Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17542 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/06/2019), n.17542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23281-2016 proposto da:

CHERIDAN DI V.G. & C. SAS, domiciliato in ROMA P.ZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCA VERRIENTI;

– ricorrente –

contro

SOGET SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DE’ CAVALIERI

11 – ACDL, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO DI BACINO 16;

– intimato –

avverso la sentenza n. 304/2016 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. in controversia relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento relativo alla tariffa di igiene ambientale degli anni dal 2007 al 2011, notificato dalla spa SOGET per conto del Consorzio di Bacino 16, alla sas Cheridan di V.G. & C. e da questa contestato siccome emesso in violazione dell’allegato B del Regolamento del Comune di Chivasso (concernente le categorie degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti) per essere stata essa Cheridan inclusa nella categoria 13 (“negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta a altri beni durevoli”) invece che nella categoria 6 (espositori) con applicazione di una tariffa maggiore di quella appropriata, la commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza in data 3 marzo 2016, n. 304, dichiarava l’avviso legittimo evidenziando che la Cheridan, in relazione all’attività in concreto svolta (“mercatino dell’usato”), per la quale non vi era, nel regolamento comunale, un’apposita categoria, era stata correttamente inserita nella categoria 13 relativa ad attività assimilabili senza che, in senso contrario, potesse darsi rilievo al fatto che la società aveva ottenuto la licenza prevista dal testo unico di pubblica sicurezza per le “agenzie di affari”;

2. la sas Cheridan ricorre per la cassazione della sentenza suddetta riproponendo la tesi secondo cui la propria attività avrebbe dovuto essere qualificata non come vendita ma come attività di intermediazione (“agenzia di affari”) e lamentando violazione del citato regolamento del comune di Chivasso;

3. la spa Soget resiste con controricorso illustrato con memoria;

4. il Consorzio di Bacino n. 16 non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la commissione tributaria regionale ha affermato che la qualificazione di “agenzia di affari” assunta dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti del testo unico di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 115, comma 1, il quale, nella versione applicabile ratione temporis, prevedeva che “non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore”), non rileva ai fini dell’inquadramento della medesima ricorrente secondo le categorie definite dal regolamento comunale in tema di tariffa di igiene ambientale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49);

2. l’affermazione è corretta in quanto i fini (di ordine e sicurezza) per cui una attività è qualificata dal citato testo unico non hanno alcun rapporto con il fine (di ripartizione dei costi del servizio comunale di smaltimento di rifiuti in base all’uso, oltre che all’estensione, di aree e di locali dove possono essere prodotti rifiuti) per cui la medesima attività è qualificata secondo una delle categorie individuate dal regolamento adottato da un comune in base al D.Lgs. n. 22 del 1997;

3. ciò posto, il motivo si risolve, per il resto, in un inammissibile tentativo di ottenere da questa Corte, giudice di legittimità, una rivalutazione nel merito, del tipo di attività in concreto svolta dalla ricorrente e già (motivatamente) definita come attività di vendita (“mercatino dell’usato”) dalla commissione tributaria regionale e, in precedenza, dai giudici di primo grado;

4. il ricorso va pertanto rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla spa Soget le spese del giudizio, liquidate in Euro 1800,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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