Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17543 del 01/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 17543 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 30332-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall?avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2014

in atti;
– ricorrente –

1848
contro

PORTO NICOLA;
– intimato –

Data pubblicazione: 01/08/2014

avverso la sentenza n. 2106/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO,

depositata il 20/12/2007 r.g.n.

1528/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA

udito

l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI

GAETANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha codcluso per
il rigetto del primo e secondo motivo, incidentale
terzo e quarto, accoglimento del quinto e sesto
motivo, assorbiti gli altri.

e

D’ANTONIO;

RG n 30332/2008

Poste Italiane / Porto Nicola

Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 dicembre 2007 la Corte d’appello di Catanzaro ha copfermato la sentenza del
Tribunale di Cosenza con la quale era stato dichiarata la nullità del termine apposto al contratto
stipulato tra Poste Italiane e Porto Nicola dall’ 1/10/ 2001 al 31 gennaio 2002 ai sensi dell’articolo
25 del C.C.N.L. del 2001 “per esigenze di carattere straordinario conseguenti ai processi di

anche derivanti da innovazioni tecnologiche,ovvero conseguenti all’introquzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie , prodotti o servizi” con condanna ala riammissione in
servizio ed al pagamento delle retribuzioni maturate a decorrere dalla notifica del ricorso
introduttivo.
La Corte territoriale, respinta l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ha
ritenuto che Poste non solo non aveva specificato quali delle ipotesi previste dalla contrattazione
collettiva fosse posta alla base del contratto a termine ma non aveva neppure tentato di dimostrare la
sussistenza dei presupposti previsti dalla contrattazione nel caso concreto limitandosi a richiamare
l’astratta previsione del contratto collettivo.
Avverso la sentenza ricorre Poste Italiane formulando 9 motivi ulteriormente illustrati con memoria
ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. Porto è rimasto intimato.

Motivi della decisione
Con il primo motivo Poste denuncia difetto di interesse ex art 100 cpc per essere stato il
lavoratore licenziato e per la mancata impugnazione del licenziamento con conseguente cessazione
della materia del contendere.
Con il secondo motivo Poste censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di
risoluzione del rapporto per mutuo consenso e con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione
con riferimento alla affermata irrilevanza della ricerca di un nuovo lavoro da parte del ricorrente al
fme di individuare la volontà risolutoria delle parti
Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art 112 cpc . Rileva che la Corte aveva
dichiarato la nullità del termine su profili di nullità non esaminati dal Tribunale .
Con il quinto motivo denuncia violazione dell’articolo 23 della legge pumero 56 del 1987 e
dell’articolo 25 del C.C.N.L, dell’art 1362 e seg cc. .
Con il sesto motivo denuncia violazione dell’articolo 23 della legge numero 56 del 1987 e
dell’articolo 25 del C.C.N.L, . Rileva che non occorreva provare il nesso causale intercorrente tra
esigenze organizzative e singola assunzione
1

riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio,

Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo attengono alla liquidazione del risarFimento del danno.
Le censure di cui ai primi tre motivi sono infondate .
Deve affermarsi , infatti, la permanenza dell’interesse del lavoratore all’accertamento della nullità
del termine quantomeno al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Non è invece censurabile la sentenza nella parte in cui ha escluso l’intervenuta risoluzione
consensuale del rapporto .Deve, sul punto , ribadirsi , in conformità all’insegnamento di questa
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di
un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo
consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trgcorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di
eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del
complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono
censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. ad es. Cass. 1111.. 2009 n. 23872, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n.
23554, Cass. 11-12-2001 n. 15621). Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando,
inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che gccepisca la risoluzione
per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e
certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. ad es. Cass. 212-2002 n. 17070).
La Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto, con motivazione esente da vizi,che il tempo
trascorso tra la scadenza del contratto e le contestazioni del lavoratore non era eccessivo e
significativo nel senso voluto dall’appellante in presenza di una situazione di incertezza che
coinvolgeva moltissimi lavoratori assunti a termine dalle Poste con pronunce contrastanti dei
giudici di merito . La Corte ha, pertanto, ritenuto non provate idonee circqstanze da cui ricavare la
chiara volontà delle parti alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo
maturatosi prima della proposizione del ricorso
Il quinto ed il sesto motivo sono fondati restando assorbiti gli altri motivi .
Deve, in primo luogo, precisarsi che il contratto di cui è causa è stato stipulato, ai sensi dell’art. 25
del ceni del 2001. In base al disposto dell’ari 11 del dlgs n 368 /2001 in via transitoria è stato
disposto che le clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell’ari 23 L. n 56 del 1987 e vigenti
alla data di entrata in vigore del dlgs ( pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il
16-10-2001) manterranno la loro efficacia fino alla data di scadenza dei ceni.
2

Suprema Corte, che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico

:

La norma citata, inoltre, stabilisce che “I contratti individuali definiti in attuazione della normativa
previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.
Nel regime, quindi, anteriore al citato d.lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da
questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ceni del 2001, le
censure della ricorrente risultano fondate.
Questa Corte (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608)

1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le
fattispecie tassativamente previste dall’alt 1 della legge 18 aprile 1,962 n. 230 e successive
modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, converti lto con modificazioni dalla
legge 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine ‘alla durata del rapporto di
lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non
sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle
i
previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Superna Corte con sentenza 2
marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno
individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a terrine, quella di cui al citato
art, 25, secondo comma, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.
In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa
Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a
termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto
di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili
a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame
congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per
un’efficace salvaguardia dei loro diritti.
L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine
giustifica, dunque, l’interpretazione secondo cui l’accordo sindacale autorizza la stipulazione dei
contratti di lavoro a termine pur in mancanza di un collegamento tra l’assunzione del singolo
lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con
riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162,1.10.07 n.
20608).
Questa impostazione sta a significare che la valutazione di legittimità della fattispecie contrattuale
ora in considerazione richiede non la prova che la singola assunzione e la destinazione alle
specifiche mansioni di cui il lavoratore ora in causa fu officiato furono adott ate nel caso concreto

3

decidendo in casi analoghi, ha osservato , in linea generale, che l’art. 23 della legge 28 febbraio

per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che l’ assunzione
in questione era ricollegabile alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.
Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse
specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiya (v. fra le altre Cass. n.
6988/2008).
Deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che, nell’ambito ora in considerazione, ha

confronto sindacale prevista dallo stesso art 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di
dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto yli confronto: a) a livello
nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove
si legge che le 00.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno
fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della
nuova disciplina pattizia delineata dal cc.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale
delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al
fine della ricostruzione della volontà delle parti ( cfr Cass n 1655/2008).
Per le considerazioni che precedono in accoglimento dei suddetti motivi la sentenza impugnata
deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la cgusa può essere decisa nel
merito con il rigetto della originaria domanda del lavoratore
Le spese di causa dei giudizi di merito vanno compensate tenuto conto di iniziali oscillazioni
giurisprudenziali
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza
PQM
accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito , rigetta la domanda
introduttiva di Porto Nicola ; compensa le spese dei giudizi di me4ito e condanna il Porto al
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in €100,00 per esborsi ed € 3.500,00 per
compensi professionali , oltre accessori di legge.
Roma 22/5/2014

riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18 gennaio 2001 quale attuazione della procedura di

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