la Corte
d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla UGF
Assicurazioni s.p.a. (già Aurora Assicurazioni s.p.a.), e in riforma
della decisione del primo giudice, ha dichiarato prescritto il diritto del
Comune di Partinico al conseguimento, dalla UGF Assicurazioni s.p.a.
(quale compagnia assicuratrice della propria responsabilità civile), del

terzi a titolo risarcitorio;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha
evidenziato come, a seguito della decisione di rigetto emessa dal
primo giudice nel giudizio di danno promosso dal terzo nei confronti
del Comune di Partinico (quale danneggiante) e della UGF
Assicurazioni s.p.a. (quale assicuratrice del Comune di Partinico per la
relativa responsabilità civile), la mancata riproposizione in sede
d’appello, da parte del Comune, della domanda di garanzia nei
confronti della UGF Assicurazioni s.p.a., aveva determinato, ai sensi
dell’art. 2945 c.c., la nuova decorrenza del termine di prescrizione dei
diritti del Comune di Partinico fondati sul contratto di assicurazione,
con la conseguente avvenuta consumazione dell’intero periodo
prescrizionale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione al
momento della proposizione della domanda di garanzia introduttiva
dell’odierno giudizio;
che, avverso la sentenza d’appello, il Comune di Partinico propone
ricorso per cassazione sulla base dì un unico motivo d’impugnazione;
che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già UGF Assicurazioni s.p.a.
e Aurora Assicurazioni s.p.a.) resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla
proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis il
Comune di Partinico ha presentato memoria;
considerato

che, con il motivo d’impugnazione proposto, il

Comune ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione
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rimborso delle somme dallo stesso Comune corrisposte in favore di

dell’art. 2952 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la
corte territoriale erroneamente ritenuto che la mancata
riproposizione, da parte del Comune di Partinico (nel grado di appello
del giudizio di danno introdotto dal terzo), della domanda di garanzia
nei confronti della UGF Assicurazioni s.p.a. fosse valsa a determinare
il venir meno, ai sensi dell’art. 2945 c.c., dell’effetto sospensivo

fondati sul contratto di assicurazione;
che, in particolare, la corte d’appello avrebbe trascurato di
rilevare l’applicabilità, al caso in esame, della norma speciale di cui
all’art. 2952, co. 4, c.c., secondo cui, una volta comunicata, alla
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, la pretesa
risarcitoria del terzo, la prescrizione del diritto al rimborso in favore
dell’assicurato deve ritenersi in ogni caso sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito
risarcitorio del terzo, ovvero fino all’avvenuta prescrizione delio
stesso;
che la censura è manifestamente fondata;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, diversamente da
quanto sostenuto nella sentenza impugnata, al caso di specie debba
trovare diretta applicazione l’art. 2952, co. 4, c.c.;
che tale norma, infatti, dètta, in materia di assicurazione della
responsabilità civile, una disciplina specifica destinata a regolare le
modalità del decorso della prescrizione dei diritti che derivano dal
relativo contratto di assicurazione;
che, infatti, ai sensi del quarto comma dell’art. 2952 c.c., una
volta comunicata all’assicuratore la richiesta risarcitoria del terzo
danneggiato (o l’avvenuta proposizione del relativo giudizio di
danno), la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di
assicurazione è sospesa finché il credito del danneggiato non sia

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(previsto dall’art. 2952, co. 4, c.c.) della prescrizione dei diritti

divenuto liquido ed esigibile, oppure finché lo stesso diritto del terzo
danneggiato non sia prescritto;
che, pertanto, nel caso in esame, incontestata la circostanza
dell’avvenuta comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria
del terzo (attraverso l’immediato e diretto coinvolgimento della stessa
compagnia assicuratrice nel giudizio di danno promosso dal terzo), la

grado d’appello del giudizio di danno, per l’accoglimento della
domanda di garanzia già proposta in primo grado nei confronti della
compagnia di assicurazione, non è valsa a far venir meno la ridetta
sospensione della prescrizione, dovendo ritenersi che la sorte di detta
sospensione sia rimasta indissolubilmente legata all’esito del
procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo
(cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006, Rv. 592026 – 01;
cfr. altresì Sez. U, Sentenza n. 8085 del 02/04/2007, Rv. 595919 01);
che tale disciplina speciale – in quanto immediatamente legata
all’esigenza di rendere l’assicuratore pienamente edotto della pretesa
risarcitoria del terzo (con la conseguenza che, una volta raggiunto
tale scopo, deve ritenersi irrilevante, ai fini della ripresa della
decorrenza dei termini di prescrizione dei diritti dell’assicurato, ogni
altra vicenda diversa dall’avvenuta acquisto, da parte del credito
risarcitorio del terzo, dei caratteri della liquidità e della esigibilità, o
dell’avvenuta prescrizione dello stesso) – deve ritenersi tale da
escludere ogni rilievo, sulla sospensione dei termini di prescrizione,
della mancata coltivazione, da parte dell’assicurato, dell’azione di
garanzia nei confronti del proprio assicuratore;
che, pertanto, sulla base delle premesse indicate, rilevata la
manifesta fondatezza dell’odierno ricorso proposto dal Comune di
Partinico, dev’essere disposta la cassazione della sentenza
impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo,
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circostanza che il Comune assicurato abbia trascurato di insistere, nel

in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla
regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di

legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 19 giugno 2018.

Il Presidente
Adelaide Amendola

provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di

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